Art. 12 
 
        Modalita' di applicazione e riscossione delle tariffe 
                 da parte del Ministero della salute 
 
  1. Gli importi complessivi delle tariffe  di  cui  all'allegato  1,
sezioni 1 e  2  sono  versati  dall'operatore  interessato  su  conto
corrente postale  intestato  all'Ufficio  responsabile  del  PCF  del
Ministero della salute che effettua il controllo,  anche  avvalendosi
del servizio telematico di conto corrente postale, gestione online. 
  2. Gli importi di cui al comma 1  sono  versati  dall'operatore  al
momento della notifica effettuata tramite il sistema TRACES. 
  3. Ai fini del versamento delle tariffe di cui al comma  1,  i  PCF
possono consentire all'operatore che si  avvale  in  modo  ricorrente
dello stesso Ufficio, il ricorso al criterio del «conto  a  scalare»;
in tal caso l'operatore interessato  versa  in  anticipo  un  importo
calcolato dal PCF. 
  4.  Quando  e'  adottato  il  criterio  del  «conto  a  scalare»  e
l'operatore interessato cessa l'attivita',  il  PCF  restituisce,  su
richiesta dell'operatore stesso, gli importi residui sul conto. 
  5. Gli importi del «conto a scalare», che risultassero a fine  anno
versati in eccedenza, sono  restituiti  all'operatore  interessato  o
accreditati per l'anno successivo. 
  6.  Le  spese  di  cui  all'articolo  3,  comma  8,  sono   versate
dall'operatore  interessato  su  conto  corrente  postale   intestato
all'Ufficio responsabile del  PCF  del  Ministero  della  salute  che
effettua il controllo. 
  7. La  tariffa  di  cui  all'allegato  1,  sezione  3,  e'  versata
dall'operatore interessato su conto corrente intestato  al  Ministero
della salute, al capo XX  -  capitolo  n.  2583  -  dell'entrata  del
bilancio di previsione dello Stato, mediante bonifico intestato  alla
Tesoreria dello Stato, riportando nella  causale  del  versamento  il
riferimento al riconoscimento del deposito doganale. 
  8. Le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, sono versate, prima
dell'erogazione  della  prestazione,  sul  conto   corrente   postale
11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo,
riportando nella causale del versamento la  rispettiva  voce  per  la
quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento
e' spedita dall'interessato al  competente  Ufficio  della  Direzione
generale della  sicurezza  degli  alimenti  e  della  nutrizione  del
Ministero della salute. 
  9. Ai fini del riconoscimento delle navi officina - FV, delle  navi
deposito frigorifero -  ZV  e  delle  navi  reefer  vessel  in  acque
internazionali  di  cui  all'articolo  4,  comma  1,  gli   operatori
presentano al Ministero della salute richiesta  di  riconoscimento  e
corrispondono le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 4, tabelle  A
e  B.  Gli   operatori   allegano   all'istanza   di   riconoscimento
l'attestazione di pagamento. La visita e'  effettuata  entro  novanta
giorni dalla ricezione dell'istanza da parte del Ministero. 
  10. Ai fini del riconoscimento delle navi officina - FV, delle navi
deposito frigorifero -  ZV  e  delle  navi  reefer  vessel  in  acque
nazionali di cui all'articolo 4, comma 3, gli operatori presentano al
Ministero della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono la
tariffa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella  B.  Gli  operatori
allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione  di  pagamento.
Il sopralluogo e' effettuato entro  novanta  giorni  dalla  ricezione
dell'istanza da parte del Ministero. 
  11. Ai fini dei controlli ufficiali di cui all'articolo 4, comma 2,
nei trenta giorni successivi alla comunicazione del  Ministero  della
salute, di cui all'articolo 4, comma 6,  l'operatore  corrisponde  la
tariffa relativa di cui all'allegato 1, sezione 4, tabella A. Ai fini
dell'esecuzione  del  controllo  ufficiale,  l'operatore  deve   dare
riscontro  al  Ministero  della  salute  della  corresponsione  della
tariffa. 
  12. Ai fini dell'applicazione  della  tariffa  forfettaria  di  cui
all'articolo 4, comma 4, entro  il  15  gennaio  di  ogni  anno,  gli
operatori  responsabili  delle  navi-stabilimento  corrispondono   al
Ministero della salute la tariffa relativa al livello di  rischio  di
cui all'allegato 1, sezione 4, tabella C. 
  13. Le tariffe di cui alla sezione 5 dell'allegato 1, sono versate,
prima dell'erogazione della prestazione, sul conto  corrente  postale
11281011 intestato alla Tesoreria provinciale dello Stato di Viterbo,
riportando nella causale del versamento la  rispettiva  voce  per  la
quale lo stesso viene effettuato; copia della ricevuta del versamento
e' spedita dall'interessato al  competente  Ufficio  della  Direzione
generale della  sicurezza  degli  alimenti  e  della  nutrizione  del
Ministero della salute.