Art. 5 
 
                           Non conformita' 
 
  1. Al fine  di  adottare  provvedimenti  proporzionati  al  rischio
effettivo, le Autorita' competenti di cui all'articolo  2,  comma  1,
valutano  le  non  conformita'  rilevate  nel  corso  dei   controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali. Si definiscono come: 
    a) non conformita' minori  (nc)  quelle  che  non  comportano  un
rischio immediato per la salute umana o per la salute e il  benessere
degli animali; 
    b) non conformita' maggiori (NC) quelle che comportano un rischio
immediato per la salute umana o per la salute e  il  benessere  degli
animali. 
  2. Al fine di tutelare la salute pubblica, le Autorita'  competenti
di cui all'articolo 2, comma 1, tra le altre  misure  previste  dagli
articoli 137 e 138 del Regolamento, possono procedere  ad  una  delle
seguenti tipologie di sequestro o blocco ufficiale  di  attrezzature,
locali, merci o animali: 
    a) sequestro amministrativo nei casi  previsti  dall'articolo  13
della legge n. 689 del 1981; 
    b) sequestro penale nei casi di rilevazione di illeciti penali; 
    c) blocco ufficiale  ai  sensi  degli  articoli  137  e  138  del
Regolamento nei casi residuali. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  si
          veda nelle note alle premesse.