Art. 8 
 
                            Controversia 
 
  1. L'operatore dei settori di cui all'articolo 2, comma  1,  che  a
seguito  di  controperizia  effettuata  con  le  modalita'   di   cui
all'articolo 7, comma 5 non condivida le  valutazioni  dell'autorita'
competente in merito alla non conformita'  puo'  attivare,  entro  il
termine  perentorio  di   trenta   giorni   dal   ricevimento   della
comunicazione dell'esito sfavorevole, la procedura  di  controversia,
richiedendo alle autorita' competenti di  potere  far  effettuare,  a
proprie spese, il riesame della documentazione relativa alla analisi,
prova o diagnosi iniziale da parte dell'Istituto superiore di sanita'
(ISS).  All'istanza  l'operatore  dovra'  allegare  la  ricevuta  del
pagamento eseguito a favore dell'ISS per  le  prestazioni  richieste.
L'ISS  si  esprime  entro  trenta  giorni   dal   ricevimento   della
documentazione, trasmettendo l'esito  della  valutazione  documentale
alle parti interessate, all'Autorita' competente e,  per  conoscenza,
al laboratorio ufficiale che ha effettuato la prima analisi, prova  o
diagnosi. 
  2. Con apposita istanza e a proprie  spese  l'operatore,  entro  il
termine perentorio di trenta giorni dal ricevimento dell'esito  della
valutazione della documentazione da  parte  dell'ISS,  puo'  chiedere
allo  stesso  ISS,  utilizzando  l'eventuale  apposita  aliquota  del
campione di  cui  all'articolo  7,  comma  1  del  presente  decreto,
un'altra analisi, prova o diagnosi. All'atto della  richiesta  dovra'
essere allegata la ricevuta di pagamento a  favore  dell'ISS  secondo
quanto previsto dalla normativa vigente. 
  3. L'ISS procede alla ripetizione dell'analisi, anche  avvalendosi,
laddove lo ritenga opportuno,  di  un  altro  laboratorio  ufficiale,
dallo stesso individuato, comunque diverso da quello che ha  condotto
la prima analisi prova o diagnosi. 
  4. L'Istituto superiore  di  sanita',  entro  sessanta  giorni  dal
ricevimento dell'istanza,  notifica  all'operatore  gli  esiti  della
ripetizione dell'analisi prova  o  diagnosi  effettuata  in  sede  di
controversia con le modalita' stabilite agli articoli 137 e  seguenti
del  c.p.c..  Gli  esiti  vengono  comunicati   anche   all'Autorita'
competente  che  ha  disposto  il  campionamento  per  l'adozione  di
eventuali ulteriori provvedimenti e al laboratorio ufficiale  che  ha
eseguito la prima analisi, prova o diagnosi. 
  5. Nei settori di cui all'articolo 2,  comma  1,  le  procedure  di
controversia contenute nel presente articolo sostituiscono: 
    a) quelle stabilite dall'articolo  15  della  legge  24  novembre
1981, n. 689, ivi compresa la revisione d'analisi; 
    b) quelle stabilite dall'articolo 223 del decreto legislativo  28
luglio 1989, n. 271. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Il testo dell'art. 15 della citata legge 24  novembre
          1981, n. 689, cosi' recita: 
                «Art. 15 (Accertamenti mediante analisi di campioni).
          - Se per  l'accertamento  della  violazione  sono  compiute
          analisi di campioni,  il  dirigente  del  laboratorio  deve
          comunicare all'interessato, a mezzo di lettera raccomandata
          con avviso di ricevimento, l'esito dell'analisi. 
                L'interessato puo' chiedere la revisione dell'analisi
          con la partecipazione di un proprio consulente tecnico.  La
          richiesta e' presentata con istanza scritta all'organo  che
          ha prelevato i  campioni  da  analizzare,  nel  termine  di
          quindici giorni dalla comunicazione dell'esito della  prima
          analisi, che deve essere allegato all'istanza medesima. 
                Delle operazioni di revisione  dell'analisi  e'  data
          comunicazione all'interessato almeno dieci giorni prima del
          loro inizio. 
                I  risultati  della   revisione   dell'analisi   sono
          comunicati all'interessato a mezzo di lettera  raccomandata
          con  avviso  di  ricevimento,  a  cura  del  dirigente  del
          laboratorio che ha eseguito la revisione dell'analisi. 
                Le comunicazioni di cui al primo e  al  quarto  comma
          equivalgono  alla  contestazione  di  cui  al  primo  comma
          dell'art. 14 ed il  termine  per  il  pagamento  in  misura
          ridotta di cui  all'art.  16  decorre  dalla  comunicazione
          dell'esito della prima analisi o, quando e'  stata  chiesta
          la revisione dell'analisi, dalla  comunicazione  dell'esito
          della stessa. 
                Ove non sia  possibile  effettuare  la  comunicazione
          all'interessato nelle forme di cui al  primo  e  al  quarto
          comma, si applicano le disposizioni dell'art. 14. 
                Con il decreto o  con  la  legge  regionale  indicati
          nell'ultimo comma dell'art. 17 sara'  altresi'  fissata  la
          somma  di  denaro   che   il   richiedente   la   revisione
          dell'analisi  e'  tenuto  a  versare  e   potranno   essere
          indicati, anche a modifica delle  vigenti  disposizioni  di
          legge, gli istituti incaricati della stessa analisi.».