Art. 7 
 
                            Controperizia 
 
  1. Se opportuno, pertinente e tecnicamente fattibile, le  Autorita'
competenti di  cui  all'articolo  2,  comma  1  assicurano  che,  nel
prelevare il campione, ne sia prelevata una quantita' sufficiente per
rendere disponibili  tutte  le  aliquote  previste,  compresa  quella
destinata all'operatore per consentire allo stesso l'esame  di  parte
presso un  laboratorio  di  sua  fiducia  accreditato  e  quella  per
consentirgli  l'espletamento  dell'eventuale   fase   relativa   alla
controversia. Queste ultime aliquote non vengono prelevate in caso di
espressa rinuncia dell'operatore o di un suo  legale  rappresentante,
rinuncia che deve essere annotata nel verbale di prelievo. In assenza
di disposizioni specifiche europee e nazionali il campionamento viene
effettuato secondo quanto  riportato  nell'allegato  1.  Per  ciascun
campione prelevato e' compilato a cura dell'autorita'  competente  un
verbale   di   campionamento   secondo   le   indicazioni   riportate
nell'allegato 1. 
  2. Qualora l'esito dell'analisi, prova o diagnosi da  condurre  non
assicuri la riproducibilita' dell'esito analitico, in  considerazione
della prevalenza e della distribuzione del pericolo negli  animali  o
nelle merci, della deperibilita' dei campioni o delle merci, come nel
caso delle analisi  microbiologiche  finalizzate  alla  verifica  dei
criteri di sicurezza alimentare di cui alla normativa  comunitaria  e
nazionale e per la ricerca di agenti patogeni negli altri settori  di
cui  all'articolo  2,  comma  1  del  presente  decreto,  l'Autorita'
competente procede al prelievo  del  campione  in  un'unica  aliquota
specificando nel verbale  di  campionamento  i  relativi  motivi  che
escludono la opportunita', la pertinenza o  la  fattibilita'  tecnica
della ripetizione dell'analisi o della prova. Ai campioni di  cui  al
presente comma non si applicano le disposizioni dell'articolo 223 del
decreto legislativo n. 271 del 1989. 
  3.  Il  laboratorio  ufficiale  deve   comunicare   tempestivamente
all'Autorita' competente il risultato delle analisi, prove, diagnosi. 
  4. L'Autorita' competente effettua la valutazione del  risultato  e
comunica il piu' tempestivamente  possibile  alle  parti  interessate
l'esito favorevole o sfavorevole delle analisi, prove, diagnosi. 
  5. Gli operatori dei settori di cui all'articolo 2, comma 1  i  cui
animali o merci sono stati oggetto di  controllo  ufficiale  mediante
campionamento con esito sfavorevole, ai sensi  dell'articolo  35  del
Regolamento hanno diritto, a proprie  spese,  di  fare  condurre  una
controperizia a cura di un esperto di parte qualificato,  consistente
nell'esame documentale  delle  registrazioni  inerenti  le  attivita'
condotte  dal  momento  del  campionamento  sino  all'emissione   del
rapporto di prova relativo alla singola analisi,  prova  o  diagnosi.
L'esame documentale viene richiesto all'Autorita' competente  che  ha
effettuato il campionamento entro il termine perentorio  di  quindici
giorni dal ricevimento della  comunicazione  dell'esito  sfavorevole.
Rientra nella controperizia l'esecuzione a proprie  spese  presso  un
laboratorio accreditato di  propria  fiducia  dell'analisi,  prova  o
diagnosi fatta effettuare dall'operatore sull'aliquota  eventualmente
resa disponibile al momento del campionamento. 
  6. Le disposizioni di cui ai  commi  precedenti,  non  pregiudicano
l'obbligo delle Autorita' competenti di intervenire  rapidamente  per
eliminare o limitare i rischi sanitari per l'uomo, per gli animali  e
per le  piante,  o  i  rischi  per  il  benessere  degli  animali  o,
relativamente agli OGM e ai prodotti fitosanitari e ai  sottoprodotti
di origine animale, anche i rischi per l'ambiente. 
  7. Le disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  alle
altre attivita' ufficiali di cui  all'articolo  2,  paragrafo  2  del
Regolamento. 
 
          Note all'art. 7: 
              - Il testo dell'art. 223  del  decreto  legislativo  28
          luglio 1989, n.  271,  recante  «Norme  di  attuazione,  di
          coordinamento  e  transitorie  del  codice   di   procedura
          penale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 182  del  5
          agosto 1989, S.O, cosi' recita: 
                «Art.  223  (Analisi  di  campioni  e  garanzie   per
          l'interessato).  -  1.  Qualora  nel  corso  di   attivita'
          ispettive o di vigilanza previste da  leggi  o  decreti  si
          debbano eseguire analisi di campioni per le  quali  non  e'
          prevista la revisione, a  cura  dell'organo  procedente  e'
          dato, anche oralmente, avviso all'interessato  del  giorno,
          dell'ora e del luogo dove le analisi  verranno  effettuate.
          L'interessato  o  persona  di  sua  fiducia   appositamente
          designata possono presenziare alle  analisi,  eventualmente
          con l'assistenza di un consulente tecnico. A  tali  persone
          spettano i poteri previsti dall'art. 230 del codice. 
                2. Se leggi o decreti prevedono  la  revisione  delle
          analisi e questa sia  richiesta  dall'interessato,  a  cura
          dell'organo incaricato della revisione, almeno  tre  giorni
          prima, deve essere dato avviso del giorno, dell'ora  e  del
          luogo ove la medesima verra' effettuata  all'interessato  e
          al difensore eventualmente  nominato.  Alle  operazioni  di
          revisione l'interessato e il  difensore  hanno  diritto  di
          assistere personalmente, con l'assistenza eventuale  di  un
          consulente  tecnico.  A  tali  persone  spettano  i  poteri
          previsti dall'art. 230 del codice. 
                3. I verbali di analisi non ripetibili e i verbali di
          revisione di analisi sono raccolti  nel  fascicolo  per  il
          dibattimento,  sempre  che   siano   state   osservate   le
          disposizioni dei commi 1 e 2.». 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  si
          veda nelle note alle premesse.