Art. 13 
 
Modalita' di  applicazione  e  riscossione  delle  tariffe  da  parte
                    dell'Azienda sanitaria locale 
 
  1. L'Azienda sanitaria locale, per gli  stabilimenti  dell'allegato
2, sezioni 1 e  3,  sulla  base  dei  dati  produttivi  e  delle  ore
impiegate  per  il  controllo  ufficiale  presso   lo   stabilimento,
comunicati dal veterinario ufficiale rispettivamente con i moduli 1 e
3  dell'allegato  4,  determina  mensilmente  la  tariffa  ai   sensi
dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9,
comma 1  ed  emette  la  richiesta  di  pagamento  sulla  base  delle
indicazioni di cui ai relativi moduli 1  e  3  dell'allegato  5,  con
periodicita' almeno trimestrale. 
  2. Gli operatori degli stabilimenti di cui all'allegato 2,  sezioni
2, 4 e 5, entro il 15 di ogni mese, comunicano all'Azienda  sanitaria
locale  i  dati   produttivi   del   mese   precedente,   utilizzando
rispettivamente  i  moduli  2,  4  e  5  dell'allegato  4.  L'Azienda
sanitaria  locale,  sulla  base  dei  dati  produttivi  e  delle  ore
impiegate  per  il  controllo  ufficiale  presso   lo   stabilimento,
determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6,  commi  2,
3, 4 e 12, dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo  9  comma  1  ed
emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di  cui
ai relativi moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 5, con periodicita'  almeno
trimestrale. 
  3. Gli operatori che effettuano le attivita' di cui all'allegato 2,
sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda  sanitaria  locale  nel
mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione di cui all'allegato
4, modulo 6, compilata con le informazioni riferite  all'anno  solare
precedente.    Qualora    negli    anni     successivi     all'ultima
autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non  ci  fossero
variazioni delle informazioni  richieste  nel  modulo  6,  non  sara'
necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni
acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda sanitaria  locale  applica
la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di  cui  all'allegato
2, sezione 6, tabella A riferita  all'anno  in  corso  ed  emette  la
richiesta di pagamento entro il  31  marzo.  Per  il  primo  anno  di
applicazione delle  disposizioni  del  presente  decreto,  tutti  gli
operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella  A,  sono  tenuti
alla trasmissione dell'autodichiarazione con l'esclusione  di  quelli
di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2. L'autodichiarazione  di
cui al presente comma non deve essere trasmessa dagli operatori delle
piattaforme di  distribuzione  alimenti  della  grande  distribuzione
organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei  depositi  per
attivita' di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei  cash
and carry ai sensi dell'articolo 6, comma 10. 
  4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, l'Azienda  sanitaria
locale per i controlli ufficiali e le altre  attivita'  ufficiali  di
cui all'articolo 9, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base
delle indicazioni di cui  all'allegato  5,  modulo  10  del  presente
decreto. L'Azienda  sanitaria  locale  per  l'ispezione  ante  mortem
presso l'azienda di provenienza  di  cui  all'articolo  9,  comma  3,
lettera  c),  emette  richiesta  di  pagamento   sulla   base   delle
indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 6. 
  5. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione ante mortem  in  caso
di macellazione d'urgenza al di fuori del macello di cui all'articolo
9,  comma  5,  emette  richiesta  di  pagamento  sulla   base   delle
indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 7. 
  6. L'Azienda sanitaria locale per il riconoscimento condizionato  e
definitivo e per i relativi  aggiornamenti  di  cui  all'articolo  6,
comma 13,  emette  richiesta  di  pagamento  della  relativa  tariffa
forfettaria  di  cui  all'allegato  2,  sezione  8,  all'atto   della
presentazione dell'istanza da parte dell'operatore, sulla base  delle
indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 8. Qualora, al termine  dei
procedimenti di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato 2, sezione 8, le ore
impiegate  eccedano  quelle  comprese  nella   tariffa   forfettaria,
l'Azienda sanitaria locale, relativamente  alle  ore  aggiuntive,  ai
sensi dell'articolo 6, comma 14, calcola  la  tariffa  come  indicato
rispettivamente ai punti 2 e 4 della medesima  sezione  8  ed  emette
richiesta  di  pagamento  sulla  base  delle   indicazioni   di   cui
all'allegato  5,  modulo  10.  L'Azienda  sanitaria  locale  per   le
autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti, di  cui  all'articolo  6,
comma  15,  emette  richiesta  di  pagamento  della  tariffa  di  cui
all'allegato 2, sezione 8, punto 6, sulla base delle  indicazioni  di
cui all'allegato 5, modulo 10.  L'Azienda  sanitaria  locale  per  la
registrazione e per i relativi aggiornamenti di cui  all'articolo  6,
comma 13, verifica il pagamento da parte dell'operatore della tariffa
forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 7. 
  7. L'Azienda sanitaria locale, per l'ispezione di cui  all'articolo
7, commi 1 e 3,  emette  richiesta  di  pagamento  sulla  base  delle
indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 9. 
  8. L'Istituto  Superiore  di  Sanita',  per  le  attivita'  di  cui
all'articolo 11, comma 1, emette richiesta di  pagamento  sulla  base
delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13. 
  9.  Gli  importi  relativi  alle  analisi  di  laboratorio  di  cui
all'articolo 6, comma 16 devono essere aggiunti alla tariffa  di  cui
al comma 1. 
  10. Gli  importi  relativi  alle  analisi  di  laboratorio  di  cui
all'articolo  9,  commi  8  e  9,  sono  corrisposti   dall'operatore
all'Azienda sanitaria locale. 
  11. Gli operatori  provvedono  al  pagamento  della  tariffa  entro
sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento. 
  12. Qualora l'importo della richiesta di pagamento sia inferiore  a
20 euro, e'  possibile  emettere  tale  richiesta  al  raggiungimento
dell'importo  di  20  euro  entro  l'anno  di  riferimento.   Qualora
l'importo complessivo annuale sia inferiore a 10 euro, la riscossione
non viene effettuata in quanto antieconomica ai  sensi  dell'articolo
79, paragrafo 4 del regolamento. 
  13. Le tariffe dell'allegato 2,  sezione  6,  non  sono  restituite
all'operatore  in  caso  di  cessazione  dell'attivita'   nel   corso
dell'anno. Le tariffe di cui all'allegato  2,  sezione  6,  non  sono
applicate all'operatore che subentra nel corso dell'anno solare. 
  14.  Le  somme  relative  alle  richieste   di   pagamento   emesse
dall'Azienda sanitaria locale sono rilevate su conti di  contabilita'
generale  dedicati.  Le  somme  riscosse  sono   contabilizzate   con
periodicita' trimestrale. 
 
          Note all'art. 13: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse.