Art. 5 
 
               Tariffe per i controlli ufficiali e le 
            altre attivita' ufficiali per l'esportazione 
 
  1. I controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali finalizzati
all'attivita' di esportazione, compresa  la  verifica  dei  requisiti
richiesti dai Paesi terzi,  costituiscono  un  compito  istituzionale
delle autorita' competenti e  sono  effettuati  nell'interesse  e  su
richiesta dell'operatore. 
  2. Il Ministero della salute per i controlli ufficiali  finalizzati
all'abilitazione all'esportazione, incluso  l'eventuale  sopralluogo,
applica la tariffa di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera a),  del
presente decreto. Tale tariffa e' determinata ai sensi  dell'articolo
82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento. 
  3. Il Ministero della salute, per i controlli ufficiali finalizzati
alla verifica della risoluzione di una non conformita'  rilevata  nel
corso del controllo ufficiale per l'esportazione, applica la  tariffa
di cui all'allegato 1, sezione 5, lettera b)  del  presente  decreto.
Tale tariffa e' determinata ai sensi dell'articolo 82,  paragrafo  1,
lettera a) del regolamento. 
  4. Il  Ministero  della  salute,  ai  fini  della  ricertificazione
annuale  per  il  mantenimento  dello  stabilimento  in   liste   per
l'esportazione applica la tariffa di cui all'allegato 1,  sezione  5,
lettera c) del presente decreto. Tale tariffa e' determinata ai sensi
dell'articolo  82,  paragrafo  1,  lettera  a)  del  regolamento.  E'
responsabilita' dell'operatore provvedere a trasmettere al  Ministero
della salute l'evidenza dell'avvenuto pagamento. 
  5. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali e le altre
attivita' ufficiali, nell'interesse e  su  richiesta  dell'operatore,
finalizzati all'attivita' di esportazione, applica la tariffa su base
oraria ai sensi dell'articolo 10, comma  2.  La  tariffa  di  cui  al
presente comma deve  essere  calcolata  separatamente  rispetto  alle
altre tariffe. 
  6. Rientrano  tra  i  controlli  ufficiali  e  le  altre  attivita'
ufficiali  di  cui  al  comma  5  quelli  per  l'inserimento   e   il
mantenimento  degli  stabilimenti  nelle  liste  export  compresi  il
campionamento e i controlli ufficiali e le altre attivita'  ufficiali
finalizzati al rilascio dei certificati e degli attestati ufficiali. 
  7. Il costo delle verifiche analitiche, inclusi  analisi,  prove  e
diagnosi, finalizzate all'esportazione sono a carico  dell'operatore,
che provvede al pagamento all'Azienda sanitaria locale. Tale costo e'
aggiunto alla tariffa di cui al comma 5 del presente articolo. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse.