Art. 11 
 
                     Tariffe per la controversia 
 
  1. In caso di controversia di cui all'articolo 35, paragrafo 3  del
regolamento, qualora l'operatore richieda all'Istituto  Superiore  di
Sanita'  l'esame  documentale  dell'analisi,  della  prova  o   della
diagnosi iniziale e, se del caso, altre analisi, prove o diagnosi, si
applicano le tariffe di cui all'allegato 3, sezione  3  del  presente
decreto. 
  2. Ai sensi dell'articolo 8  del  decreto  legislativo  6  novembre
2007, n. 193, la tariffa di cui  al  comma  1,  deve  essere  versata
anticipatamente dall'operatore all'Istituto Superiore di Sanita'  che
esegue l'esame documentale e le  eventuali  altre  analisi,  prove  o
diagnosi sulla base delle indicazioni di cui all'allegato  5,  modulo
13 del presente decreto. 
 
          Note all'art. 11: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse. 
              - Si  riporta  il  testo  dell'articolo  8  del  citato
          decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 193: 
                «Art. 8. (Clausola di invarianza finanziaria).  -  1.
          Dal presente decreto non devono derivare nuovi  o  maggiori
          oneri, ne' minori entrate a carico della finanza pubblica. 
                2.  Le  amministrazioni   interessate   svolgono   le
          attivita' previste dal  presente  decreto  con  le  risorse
          umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione
          vigente. 
                3.  Le  spese  relative  alle  registrazioni   e   ai
          riconoscimenti degli stabilimenti previsti dai  regolamenti
          di cui all'articolo 2 sono a carico delle imprese,  secondo
          tariffe  e  modalita'  di  versamento  da  stabilirsi   con
          disposizioni regionali, sulla base del costo effettivo  del
          servizio.».