Art. 11 Tariffe per la controversia 1. In caso di controversia di cui all'articolo 35, paragrafo 3 del regolamento, qualora l'operatore richieda all'Istituto Superiore di Sanita' l'esame documentale dell'analisi, della prova o della diagnosi iniziale e, se del caso, altre analisi, prove o diagnosi, si applicano le tariffe di cui all'allegato 3, sezione 3 del presente decreto. 2. Ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193, la tariffa di cui al comma 1, deve essere versata anticipatamente dall'operatore all'Istituto Superiore di Sanita' che esegue l'esame documentale e le eventuali altre analisi, prove o diagnosi sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13 del presente decreto.
Note all'art. 11: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse. - Si riporta il testo dell'articolo 8 del citato decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193: «Art. 8. (Clausola di invarianza finanziaria). - 1. Dal presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 2. Le amministrazioni interessate svolgono le attivita' previste dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. 3. Le spese relative alle registrazioni e ai riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai regolamenti di cui all'articolo 2 sono a carico delle imprese, secondo tariffe e modalita' di versamento da stabilirsi con disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo del servizio.».