Art. 6 Tariffe per i controlli ufficiali e le altre attivita' ufficiali dell'Azienda sanitaria locale 1. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento, l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati nei macelli e negli stabilimenti di lavorazione della selvaggina, applica su base mensile la tariffa piu' favorevole all'operatore tra quelle previste rispettivamente all'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del presente decreto. Per il calcolo della tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto si fa riferimento alla somma del numero di ore del controllo ufficiale eseguito dalle ore 6,00 alle ore 18,00 per la visita ante mortem e l'ispezione post mortem, relativamente all'attivita' di macellazione o di lavorazione della selvaggina, e del numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore. Fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, del presente decreto l'operatore responsabile dello stabilimento come individuato dall'allegato 2, sezioni 1 e 3 del presente decreto deve concordare con l'Azienda sanitaria locale la programmazione delle giornate e degli orari rispettivamente di macellazione e di lavorazione della selvaggina, al fine di ottimizzare la programmazione dei controlli ufficiali. 2. Ai sensi dell'articolo 79, paragrafo 1, del regolamento l'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati nei laboratori di sezionamento e negli stabilimenti della produzione di latte e della produzione e immissione in commercio dei prodotti della pesca e dell'acquacoltura, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, del presente decreto, applica su base mensile la tariffa piu' favorevole all'operatore tra quelle individuate dall'allegato 2 del presente decreto, rispettivamente nelle sezioni 2, 4 e 5 e quella calcolata su base oraria ai sensi dell'articolo 10, comma 2 del presente decreto. La tariffa su base oraria, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9 comma 1, del presente decreto, e' riferita al numero di ore del controllo ufficiale programmato effettuato nell'arco delle 24 ore. 3. Per i laboratori di sezionamento annessi ai macelli o ai centri di lavorazione della selvaggina, l'Azienda sanitaria locale, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1 e all'articolo 9, comma 1, applica la tariffa piu' favorevole all'operatore tra: a) la tariffa calcolata sommando gli importi ottenuti dalle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 2, sommate alle tariffe delle sezioni 1 e 3 oppure delle sezioni 1 o 3, e b) la tariffa su base oraria calcolata ai sensi dei commi 1 e 2 del presente articolo per il controllo ufficiale rispettivamente nel macello, nel centro di lavorazione della selvaggina e nel laboratorio di sezionamento. 4. Ai fini del calcolo della tariffa di cui al comma 3, lettera a), del presente articolo l'Azienda sanitaria locale calcola la tariffa di cui all'allegato 2, sezione 2, sulla base dei quantitativi di carni introdotti da altri stabilimenti ed effettivamente sezionati. 5. Qualora in uno stabilimento si effettuino diverse attivita' di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, l'Azienda sanitaria locale applica come tariffa la somma delle tariffe determinate ai sensi dei commi 1, 2 e 3 per ciascuna sezione. 6. L'Azienda sanitaria locale, per i controlli ufficiali effettuati sugli stabilimenti elencati nell'allegato 2, sezione 6, tabella A, del presente decreto che commercializzano all'ingrosso ad altri operatori o ad altri stabilimenti - diversi da quello annesso e da quello funzionalmente connesso che vende o somministra al consumatore finale - una quantita' superiore al 50 per cento della propria merce derivante da una o piu' attivita' di cui alla medesima tabella del presente decreto, applica le relative tariffe forfettarie annue differenziate in tre fasce di rischio, fatte salve le indicazioni previste nella medesima tabella. 7. Ai fini dell'applicazione delle tariffe di cui al comma 6, il livello di rischio degli stabilimenti definito nella relativa categorizzazione regionale deve essere ricondotto dalle regioni e dalle province autonome di Trento e Bolzano alle fasce di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A. 8. Le tariffe, determinate in conformita' all'articolo 82, paragrafo 1, lettera a), del regolamento sono applicate a prescindere dall'esecuzione del controllo ufficiale. 9. Nel caso in cui uno stabilimento effettui una o piu' attivita' registrate o riconosciute di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'Azienda sanitaria locale applica un'unica tariffa corrispondente a quella dell'attivita' della medesima sezione con il livello di rischio maggiore tra quelli attribuiti allo stabilimento. 10. Sono esclusi dal pagamento delle tariffe di cui al comma 6, i broker e gli intermediari di commercio con sede diversa da uno stabilimento fisico. Le piattaforme di distribuzione alimenti della grande distribuzione organizzata, i depositi conto terzi di alimenti, i depositi per attivita' di commercio all'ingrosso di alimenti e bevande e i cash and carry sono comunque assoggettati alle tariffe di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A. 11. E' assoggettato alle tariffe di cui al comma 6 lo stabilimento che ha iniziato una o piu' attivita' di cui al medesimo comma in data antecedente al 1° luglio dell'anno precedente a quello in cui l'operatore trasmette l'autodichiarazione di cui all'allegato 4, modulo 6. 12. Qualora in uno stabilimento si effettuino sia attivita' di cui all'allegato 2, sezioni da 1 a 5, sia attivita' di cui all'allegato 2, sezione 6, tabella A, l'Azienda sanitaria locale applica rispettivamente quanto previsto al comma 5, e la pertinente tariffa prevista all'allegato 2, sezione 6, tabella A, fatte salve le indicazioni nella medesima tabella A. Per gli stabilimenti riconosciuti per l'attivita' sia dell'allegato 2, sezione 2 sia dell'allegato 2, sezione 6, tabella A, «VI Prodotti a base di carne: Impianto di lavorazione - PP», la tariffa dell'allegato 2, sezione 2, fatto salvo quanto previsto all'articolo 8, comma 1, e all'articolo 9, comma 1, viene calcolata sulla base delle tonnellate di carne commercializzate come carne fresca anziche' sulle tonnellate di carni introdotte; non si applica, pertanto, la previsione di cui al comma 2, in relazione all'applicazione della tariffa piu' favorevole all'operatore rispetto alla tariffa su base oraria. 13. Sono calcolate su base forfettaria ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera a) del regolamento, inclusive degli eventuali sopralluoghi, le tariffe di cui all'allegato 2, sezione 8 del presente decreto, per il riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e per i relativi aggiornamenti degli stabilimenti dei settori: a) degli alimenti di cui all'articolo 6, del regolamento (CE) n. 852/2004 e di cui all'articolo 148, del regolamento in relazione al riconoscimento degli stabilimenti conformemente ai regolamenti (CE) n. 852/2004 e (CE) n. 853/2004; b) dei mangimi di cui agli articoli 9 e 10, del regolamento (CE) n. 183/2005 e di cui all'articolo 79, paragrafo 2, lettera b) del regolamento; c) dei sottoprodotti di cui agli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1069/2009; d) della sanita' animale, limitatamente al riconoscimento condizionato e definitivo degli stabilimenti di cui agli articoli da 94 a 100 e da 176 a 184 del regolamento (UE) 2016/429. 14. Ove previsto nella tabella di cui all'allegato 2, sezione 8, ai sensi dell'articolo 82, paragrafo 1, lettera b), del regolamento, alla tariffa forfettaria viene aggiunta la tariffa calcolata su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2 del presente decreto, qualora il tempo necessario per il controllo ufficiale ecceda le ore incluse nella tariffa forfettaria, in relazione alla tipologia, all'organizzazione e alla capacita' gestionale dello stabilimento. Le tariffe per gli aggiornamenti della registrazione e del riconoscimento non sono dovute nei seguenti casi: a) sospensione o revoca del riconoscimento; b) sospensione o cessazione dell'attivita' di un operatore o stabilimento registrato; c) variazione della toponomastica; d) variazione di rappresentate legale di societa' di capitali. 15. La tariffa di cui all'allegato 2, sezione 8, per le autorizzazioni, diverse dai riconoscimenti di cui al comma 13, previste dalle normative dei settori di cui all'articolo 1, comma 1, e' determinata su base oraria, ai sensi dell'articolo 10, comma 2. 16. Gli importi relativi alle analisi di laboratorio per la ricerca della Trichinella e gli importi delle analisi di laboratorio effettuate nell'ambito dell'ispezione post mortem degli animali sottoposti a macellazione d'urgenza fuori dal macello sono a carico dell'operatore dello stabilimento di macellazione o di lavorazione della selvaggina che li corrisponde all'Azienda sanitaria locale. Qualora l'operatore dello stabilimento di macellazione o di lavorazione della selvaggina allestisca il laboratorio per la ricerca della Trichinella all'interno del proprio stabilimento, le spese relative all'allestimento ed alla gestione dello stesso restano a suo carico e nessuna riduzione e' prevista sulle tariffe per i controlli ufficiali calcolate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 del presente decreto.
Note all'art. 6: - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 852/2004/CE, vedi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (CE) 29 aprile 2004 n. 853/2004/CE, vedi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (CE) 12 gennaio 2005 n. 183/2005/CE, vedi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento (CE) 21 ottobre 2009 n. 1069/2009/CE, vedi nelle note alle premesse. - Per i riferimenti del regolamento. (CE) 9 marzo 2016, n. 2016/429, vedi nelle note alle premesse.