Art. 9 
 
                        Laboratori ufficiali 
 
  1. Ai sensi dell'articolo 37 del Regolamento sono individuati,  nei
settori di competenza del Ministero della salute di cui  all'articolo
2, comma 1, i seguenti laboratori ufficiali: 
    a) l'Istituto superiore di sanita' (ISS); 
    b) gli Istituti zooprofilattici sperimentali (IIZZSS); 
    c) i  Laboratori  di  sanita'  pubblica  delle  unita'  sanitarie
locali; 
    d) i Laboratori delle agenzie  per  la  protezione  dell'ambiente
(ARPA); 
    e)  i  Laboratori  designati  quali   laboratori   nazionali   di
riferimento (LNR). 
  2. I Laboratori di cui al comma 1 operano in rete. 
  3. Il  Ministero  della  salute,  puo'  designare  come  laboratori
ufficiali, anche altri laboratori all'uopo individuati, che siano  in
possesso dei requisiti  di  cui  all'articolo  37,  paragrafo  4  del
Regolamento e che opereranno in rete. 
  4. I laboratori di cui ai commi 1 e 3, effettuano analisi, prove  e
diagnosi sui campioni  prelevati  durante  i  controlli  ufficiali  e
durante  le  altre  attivita'  ufficiali.  Partecipano   alle   prove
comparative interlaboratorio organizzate dai laboratori nazionali  di
riferimento e dai laboratori di riferimento dell'Unione europea. 
  5.  Le  Autorita'  competenti  inviano  i  campioni  ai  laboratori
ufficiali  insistenti  nel  territorio  di  propria   competenza.   I
laboratori ufficiali operano in  rete  per  garantire  in  ogni  caso
l'effettuazione delle  analisi,  prove  o  diagnosi.  I  costi  delle
analisi,  prove  o  diagnosi  effettuate  avvalendosi  di  un   altro
laboratorio ufficiale della rete dei  laboratori  ufficiali,  sono  a
carico del laboratorio richiedente e rientrano nel finanziamento  del
Sistema sanitario regionale. 
  6. I laboratori ufficiali  iscritti  negli  elenchi  regionali  dei
laboratori di autocontrollo, che, ai sensi dell'articolo 1, comma  6,
del decreto legislativo 30 giugno 1993, n.  270  e  dell'articolo  9,
comma 2, del decreto legislativo 28 giugno  2012,  n.  106,  svolgono
analisi, prove e diagnosi  per  gli  operatori  dei  settori  di  cui
all'articolo 2, comma 1 del presente decreto, devono adottare  misure
specifiche atte a garantire l'imparzialita' e l'assenza di  conflitto
di interessi nello svolgimento dei compiti in qualita' di laboratorio
ufficiale. Tali misure devono essere rese note  anche  attraverso  la
pubblicazione nella sezione trasparenza dei rispettivi siti web. 
  7. Le misure di cui al comma 6, devono assicurare  che  le  risorse
umane, strutturali e finanziarie destinate alle attivita'  effettuate
nell'ambito del controllo ufficiale siano processualmente distinte da
quelle utilizzate nell'ambito dell'attivita'  di  autocontrollo,  con
centri di responsabilita' differenti. 
  8. Il Ministero della salute, tenendo anche conto della valutazione
dell'organismo nazionale di accreditamento, puo' pianificare  con  le
Autorita' regionali competenti gli audit dei laboratori ufficiali  in
conformita' all'articolo 39 del Regolamento. Le Regioni e le Province
autonome possono procedere ad organizzare ed  eseguire  autonomamente
audit  o  altre  attivita'  di  controllo  sui  laboratori  ufficiali
insistenti sul territorio regionale o della provincia autonoma di cui
alle lettere c) e d) del comma 1. 
  9. Il Ministero della salute puo'  procedere  ad  audit  presso  le
strutture dei laboratori nazionali di riferimento  per  verificare  i
requisiti richiesti dagli articoli 100 e 101 del Regolamento. 
  10. Il Ministero della salute, nell'ambito degli  audit  effettuati
ai sensi dei commi 8 e 9, verifica,  tra  l'altro,  le  misure  e  le
procedure adottate per le finalita' di cui al comma 6. 
  11. La ricerca delle trichinelle, oltre che nei laboratori  di  cui
al comma 1, puo' essere effettuata anche nei laboratori annessi  agli
stabilimenti di macellazione e ai centri  di  lavorazione  selvaggina
designati dall'Autorita' competente per l'esecuzione di tale ricerca.
Tali laboratori possono effettuare la ricerca delle trichinelle anche
per altri stabilimenti di macellazione e per i centri di  lavorazione
selvaggina. 
  12.  Ove  ricorrano  le  condizioni  stabilite  dall'articolo   40,
paragrafo 1, lettera a) del Regolamento, l'Autorita' competente  puo'
designare laboratori annessi agli stabilimenti di macellazione  e  ai
centri  di  lavorazione  selvaggina  che  non   siano   in   possesso
dell'accreditamento. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE)  2017/625  del
          Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 marzo  2017,  si
          veda nelle note alle premesse.