Art. 6 
 
Tariffe per i controlli ufficiali  e  le  altre  attivita'  ufficiali
                    dell'Azienda sanitaria locale 
 
  1.  Ai  sensi  dell'articolo  79,  paragrafo  1,  del  regolamento,
l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati  nei
macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, applica
su base mensile la tariffa piu' favorevole all'operatore  tra  quelle
previste rispettivamente all'allegato 2, sezioni 1 e 3  del  presente
decreto e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo  10,
comma 2 del presente decreto. Per il calcolo della  tariffa  su  base
oraria, fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  8,  comma  1  e
all'articolo 9, comma 1, del presente decreto si fa riferimento  alla
somma del numero di ore del controllo ufficiale  eseguito  dalle  ore
6,00 alle ore 18,00 per la visita  ante  mortem  e  l'ispezione  post
mortem, relativamente all'attivita' di macellazione o di  lavorazione
della selvaggina,  e  del  numero  di  ore  del  controllo  ufficiale
programmato effettuato nell'arco delle 24  ore.  Fatto  salvo  quanto
previsto all'articolo 8, comma 1, del  presente  decreto  l'operatore
responsabile dello stabilimento  come  individuato  dall'allegato  2,
sezioni 1 e 3 del presente  decreto  deve  concordare  con  l'Azienda
sanitaria locale la  programmazione  delle  giornate  e  degli  orari
rispettivamente di macellazione e di lavorazione della selvaggina, al
fine di ottimizzare la programmazione dei controlli ufficiali. 
  2.  Ai  sensi  dell'articolo  79,  paragrafo  1,  del   regolamento
l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati  nei
laboratori di sezionamento e negli stabilimenti della  produzione  di
latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della
pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto  previsto  all'articolo
8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente  decreto,  applica
su base mensile la tariffa piu' favorevole all'operatore  tra  quelle
individuate dall'allegato 2  del  presente  decreto,  rispettivamente
nelle sezioni 2, 4 e 5 e quella calcolata su  base  oraria  ai  sensi
dell'articolo 10, comma 2 del presente decreto. La  tariffa  su  base
oraria, fatto  salvo  quanto  previsto  all'articolo  8,  comma  1  e
all'articolo 9 comma 1, del presente decreto, e' riferita  al  numero
di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle
24 ore. 
  3. Per i laboratori di sezionamento annessi ai macelli o ai  centri
di lavorazione della selvaggina, l'Azienda  sanitaria  locale,  fatto
salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma
1, applica la tariffa piu' favorevole all'operatore tra: 
    a) la tariffa  calcolata  sommando  gli  importi  ottenuti  dalle
tariffe di cui all'allegato 2, sezione 2, sommate alle tariffe  delle
sezioni 1 e 3 oppure delle sezioni 1 o 3, e 
    b) la tariffa su base oraria calcolata ai sensi dei commi 1  e  2
del presente articolo per il controllo ufficiale rispettivamente  nel
macello, nel centro di lavorazione della selvaggina e nel laboratorio
di sezionamento. 
  4. Ai fini del calcolo della tariffa di cui al comma 3, lettera a),
del presente articolo l'Azienda sanitaria locale calcola  la  tariffa
di cui all'allegato 2, sezione 2,  sulla  base  dei  quantitativi  di
carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati. 
  5. Qualora in uno stabilimento si effettuino diverse  attivita'  di
cui all'allegato 2, sezioni da 1  a  5,  l'Azienda  sanitaria  locale
applica come tariffa la somma delle tariffe determinate ai sensi  dei
commi 1, 2 e 3 per ciascuna sezione. 
  6. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati
sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione  6,  tabella  A,
del presente  decreto  che  commercializzano  all'ingrosso  ad  altri
operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello  annesso  e  da
quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore
finale - una quantita' superiore al 50 per cento della propria  merce
derivante da una o piu' attivita' di cui alla  medesima  tabella  del
presente decreto,  applica  le  relative  tariffe  forfettarie  annue
differenziate in tre fasce di rischio,  fatte  salve  le  indicazioni
previste nella medesima tabella. 
  7. Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui al  comma  6,  il
livello  di  rischio  degli  stabilimenti  definito  nella   relativa
categorizzazione regionale deve essere  ricondotto  dalle  regioni  e
dalle province autonome  di  Trento  e  Bolzano  alle  fasce  di  cui
all'allegato 2, sezione 6, tabella A. 
  8.  Le  tariffe,  determinate  in  conformita'   all'articolo   82,
paragrafo 1, lettera a), del regolamento sono applicate a prescindere
dall'esecuzione del controllo ufficiale. 
  9. Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o  piu'  attivita'
registrate o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione  6,  tabella
A, l'Azienda sanitaria locale applica un'unica tariffa corrispondente
a quella dell'attivita' della medesima  sezione  con  il  livello  di
rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento. 
  10. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma  6,  i
broker e gli intermediari  di  commercio  con  sede  diversa  da  uno
stabilimento fisico. Le piattaforme di distribuzione  alimenti  della
grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti,
i depositi per attivita' di  commercio  all'ingrosso  di  alimenti  e
bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di
cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A. 
  11. E' assoggettato alle tariffe di cui al comma 6 lo  stabilimento
che ha iniziato una o piu' attivita' di cui al medesimo comma in data
antecedente al  1°  luglio  dell'anno  precedente  a  quello  in  cui
l'operatore trasmette  l'autodichiarazione  di  cui  all'allegato  4,
modulo 6. 
  12. Qualora in uno stabilimento si effettuino sia attivita' di  cui
all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, sia attivita' di  cui  all'allegato
2,  sezione  6,  tabella  A,  l'Azienda  sanitaria   locale   applica
rispettivamente quanto previsto al comma 5, e la  pertinente  tariffa
prevista all'allegato  2,  sezione  6,  tabella  A,  fatte  salve  le
indicazioni  nella  medesima  tabella   A.   Per   gli   stabilimenti
riconosciuti per l'attivita'  sia  dell'allegato  2,  sezione  2  sia
dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, «VI Prodotti a base di  carne:
Impianto di lavorazione - PP», la tariffa dell'allegato 2, sezione 2,
fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1,  e  all'articolo
9, comma 1, viene calcolata sulla  base  delle  tonnellate  di  carne
commercializzate come carne fresca anziche' sulle tonnellate di carni
introdotte; non si applica, pertanto, la previsione di cui  al  comma
2,  in  relazione  all'applicazione  della  tariffa  piu'  favorevole
all'operatore rispetto alla tariffa su base oraria. 
  13. Sono calcolate su base forfettaria ai sensi  dell'articolo  82,
paragrafo 1, lettera a) del regolamento,  inclusive  degli  eventuali
sopralluoghi, le  tariffe  di  cui  all'allegato  2,  sezione  8  del
presente decreto, per il riconoscimento  condizionato  e  definitivo,
per  la  registrazione  e  per   i   relativi   aggiornamenti   degli
stabilimenti dei settori: 
    a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento (CE)  n.
852/2004 e di cui all'articolo 148, del regolamento in  relazione  al
riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai  regolamenti  (CE)
n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004; 
    b) dei mangimi di cui agli articoli 9 e 10, del regolamento  (CE)
n. 183/2005 e di cui all'articolo 79, paragrafo  2,  lettera  b)  del
regolamento; 
    c) dei sottoprodotti di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento
(CE) n. 1069/2009; 
    d)  della  sanita'  animale,  limitatamente   al   riconoscimento
condizionato e definitivo degli stabilimenti di cui agli articoli  da
94 a 100 e da 176 a 184 del regolamento (UE) 2016/429. 
  14. Ove previsto nella tabella di cui all'allegato 2, sezione 8, ai
sensi dell'articolo 82, paragrafo 1,  lettera  b),  del  regolamento,
alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su  base
oraria di cui all'articolo 10, comma 2 del presente decreto,  qualora
il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore  incluse
nella   tariffa   forfettaria,   in   relazione    alla    tipologia,
all'organizzazione e alla capacita' gestionale dello stabilimento. Le
tariffe   per   gli   aggiornamenti   della   registrazione   e   del
riconoscimento non sono dovute nei seguenti casi: 
    a) sospensione o revoca del riconoscimento; 
    b) sospensione o cessazione  dell'attivita'  di  un  operatore  o
stabilimento registrato; 
    c) variazione della toponomastica; 
    d) variazione di rappresentate legale di societa' di capitali. 
  15.  La  tariffa  di  cui  all'allegato  2,  sezione  8,   per   le
autorizzazioni, diverse  dai  riconoscimenti  di  cui  al  comma  13,
previste dalle normative dei settori di cui all'articolo 1, comma  1,
e' determinata su base oraria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2. 
  16. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio per la ricerca
della  Trichinella  e  gli  importi  delle  analisi  di   laboratorio
effettuate  nell'ambito  dell'ispezione  post  mortem  degli  animali
sottoposti a macellazione d'urgenza fuori dal macello sono  a  carico
dell'operatore dello stabilimento di macellazione  o  di  lavorazione
della selvaggina che li  corrisponde  all'Azienda  sanitaria  locale.
Qualora  l'operatore  dello  stabilimento  di   macellazione   o   di
lavorazione della selvaggina allestisca il laboratorio per la ricerca
della Trichinella all'interno  del  proprio  stabilimento,  le  spese
relative all'allestimento ed alla gestione dello stesso restano a suo
carico e nessuna riduzione e' prevista sulle tariffe per i  controlli
ufficiali calcolate ai  sensi  dell'articolo  6,  commi  1  e  3  del
presente decreto. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) 29 aprile 2004
          n. 852/2004/CE, vedi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento (CE) 29 aprile 2004
          n. 853/2004/CE, vedi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del  regolamento  (CE)  12  gennaio
          2005 n. 183/2005/CE, vedi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del  regolamento  (CE)  21  ottobre
          2009 n. 1069/2009/CE, vedi nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti del regolamento. (CE) 9 marzo 2016,
          n. 2016/429, vedi nelle note alle premesse.