Art. 17 
 
    Provvedimenti per omessa comunicazione e per omesso pagamento 
 
  1. In caso di omessa comunicazione da parte dell'operatore  di  cui
all'articolo 13, comma  2,  l'Azienda  sanitaria  locale  applica  la
tariffa  calcolata  sulla  base  della  tariffa   oraria   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 2. 
  2. In caso di omessa trasmissione della prima  autodichiarazione  o
dei  successivi  aggiornamenti,  ove  dovuti,  come   da   modulo   6
dell'allegato 4, da parte  dell'operatore  di  cui  all'articolo  13,
comma 3, l'Azienda sanitaria locale applica, ai  sensi  dell'articolo
6, per ogni anno di riferimento  in  cui  non  e'  stata  pagata,  la
tariffa dovuta dell'allegato 2, sezione 6, tabella A. 
  3.  Nel  caso  in  cui  l'operatore,  entro  sessanta  giorni   dal
ricevimento della  richiesta  di  pagamento  non  adempia,  l'Azienda
sanitaria  locale  applica  la  maggiorazione  del   30   per   cento
all'importo relativo alla richiesta di pagamento insoluta, oltre agli
interessi legali ed emette nuova richiesta di pagamento. 
  4. Trascorsi sessanta giorni dalla richiesta di cui al comma 3,  in
caso di ulteriore inadempimento, l'Azienda sanitaria  locale  applica
la  procedura  per  il  recupero  crediti,  inclusa  la   riscossione
coattiva. 
  5. Contestualmente all'avvio della procedura di cui al comma 4, per
gli  stabilimenti  riconosciuti  dell'allegato  2,  sezioni  1  e  3,
l'Azienda sanitaria locale sospende il controllo ufficiale e dispone,
rispettivamente, la sospensione dell'attivita' di macellazione  e  di
lavorazione della selvaggina. 
  6. Contestualmente all'avvio della procedura prevista al  comma  4,
per gli stabilimenti di cui all'allegato 2, sezioni  2,  4,  5  e  6,
l'Azienda  sanitaria  locale  sospende  i  controlli   ufficiali   su
richiesta.