Art. 13 Modalita' di applicazione e riscossione delle tariffe da parte dell'Azienda sanitaria locale 1. L'Azienda sanitaria locale, per gli stabilimenti dell'allegato 2, sezioni 1 e 3, sulla base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento, comunicati dal veterinario ufficiale rispettivamente con i moduli 1 e 3 dell'allegato 4, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, comma 1, dell'articolo 8, comma 1 e dell'articolo 9, comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 1 e 3 dell'allegato 5, con periodicita' almeno trimestrale. 2. Gli operatori degli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni 2, 4 e 5, entro il 15 di ogni mese, comunicano all'Azienda sanitaria locale i dati produttivi del mese precedente, utilizzando rispettivamente i moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 4. L'Azienda sanitaria locale, sulla base dei dati produttivi e delle ore impiegate per il controllo ufficiale presso lo stabilimento, determina mensilmente la tariffa ai sensi dell'articolo 6, commi 2, 3, 4 e 12, dell'articolo 8, comma 1, e dell'articolo 9 comma 1 ed emette la richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui ai relativi moduli 2, 4 e 5 dell'allegato 5, con periodicita' almeno trimestrale. 3. Gli operatori che effettuano le attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, trasmettono all'Azienda sanitaria locale nel mese di gennaio di ogni anno, l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6, compilata con le informazioni riferite all'anno solare precedente. Qualora negli anni successivi all'ultima autodichiarazione resa ai sensi del presente decreto non ci fossero variazioni delle informazioni richieste nel modulo 6, non sara' necessaria una nuova autodichiarazione. Sulla base delle informazioni acquisite dall'autodichiarazione l'Azienda sanitaria locale applica la tariffa relativa alla fascia di appartenenza di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A riferita all'anno in corso ed emette la richiesta di pagamento entro il 31 marzo. Per il primo anno di applicazione delle disposizioni del presente decreto, tutti gli operatori di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, sono tenuti alla trasmissione dell'autodichiarazione con l'esclusione di quelli di cui alle sezioni da 1 a 5 dell'allegato 2. L'autodichiarazione di cui al presente comma non deve essere trasmessa dagli operatori delle piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, dei depositi conto terzi di alimenti, dei depositi per attivita' di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e dei cash and carry ai sensi dell'articolo 6, comma 10. 4. Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 2, l'Azienda sanitaria locale per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali di cui all'articolo 9, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10 del presente decreto. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza di cui all'articolo 9, comma 3, lettera c), emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 6. 5. L'Azienda sanitaria locale per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello di cui all'articolo 9, comma 5, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 7. 6. L'Azienda sanitaria locale per il riconoscimento condizionato e definitivo e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 13, emette richiesta di pagamento della relativa tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, all'atto della presentazione dell'istanza da parte dell'operatore, sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 8. Qualora, al termine dei procedimenti di cui ai punti 1 e 3 dell'allegato 2, sezione 8, le ore impiegate eccedano quelle comprese nella tariffa forfettaria, l'Azienda sanitaria locale, relativamente alle ore aggiuntive, ai sensi dell'articolo 6, comma 14, calcola la tariffa come indicato rispettivamente ai punti 2 e 4 della medesima sezione 8 ed emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10. L'Azienda sanitaria locale per le autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti, di cui all'articolo 6, comma 15, emette richiesta di pagamento della tariffa di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 6, sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 10. L'Azienda sanitaria locale per la registrazione e per i relativi aggiornamenti di cui all'articolo 6, comma 13, verifica il pagamento da parte dell'operatore della tariffa forfettaria di cui all'allegato 2, sezione 8, punto 7. 7. L'Azienda sanitaria locale, per l'ispezione di cui all'articolo 7, commi 1 e 3, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 9. 8. L'Istituto Superiore di Sanita', per le attivita' di cui all'articolo 11, comma 1, emette richiesta di pagamento sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 5, modulo 13. 9. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 6, comma 16 devono essere aggiunti alla tariffa di cui al comma 1. 10. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio di cui all'articolo 9, commi 8 e 9, sono corrisposti dall'operatore all'Azienda sanitaria locale. 11. Gli operatori provvedono al pagamento della tariffa entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta di pagamento. 12. Qualora l'importo della richiesta di pagamento sia inferiore a 20 euro, e' possibile emettere tale richiesta al raggiungimento dell'importo di 20 euro entro l'anno di riferimento. Qualora l'importo complessivo annuale sia inferiore a 10 euro, la riscossione non viene effettuata in quanto antieconomica ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 4 del regolamento. 13. Le tariffe dell'allegato 2, sezione 6, non sono restituite all'operatore in caso di cessazione dell'attivita' nel corso dell'anno. Le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, non sono applicate all'operatore che subentra nel corso dell'anno solare. 14. Le somme relative alle richieste di pagamento emesse dall'Azienda sanitaria locale sono rilevate su conti di contabilita' generale dedicati. Le somme riscosse sono contabilizzate con periodicita' trimestrale.
Note all'art. 13: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse.