Art. 4 
 
Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita'  ufficiali  di
  competenza del Ministero della salute sulle navi da pesca. 
 
  1. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali  finalizzati
al riconoscimento, di cui all'articolo  148  del  regolamento,  delle
navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel  che
si trovano in acque internazionali, applica  le  tariffe  individuate
nell'allegato 1, sezione 4, Tabelle A e B del  presente  decreto.  Le
tariffe sono  determinate  ai  sensi  degli  articoli  81  e  82  del
regolamento. 
  2. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali  finalizzati
alla  verifica  del  mantenimento  dei   requisiti,   come   previsto
dall'articolo 148, paragrafo 5 del regolamento, delle navi  officina,
delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si  trovano  in
acque internazionali, applica le tariffe individuate nell'allegato 1,
sezione 4,  tabella  A  del  presente  decreto.  Le  tariffe  di  cui
all'allegato 1, sezione 4,  tabella  A  del  presente  decreto,  sono
determinate ai sensi degli articoli 81 e 82 del regolamento. 
  3. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati
al riconoscimento, di cui all'articolo  148  del  regolamento,  delle
navi officina, delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel  che
si  trovano  in  acque  nazionali,  applica  la  tariffa  individuata
nell'allegato 1, sezione 4, tabella B,  del  presente  decreto.  Tale
tariffa  e'  determinata  ai  sensi  degli  articoli  81  e  82   del
regolamento. 
  4. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati
alla  verifica  del  mantenimento  dei   requisiti,   come   previsto
dall'articolo 148, paragrafo 5, del regolamento, delle navi officina,
delle navi frigorifero e delle navi reefer vessel che si  trovano  in
acque nazionali, applica le tariffe forfettarie  annuali  individuate
in base a tre fasce di rischio, di cui  all'allegato  1,  sezione  4,
tabella C, del presente decreto. Le  tariffe  forfettarie,  ai  sensi
dell'articolo 80 del regolamento,  sono  determinate  secondo  quanto
previsto dall'articolo 82, paragrafo 1, lettera  a)  del  regolamento
medesimo e sono differenziate in tre fasce in relazione al livello di
rischio riferito ad  ogni  stabilimento/nave.  Tali  tariffe  vengono
applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale. 
  5. Il Ministero della salute stabilisce la frequenza dei  controlli
ufficiali successivi al riconoscimento di cui ai  commi  2  e  4;  in
funzione della categoria di rischio assegnata allo stabilimento  puo'
essere previsto un sopralluogo  con  periodicita'  variabile  da  uno
all'anno fino ad uno ogni cinque anni. 
  6. Il Ministero della salute per i controlli di cui ai commi 1 e  2
comunica all'operatore la data di esecuzione del controllo ufficiale. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse.