Art. 10 
 
  Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali 
                           su base oraria 
 
  1.  La  tariffa  oraria  del  controllo  ufficiale  e  delle  altre
attivita' ufficiali e' definita sulla base dei costi  medi  sostenuti
dalle Autorita' competenti, determinati ai sensi dell'articolo 81 del
regolamento.   L'importo   della   tariffa   oraria   e'    riportato
nell'allegato 3, sezione 1. 
  2. La tariffa del  controllo  ufficiale  e  delle  altre  attivita'
ufficiali su base oraria, effettuati dall'Azienda  sanitaria  locale,
e' determinata con le modalita' indicate nell'allegato 5,  modulo  11
del  presente  decreto,  moltiplicando  la  tariffa  oraria  di   cui
all'allegato 3, sezione 1 del presente decreto, per le ore o frazioni
di ore impiegate da ciascun addetto per  l'esecuzione  del  controllo
ufficiale,  ai  sensi   dell'articolo   14   del   regolamento,   per
l'esecuzione delle altre attivita' ufficiali di cui  all'articolo  2,
paragrafo 2, del regolamento e  per  il  rilascio  di  certificati  e
attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare  e'  il
minuto. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente
articolo non deve essere  computato  il  tempo  per  il  viaggio.  La
richiesta di pagamento della tariffa di cui al  presente  comma  deve
essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5,
modulo 11 del presente decreto. 
  3. La tariffa su base oraria del controllo ufficiale e delle  altre
attivita' ufficiali, di competenza del  Ministero  della  salute,  e'
determinata con le modalita' indicate  nell'allegato  5,  modulo  14,
moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1, per
le  ore  e  frazioni  di  ore  impiegate  da  ciascun   addetto   per
l'esecuzione  del  controllo  ufficiale  e  delle   altre   attivita'
ufficiali e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali.  La
frazione oraria minima da considerare e' di quindici minuti. Ai  fini
della determinazione della tariffa di cui al  presente  articolo  non
deve essere computato il  tempo  per  il  viaggio.  La  richiesta  di
pagamento  della  tariffa  di  cui  al  presente  comma  deve  essere
effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo
14. 
 
          Note all'art. 10: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse.