Art. 6 
 
                      Obblighi degli operatori 
 
  1. Nei limiti di quanto necessario allo svolgimento  dell'attivita'
di controllo ufficiale e delle altre  attivita'  ufficiali,  compresa
l'attivita' di certificazione ufficiale, gli operatori dei settori di
cui all'articolo 2, comma 1, assicurano alle autorita' competenti  o,
qualora individuati, agli organismi delegati o designati, l'accesso: 
    a) alle attrezzature, ai mezzi di trasporto,  ai  locali  e  agli
altri luoghi sotto il loro controllo e relative adiacenze; 
    b)  ai  propri   sistemi   informatici   di   trattamento   delle
informazioni; 
    c) agli animali e alle merci sotto il loro controllo; 
    d) ai propri documenti, anche informatizzati, e a tutte le  altre
informazioni pertinenti. 
  2.  Ove  non  sia  necessario  il  riconoscimento  ai  sensi  della
normativa di settore, gli operatori dei settori di  cui  all'articolo
2, comma 1, prima dell'avvio delle attivita' procedono ad  effettuare
la notifica all'Autorita' competente comunicando almeno: 
    a) nome, denominazione sociale e forma giuridica; 
    b) descrizione delle specifiche attivita' svolte, comprese quelle
effettuate mediante tecniche di comunicazione a distanza; 
    c) l'indirizzo  del  luogo  di  svolgimento  dell'attivita',  ove
effettuata in sede fissa. 
  3. L'Autorita' competente stabilisce inoltre  i  casi  in  cui  per
l'avvio delle attivita' e' necessaria la presentazione  di  ulteriore
documentazione e i casi di  esclusione  dall'obbligo  della  notifica
allorquando l'operatore e' gia' registrato in altri elenchi. 
  4.  Gli  operatori  che   conducono   stabilimenti   registrati   o
riconosciuti comunicano alle Autorita' competenti di cui all'articolo
2, comma 1, secondo le modalita' da questa previste, ogni  variazione
dei dati di cui ai commi 2 e 3. 
  5. Durante i controlli ufficiali e le  altre  attivita'  ufficiali,
gli operatori forniscono assistenza e collaborano  con  il  personale
delle  autorita'  competenti  di  cui  all'articolo  2  del  presente
decreto, nell'adempimento dei rispettivi compiti. 
  6. Gli  operatori  sono  tenuti  ad  assicurare  che  le  Autorita'
competenti  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  possano   prelevare
gratuitamente, nell'ambito dei  controlli  ufficiali  e  delle  altre
attivita'  ufficiali,  una  quantita'  sufficiente  di  matrici   per
consentire la formazione di campioni  per  l'analisi  secondo  quanto
disposto dall'articolo 34 del Regolamento. 
  7.Gli operatori assicurano che il  personale  operante  presso  gli
stabilimenti sotto il proprio controllo abbia ricevuto una formazione
adeguata alle mansioni svolte nel rispetto di quanto  previsto  dalle
normative di settore di cui all'articolo 2, comma 1. Sono fatte salve
le norme che prevedono il possesso di una attestazione specifica  per
l'esecuzione di determinate attivita'. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  si
          veda nelle note alle premesse.