Art. 21 
 
               Abrogazioni e disposizioni transitorie 
 
  1. Fatto salvo quanto previsto al comma 2, e' abrogato  il  decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194 e cessano di avere efficacia  il
decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2011,  pubblicato  nella
Gazzetta ufficiale n. 100 del 2 maggio 2011, il decreto del  Ministro
della salute 3 giugno 2015, pubblicato nella  Gazzetta  ufficiale  n.
138 del 17 giugno 2015 e le tariffe di cui all'allegato 1, parte  II,
settore «certificazioni e nulla  osta»,  punto  17  del  decreto  del
Ministro della sanita' 14 febbraio  1991  pubblicato  nella  Gazzetta
ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991. 
  2. Fino alla data del 31 dicembre 2021 continuano ad applicarsi  le
disposizioni e le tariffe di  competenza  delle  regioni  e  province
autonome  e  delle  Aziende  sanitarie  locali  di  cui  al   decreto
legislativo 19 novembre 2008, n. 194. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 2 febbraio 2021 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri e,  ad  interim,  Ministro
                                  delle politiche agricole alimentari
                                  e forestali 
 
                                  Amendola, Ministro per  gli  affari
                                  europei 
 
                                  Speranza, Ministro della salute 
 
                                  Bonafede, Ministro della giustizia 
 
                                  Di  Maio,  Ministro  degli   affari
                                  esteri   e    della    cooperazione
                                  internazionale 
 
                                  Gualtieri, Ministro dell'economia e
                                  delle finanze 
 
                                  Patuanelli, Ministro dello sviluppo
                                  economico 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
 
          Note all'art. 21: 
              - Il decreto legislativo  19  novembre  2008,  n.  194,
          recante "Disciplina delle modalita' di rifinanziamento  dei
          controlli sanitari ufficiali in attuazione del  regolamento
          (CE) n. 882/2004", e' abrogato, fatto salvo quanto previsto
          al  comma  2  dell'articolo  21   del   presente   decreto,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 289 dell'11 dicembre
          2008. 
              - Il decreto del Ministro della salute 24 gennaio 2011,
          recante «Modalita' tecniche per il versamento delle tariffe
          e la rendicontazione delle  somme  riscosse  ai  sensi  del
          decreto legislativo 19 novembre 2008, n. 194», abrogato dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
          100 del 2 maggio 2011. 
              - Il decreto del Ministro della salute 3  giugno  2015,
          recante  «Tariffe  e  modalita'  tecniche   relative   alle
          prestazioni fornite  dal  Ministero  della  salute  per  il
          riconoscimento delle navi officina e delle navi frigorifero
          presenti  in  acque  internazionali   e   per   l'attivita'
          ispettiva  di  monitoraggio  delle  stesse»,  abrogato  dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.
          138 del 17 giugno 2015. 
              - Il decreto del Ministro  della  sanita'  14  febbraio
          1991, recante: «Determinazione delle tariffe e dei  diritti
          spettanti  al   Ministero   della   sanita',   all'Istituto
          superiore  di  sanita'  e  all'Istituto  superiore  per  la
          prevenzione e sicurezza del lavoro, per prestazioni rese  a
          richiesta e  ad  utilita'  dei  soggetti  interessati»,  e'
          pubblicato nella Gazzetta ufficiale  n.  63  del  15  marzo
          1991, S.O.