Art. 18 Modalita' di aggiornamento e modifica degli allegati 1. Con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto al titolo II, capo VI del regolamento (UE) 2017/625, previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si puo' provvedere a: a) aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1 e 2, gli importi della tariffa oraria di cui all'allegato 3 nonche' gli allegati 4, 5 e 6 del presente decreto relativi alle modalita' di comunicazione, calcolo e rendicontazione delle tariffe; b) introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie animali emergenti di cui all'articolo 6 del regolamento (UE) 2016/429. 2. Con decreto del Ministro della salute previa intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si puo' provvedere ad aggiornare l'elenco delle attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A.
Note all'art. 18: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse.