Art. 6 Obblighi degli operatori 1. Nei limiti di quanto necessario allo svolgimento dell'attivita' di controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali, compresa l'attivita' di certificazione ufficiale, gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, assicurano alle autorita' competenti o, qualora individuati, agli organismi delegati o designati, l'accesso: a) alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ai locali e agli altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze; b) ai propri sistemi informatici di trattamento delle informazioni; c) agli animali e alle merci sotto il loro controllo; d) ai propri documenti, anche informatizzati, e a tutte le altre informazioni pertinenti. 2. Ove non sia necessario il riconoscimento ai sensi della normativa di settore, gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1, prima dell'avvio delle attivita' procedono ad effettuare la notifica all'Autorita' competente comunicando almeno: a) nome, denominazione sociale e forma giuridica; b) descrizione delle specifiche attivita' svolte, comprese quelle effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza; c) l'indirizzo del luogo di svolgimento dell'attivita', ove effettuata in sede fissa. 3. L'Autorita' competente stabilisce inoltre i casi in cui per l'avvio delle attivita' e' necessaria la presentazione di ulteriore documentazione e i casi di esclusione dall'obbligo della notifica allorquando l'operatore e' gia' registrato in altri elenchi. 4. Gli operatori che conducono stabilimenti registrati o riconosciuti comunicano alle Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, secondo le modalita' da questa previste, ogni variazione dei dati di cui ai commi 2 e 3. 5. Durante i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, gli operatori forniscono assistenza e collaborano con il personale delle autorita' competenti di cui all'articolo 2 del presente decreto, nell'adempimento dei rispettivi compiti. 6. Gli operatori sono tenuti ad assicurare che le Autorita' competenti di cui all'articolo 2, comma 1, possano prelevare gratuitamente, nell'ambito dei controlli ufficiali e delle altre attivita' ufficiali, una quantita' sufficiente di matrici per consentire la formazione di campioni per l'analisi secondo quanto disposto dall'articolo 34 del Regolamento. 7.Gli operatori assicurano che il personale operante presso gli stabilimenti sotto il proprio controllo abbia ricevuto una formazione adeguata alle mansioni svolte nel rispetto di quanto previsto dalle normative di settore di cui all'articolo 2, comma 1. Sono fatte salve le norme che prevedono il possesso di una attestazione specifica per l'esecuzione di determinate attivita'.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo 2017, si veda nelle note alle premesse.