Art. 3 
 
Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita'  ufficiali  di
  competenza  del  Ministero  della  salute  eseguiti  dai  Posti  di
  controllo frontaliero e per il riconoscimento dei depositi  di  cui
  all'articolo 23 del regolamento (UE) 2019/2124. 
 
  1. Il Ministero della salute, per i  controlli  ufficiali  eseguiti
presso i Posti di controllo frontaliero (PCF) sugli animali  e  sulle
merci ai sensi dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere  a)  e  b)  del
regolamento, applica le tariffe di cui allegato 1, sezione 1, Tabella
A, Tabella D  e  Tabella  E  del  presente  decreto,  in  conformita'
all'articolo 79, paragrafo 1, e all'articolo 80 del regolamento. 
  2. Il Ministero della salute, per i  controlli  ufficiali  eseguiti
presso i PCF o i punti di controllo di cui all'articolo 53, paragrafo
1, lettera a) del regolamento sugli animali e sulle merci,  ai  sensi
dell'articolo 47, paragrafo 1, lettere d), e) e f)  del  regolamento,
applica le tariffe di cui all'allegato 1, sezione 1,  Tabella  B  del
presente  decreto,  in  conformita'  all'articolo  79,  paragrafo  2,
lettera a) del regolamento. 
  3. Per  il  finanziamento  dei  controlli  periodici  di  cui  agli
articoli da 44 a 46 del regolamento, la tariffa di  cui  all'allegato
1, sezione 1,  Tabella  C,  del  presente  decreto,  si  applica,  in
conformita' all'articolo 80 del regolamento, a tutte  le  partite  di
merci diverse da quelle soggette ai controlli di cui agli articoli 47
e 48 del regolamento, notificate dall'operatore attraverso il sistema
informativo TRACES. 
  4. Le tariffe  relative  alle  prestazioni  rese  per  i  controlli
ufficiali di cui al titolo II, capo V del regolamento effettuati  dal
PCF presso i depositi di cui all'articolo  23  del  regolamento  (UE)
2019/2124 sono stabilite nell'allegato 1, sezione 2,  in  conformita'
all'articolo 80 del regolamento. 
  5. Sono a totale carico dell'operatore responsabile  della  partita
le analisi di laboratorio derivanti dai: 
    a) controlli intensificati di cui al  regolamento  di  esecuzione
(UE) 2019/1873 della Commissione del 7 novembre 2019; 
    b) controlli di cui al regolamento di esecuzione  (UE)  2019/1793
della Commissione del 22 ottobre 2019; 
    c) controlli di cui all'articolo 45,  paragrafo  3,  all'articolo
65, paragrafo 4 e agli articoli 66, 67, 137 e 138 del regolamento. 
  6. L'importo  dei  costi  delle  analisi  deve  essere  corrisposto
dall'operatore direttamente al  laboratorio  ufficiale  che  effettua
l'analisi. L'importo degli eventuali costi di trasporto dei  campioni
al laboratorio deve essere corrisposto dall'operatore direttamente al
PCF. 
  7. Per  i  controlli  ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali
eseguiti presso i PCF, i punti di controllo e  i  depositi  doganali,
l'operatore versa la tariffa di cui all'allegato 1, sezioni 1 e  2  e
fornisce  anticipatamente   al   PCF   l'attestazione   dell'avvenuto
versamento. 
  8. Le spese per il trattamento di trasferta del personale  dei  PCF
impiegato su richiesta dell'operatore nelle attivita' di controllo di
cui agli articoli da 44 a  46  del  regolamento,  presso  i  depositi
doganali di cui all'articolo 23  del  regolamento  (UE)  2019/2124  e
presso i punti di controllo,  sono  a  totale  carico  dell'operatore
interessato. 
  9. Le tariffe relative alle prestazioni rese  dal  Ministero  della
salute per il riconoscimento dei depositi di cui all'articolo 23  del
regolamento (UE) 2019/2124 sono stabilite nell'allegato 1, sezione 3,
in conformita' all'articolo 80 del regolamento. 
  10. Ai fini del riconoscimento dei depositi di cui all'articolo  23
del regolamento (UE) 2019/2124 gli operatori presentano al  Ministero
della salute richiesta di riconoscimento e corrispondono  le  tariffe
di cui all'allegato 1, sezione 3, del presente decreto. Gli operatori
allegano all'istanza di riconoscimento l'attestazione  di  pagamento.
Il sopralluogo e' effettuato entro  novanta  giorni  dalla  ricezione
dell'istanza da parte del Ministero. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Per i riferimenti  del  regolamento  (UE)  2019/2124,
          vedi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del  regolamento  (CE)  7  novembre
          2019, n. 2019/1873/UE, vedi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del  regolamento  (CE)  22  ottobre
          2019 n. 2019/1793/UE, vedi nelle note alle premesse.