Art. 16 Modalita' di rendicontazione delle tariffe 1. L'Azienda sanitaria locale rendiconta alla regione o provincia autonoma le somme riscosse, ripartite e trasferite ai sensi dell'articolo 15, con periodicita' semestrale entro la fine del mese successivo al semestre di riferimento, sulla base delle indicazioni di cui al modulo 1 dell'allegato 6. 2. La regione o la provincia autonoma, entro il 31 marzo di ciascun anno, pubblica sul Bollettino Ufficiale il modulo 2 di cui all'allegato 6, con i dati relativi alle somme riscosse dalle Aziende sanitarie locali nell'anno precedente. 3. La regione o provincia autonoma trasmette, entro il 30 aprile, il modulo di cui al comma 2, al Ministero della salute ed al Ministero dell'economia e delle finanze per la verifica degli adempimenti di cui al presente decreto. 4. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori ufficiali designati, trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera c), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 3. 5. I laboratori nazionali di riferimento trasmettono al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), sulla base delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 4. 6. Le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano vigilano sulla rendicontazione di cui al comma 1. 7. Gli agenti incaricati della riscossione per la parte versata al bilancio dello Stato, rendono il conto della gestione ai sensi dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli articoli 621, 622 e 623 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e comunicano semestralmente al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e finanze la ripartizione, di cui all'articolo 14 del presente decreto, delle tariffe riscosse, utilizzando il modulo 5 dell'allegato 6 del presente.
Note all'art. 16: - L'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilita' generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23 novembre 1923, n. 275, cosi' recita: «Art. 74. - Gli agenti incaricati della riscossione delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle spese, o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle quali lo Stato diventa debitore, o hanno maneggio qualsiasi di denaro ovvero debito di materia, nonche' coloro che si ingeriscono negli incarichi attribuiti ai detti agenti, dipendono direttamente, a seconda dei rispettivi servizi, dalle amministrazioni centrali o periferiche dello Stato, alle quali debbono rendere il conto della gestione e, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro e alla giurisdizione della Corte dei conti. Sono anche obbligati alla resa del conto alle amministrazioni centrali o periferiche dalle quali direttamente dipendono gli impiegati ai quali sia stato dato incarico di riscuotere entrate di qualunque natura e provenienza. I conti giudiziali sono trasmessi dalle amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo di rispettiva competenza alle ragionerie centrali, regionali e provinciali dello Stato, a norma delle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, entro i due mesi successivi alla chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce. Le predette ragionerie, riveduti i conti ad esse pervenuti, qualora non abbiano nulla da osservare, appongono sui singoli conti la dichiarazione di aver eseguito il riscontro di loro competenza e li trasmettono alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla data della loro ricezione ovvero a quella della ricezione dei chiarimenti o dei documenti richiesti.». - Si riporta il testo degli articoli 621, 622, 623 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827 recante «Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130: «Art. 621. - Gli agenti della riscossione di qualsiasi entrata debbono presentare il rispettivo conto giudiziale all'intendenza di finanza, o agli altri uffici provinciali e compartimentali da cui dipendono. Il conto giudiziale di ogni agente della riscossione deve essere di regola distinto in due parti. La prima parte dimostra: a) le somme rimaste da riscuotere alla fine dell'esercizio o della gestione precedente ed il carico successivamente dato al contabile, sia dal carico certo, sia proveniente da somme accertate all'atto stesso della riscossione; b) il discarico per somme riscosse o per annullamenti, variazioni e simili riferibili al carico accertato; c) i resti che per la competenza stessa risultano da riscuotere al termine dell'esercizio o della gestione. La parte seconda dimostra: d) il debito o il credito dell'esercizio o della gestione precedente, quando non si tratti di prima gestione; e) il debito per somme incassate; f) le somme versate; g) i discarichi amministrativi; h) i resti per le somme rimaste da versare, o il credito per quelle versate in piu' alla fine dell'esercizio o al termine della gestione. Il carico e il discarico ed i resti di cui alle lettere a), b) e c) del presente articolo, sono dimostrati distintamente secondo i capitoli iscritti nel bilancio. Agli effetti della responsabilita' di cui agli articoli 189 e 190 del titolo V del presente regolamento, gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto, se ne sia fatta richiesta dalla Corte dei conti o dalla ragioneria centrale, un elenco nominativo dei debitori dai quali non abbiano riscosse le somme dovute durante l'anno, con la indicazione delle cause della mancata riscossione e col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate, gli atti incoati e tutti gli altri mezzi adoperati, a tenore dei relativi regolamenti ed istruzioni, per riscuotere le dette partite. Insieme col conto in denaro, gli agenti che hanno ricevuto in consegna bollettari pel rilascio delle quietanze ai debitori, debbono presentare il conto di carico e di scarico debitamente documentato dei bollettari ricevuti e di quelli consumati. Questo conto, quanto al carico, dev'essere in relazione coll'uscita che per gli stessi bollettari risulta dal conto del consegnatario presso l'intendenza di finanza.» «Art. 622. - I conti giudiziali degli agenti della riscossione di ogni provincia o compartimento, singolarmente parificati dagli uffici provinciali ai quali furono presentati, vengono da questi trasmessi alle competenti ragionerie centrali con elenchi distinti per i vari rami di servizio, corredati con i relativi documenti.» «Art. 623. - Le ragionerie centrali (332), riveduti i conti ad esse pervenuti, in base ai documenti allegati e verificatili con gli elementi di riscontro in loro possesso, appongono sui singoli conti la dichiarazione di avere eseguiti i suindicati riscontri e li spediscono, con gli elenchi degli uffici provinciali o compartimentali e con tutti i documenti, alla Corte dei conti.».