Art. 18 
 
        Modalita' di aggiornamento e modifica degli allegati 
 
  1. Con decreto del  Ministro  della  salute,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base di quanto previsto
al titolo II, capo VI del regolamento (UE)  2017/625,  previa  intesa
della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e
le province autonome di Trento e di Bolzano, si puo' provvedere a: 
    a) aggiornare gli importi delle tariffe di cui agli allegati 1  e
2, gli importi della tariffa oraria di cui all'allegato 3 nonche' gli
allegati 4, 5 e 6 del presente decreto  relativi  alle  modalita'  di
comunicazione, calcolo e rendicontazione delle tariffe; 
    b) introdurre uno specifico contributo per la lotta alle malattie
animali  emergenti  di  cui  all'articolo  6  del  regolamento   (UE)
2016/429. 
  2. Con decreto  del  Ministro  della  salute  previa  intesa  della
Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le  regioni  e  le
province autonome di Trento e  di  Bolzano,  si  puo'  provvedere  ad
aggiornare l'elenco delle attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6,
tabella A. 
 
          Note all'art. 18: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse.