Art. 16 
 
             Modalita' di rendicontazione delle tariffe 
 
  1. L'Azienda sanitaria locale rendiconta alla regione  o  provincia
autonoma  le  somme  riscosse,  ripartite  e  trasferite   ai   sensi
dell'articolo 15, con periodicita' semestrale entro la fine del  mese
successivo al semestre di riferimento, sulla base  delle  indicazioni
di cui al modulo 1 dell'allegato 6. 
  2. La regione o la provincia autonoma, entro il 31 marzo di ciascun
anno,  pubblica  sul  Bollettino  Ufficiale  il  modulo  2   di   cui
all'allegato 6, con i dati relativi alle somme riscosse dalle Aziende
sanitarie locali nell'anno precedente. 
  3. La regione o provincia autonoma trasmette, entro il  30  aprile,
il modulo di cui  al  comma  2,  al  Ministero  della  salute  ed  al
Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  per  la  verifica  degli
adempimenti di cui al presente decreto. 
  4. Gli Istituti zooprofilattici sperimentali e gli altri laboratori
ufficiali designati, trasmettono  al  Ministero  della  salute  e  al
Ministero dell'economia e delle finanze, entro il 31  marzo  di  ogni
anno, i dati relativi alle somme percepite  nell'anno  precedente  ai
sensi dell'articolo  15,  comma  2,  lettera  c),  sulla  base  delle
indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 3. 
  5. I laboratori nazionali di riferimento trasmettono  al  Ministero
della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze,  entro  il
31 marzo di ogni anno, i dati relativi alle somme percepite nell'anno
precedente ai sensi dell'articolo 15, comma 2, lettera d), sulla base
delle indicazioni di cui all'allegato 6, modulo 4. 
  6. Le regioni e le province autonome di Trento e  Bolzano  vigilano
sulla rendicontazione di cui al comma 1. 
  7. Gli agenti incaricati della riscossione per la parte versata  al
bilancio dello Stato,  rendono  il  conto  della  gestione  ai  sensi
dell'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e degli
articoli 621, 622 e 623 del regio decreto 23 maggio 1924, n.  827,  e
comunicano semestralmente al Ministero della salute  e  al  Ministero
dell'economia e finanze la ripartizione, di cui all'articolo  14  del
presente decreto, delle tariffe riscosse,  utilizzando  il  modulo  5
dell'allegato 6 del presente. 
 
          Note all'art. 16: 
              - L'articolo 74 del regio decreto 18 novembre 1923,  n.
          2440 recante «Nuove disposizioni  sull'amministrazione  del
          patrimonio e  sulla  contabilita'  generale  dello  Stato»,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 23  novembre  1923,  n.
          275, cosi' recita: 
                «Art. 74. - Gli agenti incaricati  della  riscossione
          delle entrate e dell'esecuzione dei pagamenti delle  spese,
          o che ricavano somme dovute allo Stato e altre delle  quali
          lo Stato diventa debitore, o hanno  maneggio  qualsiasi  di
          denaro ovvero debito di  materia,  nonche'  coloro  che  si
          ingeriscono negli incarichi  attribuiti  ai  detti  agenti,
          dipendono direttamente, a seconda dei  rispettivi  servizi,
          dalle amministrazioni centrali o periferiche  dello  Stato,
          alle quali debbono rendere il conto della gestione e,  sono
          sottoposti alla vigilanza del Ministero del tesoro  e  alla
          giurisdizione della Corte dei conti. 
                Sono  anche  obbligati  alla  resa  del  conto   alle
          amministrazioni  centrali   o   periferiche   dalle   quali
          direttamente dipendono gli impiegati  ai  quali  sia  stato
          dato incarico di riscuotere entrate di qualunque  natura  e
          provenienza. 
                I   conti    giudiziali    sono    trasmessi    dalle
          amministrazioni di cui ai commi precedenti per il controllo
          di  rispettiva   competenza   alle   ragionerie   centrali,
          regionali  e  provinciali  dello  Stato,  a   norma   delle
          disposizioni legislative e regolamentari vigenti,  entro  i
          due mesi successivi alla  chiusura  dell'esercizio  cui  il
          conto si riferisce. 
                Le predette ragionerie,  riveduti  i  conti  ad  esse
          pervenuti,  qualora  non  abbiano   nulla   da   osservare,
          appongono  sui  singoli  conti  la  dichiarazione  di  aver
          eseguito il riscontro di loro competenza e  li  trasmettono
          alla Corte dei conti entro i due mesi successivi alla  data
          della loro ricezione ovvero a quella  della  ricezione  dei
          chiarimenti o dei documenti richiesti.». 
              - Si riporta il testo degli articoli 621, 622, 623  del
          regio decreto 23 maggio 1924, n. 827  recante  «Regolamento
          per l'amministrazione del patrimonio e per la  contabilita'
          generale dello Stato», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          3 giugno 1924, n. 130: 
                «Art.  621.  -  Gli  agenti  della   riscossione   di
          qualsiasi entrata debbono presentare  il  rispettivo  conto
          giudiziale all'intendenza di finanza, o agli  altri  uffici
          provinciali e compartimentali da cui dipendono. 
                Il conto giudiziale di ogni agente della  riscossione
          deve essere di regola distinto in due parti. 
                La prima parte dimostra: 
                  a)  le  somme  rimaste  da  riscuotere  alla   fine
          dell'esercizio o della gestione  precedente  ed  il  carico
          successivamente dato al contabile, sia  dal  carico  certo,
          sia proveniente da somme accertate  all'atto  stesso  della
          riscossione; 
                  b)  il  discarico  per   somme   riscosse   o   per
          annullamenti, variazioni  e  simili  riferibili  al  carico
          accertato; 
                  c) i resti che per la competenza  stessa  risultano
          da riscuotere al termine dell'esercizio o della gestione. 
                La parte seconda dimostra: 
                  d) il debito o il credito  dell'esercizio  o  della
          gestione  precedente,  quando  non  si  tratti   di   prima
          gestione; 
                  e) il debito per somme incassate; 
                  f) le somme versate; 
                  g) i discarichi amministrativi; 
                  h) i resti per le somme rimaste da  versare,  o  il
          credito per quelle versate in piu' alla fine dell'esercizio
          o al termine della gestione. 
                Il carico e il discarico  ed  i  resti  di  cui  alle
          lettere a), b) e c) del presente articolo, sono  dimostrati
          distintamente secondo i capitoli iscritti nel bilancio. 
                Agli  effetti  della  responsabilita'  di  cui   agli
          articoli 189 e 190 del titolo V del  presente  regolamento,
          gli agenti anzidetti debbono unire al proprio conto, se  ne
          sia  fatta  richiesta  dalla  Corte  dei  conti   o   dalla
          ragioneria centrale, un elenco nominativo dei debitori  dai
          quali non abbiano riscosse le somme dovute durante  l'anno,
          con la indicazione delle cause della mancata riscossione  e
          col corredo dei documenti giustificanti le diligenze usate,
          gli atti incoati e  tutti  gli  altri  mezzi  adoperati,  a
          tenore  dei  relativi  regolamenti   ed   istruzioni,   per
          riscuotere le dette partite. 
                Insieme col conto in denaro,  gli  agenti  che  hanno
          ricevuto  in  consegna  bollettari   pel   rilascio   delle
          quietanze ai  debitori,  debbono  presentare  il  conto  di
          carico e di scarico debitamente documentato dei  bollettari
          ricevuti e di quelli consumati.  Questo  conto,  quanto  al
          carico, dev'essere in relazione  coll'uscita  che  per  gli
          stessi  bollettari  risulta  dal  conto  del  consegnatario
          presso l'intendenza di finanza.» 
                «Art. 622. - I conti giudiziali  degli  agenti  della
          riscossione   di   ogni    provincia    o    compartimento,
          singolarmente parificati dagli uffici provinciali ai  quali
          furono  presentati,  vengono  da  questi   trasmessi   alle
          competenti ragionerie centrali con elenchi distinti  per  i
          vari rami di servizio, corredati con i relativi documenti.» 
                «Art. 623. - Le ragionerie centrali (332), riveduti i
          conti ad esse pervenuti, in base ai  documenti  allegati  e
          verificatili  con  gli  elementi  di  riscontro   in   loro
          possesso, appongono sui singoli conti la  dichiarazione  di
          avere eseguiti i suindicati riscontri e li spediscono,  con
          gli elenchi degli uffici provinciali  o  compartimentali  e
          con tutti i documenti, alla Corte dei conti.».