Art. 10 Tariffa del controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali su base oraria 1. La tariffa oraria del controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali e' definita sulla base dei costi medi sostenuti dalle Autorita' competenti, determinati ai sensi dell'articolo 81 del regolamento. L'importo della tariffa oraria e' riportato nell'allegato 3, sezione 1. 2. La tariffa del controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali su base oraria, effettuati dall'Azienda sanitaria locale, e' determinata con le modalita' indicate nell'allegato 5, modulo 11 del presente decreto, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1 del presente decreto, per le ore o frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale, ai sensi dell'articolo 14 del regolamento, per l'esecuzione delle altre attivita' ufficiali di cui all'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare e' il minuto. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 11 del presente decreto. 3. La tariffa su base oraria del controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali, di competenza del Ministero della salute, e' determinata con le modalita' indicate nell'allegato 5, modulo 14, moltiplicando la tariffa oraria di cui all'allegato 3, sezione 1, per le ore e frazioni di ore impiegate da ciascun addetto per l'esecuzione del controllo ufficiale e delle altre attivita' ufficiali e per il rilascio di certificati e attestati ufficiali. La frazione oraria minima da considerare e' di quindici minuti. Ai fini della determinazione della tariffa di cui al presente articolo non deve essere computato il tempo per il viaggio. La richiesta di pagamento della tariffa di cui al presente comma deve essere effettuata sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 14.
Note all'art. 10: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse.