Art. 5 Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali per l'esportazione 1. I controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali finalizzati all'attivita' di esportazione, compresa la verifica dei requisiti richiesti dai Paesi terzi, costituiscono un compito istituzionale delle autorita' competenti e sono effettuati nell'interesse e su richiesta dell'operatore. 2. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali finalizzati all'abilitazione all'esportazione, incluso l'eventuale sopralluogo, applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera a), del presente decreto. Tale tariffa e' determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. 3. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati alla verifica della risoluzione di una non conformita' rilevata nel corso del controllo ufficiale per l'esportazione, applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera b) del presente decreto. Tale tariffa e' determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. 4. Il Ministero della salute, ai fini della ricertificazione annuale per il mantenimento dello stabilimento in liste per l'esportazione applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera c) del presente decreto. Tale tariffa e' determinata ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. E' responsabilita' dell'operatore provvedere a trasmettere al Ministero della salute l'evidenza dell'avvenuto pagamento. 5. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali, nell'interesse e su richiesta dell'operatore, finalizzati all'attivita' di esportazione, applica la tariffa su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2. La tariffa di cui al presente comma deve essere calcolata separatamente rispetto alle altre tariffe. 6. Rientrano tra i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali di cui al comma 5 quelli per l'inserimento e il mantenimento degli stabilimenti nelle liste export compresi il campionamento e i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali finalizzati al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali. 7. Il costo delle verifiche analitiche, inclusi analisi, prove e diagnosi, finalizzate all'esportazione sono a carico dell'operatore, che provvede al pagamento all'Azienda sanitaria locale. Tale costo e' aggiunto alla tariffa di cui al comma 5 del presente articolo.
Note all'art. 5: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse.