Art. 15 
 
  Ripartizione delle tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale 
 
  1. Le tariffe riscosse dall'Azienda sanitaria locale sulla base del
presente  decreto,  sono  ripartite  in  relazione  al   livello   di
compartecipazione ai  controlli  ufficiali  e  alle  altre  attivita'
ufficiali come indicato nel comma 2. 
  2.  Gli  introiti  derivanti  dalla   riscossione   delle   tariffe
dell'allegato 2, sezioni da 1 a 7, e della tariffa su base oraria  di
cui all'articolo 10, comma  2,  ad  esclusione  delle  tariffe  delle
sezioni 8 e 9, sono destinati e vincolati, ai sensi dell'articolo  1,
comma 3, secondo la seguente ripartizione: 
    a) la quota del 90 per cento alle Aziende sanitarie locali che la
attribuiscono  in  proporzione  all'attivita'  svolta  dalle  singole
strutture organizzative afferenti alle aree dipartimentali di sanita'
pubblica, sanita' pubblica veterinaria e della  sicurezza  alimentare
di cui all'articolo 7-quater, comma  4  del  decreto  legislativo  30
dicembre 1992, n. 502, per la copertura delle  spese  correnti  e  di
investimento   relative   all'ottimizzazione   e   al   miglioramento
dell'efficacia della programmazione e dell'attuazione  dei  controlli
ufficiali e delle altre attivita' ufficiali di  cui  al  regolamento,
nell'ambito dei piani di controllo aziendali pluriennali, inclusa  la
copertura dei costi relativi al fabbisogno del personale che esegue i
controlli  ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali,  anche   su
richiesta dell'operatore, in orario compreso tra le ore  18,00  e  le
ore 6,00 e nei giorni festivi; 
    b) la quota del 3,5  per  cento  alle  regioni  e  alle  province
autonome di Trento e Bolzano per potenziare e migliorare  l'efficacia
della  programmazione  e  dell'attuazione  dei  piani  di   controllo
regionali pluriennali; 
    c) la quota del  3,5  per  cento  agli  Istituti  zooprofilattici
sperimentali o altri laboratori ufficiali designati dalle  regioni  e
dalle province autonome di Trento e Bolzano,  sulla  base  di  quanto
stabilito nei piani di controllo regionali pluriennali; 
    d)  la  quota  dell'1  per  cento  ai  laboratori  nazionali   di
riferimento per attivita' correlate ai  controlli  ufficiali  e  alle
altre attivita' ufficiali; 
    e) la quota del 2 per cento e' versata ad apposito capitolo dello
stato  di  previsione  dell'entrata  del  bilancio  dello   Stato   e
riassegnata al Ministero della salute per la  copertura  delle  spese
relative al potenziamento e  al  miglioramento  dell'efficacia  della
programmazione  e  dell'attuazione  delle  attivita'   di   controllo
ufficiale e delle  altre  attivita'  ufficiali  di  competenza  degli
Uffici del Ministero. 
  3. Entro la fine del mese successivo al  semestre  di  riferimento,
l'Azienda sanitaria locale versa agli enti aventi diritto di  cui  al
comma 2, gli importi spettanti a seguito della ripartizione di cui al
presente articolo. 
  4. In caso di mancato riparto o trasferimento di cui al comma 2, da
parte dell'Azienda  sanitaria  locale,  la  regione  o  la  provincia
autonoma provvede a diffidare l'Azienda sanitaria locale ad adempiere
entro trenta giorni, dandone contestuale comunicazione  al  Ministero
della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze; in caso di
persistente inadempimento, la regione o provincia autonoma nomina  un
commissario  ad  acta  abilitato   ad   avvalersi   delle   strutture
dell'Azienda sanitaria locale medesima. 
  5. La maggiorazione prevista all'articolo 8, comma 4,  non  rientra
nella ripartizione di cui al presente articolo e deve essere  versata
dall'Azienda sanitaria locale al Ministero della salute. 
  6.  L'importo  relativo  alle  analisi  di   laboratorio   riscosso
dall'Azienda sanitaria locale ai sensi  dell'articolo  6,  comma  16,
dell'articolo 7, comma 1, e dell'articolo 9, commi 8 e 9, non rientra
nella ripartizione di cui al presente  articolo.  Tale  importo  deve
essere versato dall'Azienda sanitaria locale al laboratorio ufficiale
al quale e' stato inviato il campione. 
  7.  Le  regioni  e  le  province  autonome  di  Trento  e   Bolzano
dispongono, a livello regionale o di province  autonome,  l'eventuale
ripartizione tra regione e  province  autonome  e  Azienda  sanitaria
locale delle tariffe riscosse dalle Aziende sanitarie locali ai sensi
dell'allegato 2, sezione 8. 
 
          Note all'art. 15: 
              - L'articolo 7-quater, comma 4 del decreto  legislativo
          30 dicembre 1992, n. 502 recante «Riordino della disciplina
          in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1  della  legge
          23  ottobre  1992,  n.  421»,  pubblicato  nella   Gazzetta
          Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, cosi' recita: 
                «Art. 7-quater. (Organizzazione del  dipartimento  di
          prevenzione). - (Omissis). 
                4. Le strutture organizzative  dell'area  di  sanita'
          pubblica veterinaria e sicurezza alimentare  operano  quali
          centri   di   responsabilita',    dotati    di    autonomia
          tecnico-funzionale  e   organizzativa   nell'ambito   della
          struttura dipartimentale, e  rispondono  del  perseguimento
          degli obiettivi dipartimentali e aziendali, dell'attuazione
          delle disposizioni  normative  e  regolamentari  regionali,
          nazionali e internazionali, nonche'  della  gestione  delle
          risorse economiche attribuite. 
                (Omissis).».