Art. 14 
 
   Ripartizione delle tariffe riscosse dal Ministero della salute 
 
  1. Gli introiti derivanti dalla riscossione delle  tariffe  di  cui
all'allegato 1, sezioni 1 e 2, sono destinati e vincolati: 
    a) la quota dell'80 per  cento  all'entrata  del  bilancio  dello
Stato con versamento alla sezione della Tesoreria  provinciale  dello
Stato competente per territorio sul capitolo n. 2582/articolo 14  del
capo  XX  per  essere   riassegnata,   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, ad  appositi  capitoli  del  programma
«Sanita' pubblica veterinaria»  nell'ambito  della  missione  «Tutela
della salute»- categoria «Funzionamento» di pertinenza del centro  di
responsabilita'  Direzione  generale  della  sanita'  animale  e  dei
farmaci  veterinari,  per  la  copertura  delle  spese  connesse   ai
controlli ufficiali eseguiti dai PCF e dai punti di controllo,  anche
fuori  dall'orario  ordinario  di  apertura  degli  uffici,  di   cui
all'allegato 3, sezione 2, nonche' per ogni altro onere correlato; 
    b) la  quota  del  5  per  cento  agli  Istituti  zooprofilattici
sperimentali competenti per territorio per  l'attivita'  di  supporto
sulle importazioni; qualora  l'analisi  richiesta  non  possa  essere
eseguita, l'Istituto zooprofilattico sperimentale  si  avvale  di  un
altro  Istituto  zooprofilattico   sperimentale,   rimborsandone   al
medesimo il costo; 
    c) la rimanente quota del 15 per cento all'entrata  del  bilancio
dello Stato con versamento alla sezione della  Tesoreria  provinciale
dello Stato competente per territorio sul  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato n. 2226/articolo 01, capo XX. 
  2. Gli introiti derivanti dalla maggiorazione di  cui  all'articolo
8, comma 4 sono versati  alla  sezione  della  Tesoreria  provinciale
dello Stato competente per territorio sul  capitolo  di  entrata  del
bilancio dello Stato n. 2582/ articolo 17 del capo XX. 
  3. I PCF provvedono mensilmente alla ripartizione  delle  quote  di
cui al presente articolo. La ripartizione  in  quote  percentuali,  a
favore degli aventi diritto, deve avvenire su base mensile e anche il
relativo versamento deve avere cadenza mensile, da  effettuare  entro
il giorno 5 del mese successivo a quello in  cui  le  suddette  quote
sono state riscosse. 
  4. Le tariffe di cui all'allegato 1 sezioni 3, 4 e 5, non rientrano
nella ripartizione di cui al presente articolo.