Art. 8 
 
                            Maggiorazioni 
 
  1. Ai controlli ufficiali e  alle  altre  attivita'  ufficiali,  su
richiesta dell'operatore, effettuati dall'Azienda  sanitaria  locale,
si applica la tariffa su base oraria di cui all'articolo 10, comma 2,
maggiorata del 30 per cento, quando sono effettuati: 
    a) in orario compreso tra le ore 18.00 e le ore 6.00; 
    b) nei giorni festivi; 
    c) nei  giorni  feriali  con  richiesta  inferiore  alle  24  ore
rispetto  all'orario  previsto  per  l'effettuazione  del   controllo
ufficiale o dell'altra attivita' ufficiale. 
  2. La maggiorazione di cui al comma 1  e'  calcolata  separatamente
dalle altre tariffe, con le modalita' di cui all'allegato  5,  modulo
12. 
  3. Quando  i  controlli  ufficiali  di  cui  all'articolo  3,  sono
effettuati su richiesta  dell'operatore  fuori  dalla  fascia  oraria
ordinaria di apertura degli uffici, come determinata nell'articolo 1,
commi 1 e 4 del decreto legislativo 8 novembre 1990, n. 374, per  gli
uffici dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli, le  tariffe  di  cui
all'allegato 1, sezioni 1 e 2 sono integrate dalla  tariffa  su  base
oraria di cui all'articolo 10, comma 3, maggiorata del 30 per cento. 
  4. La tariffa applicata all'operatore e' maggiorata dello  0,5  per
cento per l'attuazione del Piano di controllo  nazionale  pluriennale
previsto  dall'articolo  109,  paragrafo  1,  del   regolamento.   La
maggiorazione di cui al presente comma e' calcolata con le  modalita'
di cui all'allegato 5, modulo 12, del presente decreto per le tariffe
di competenza dell'Azienda sanitaria locale e con le modalita' di cui
allegato 5,  modulo  14  del  presente  decreto  per  le  tariffe  di
competenza dei PCF e non  rientra  nella  ripartizione  di  cui  agli
articoli  14  e  15  del  presente  decreto.   Sono   escluse   dalla
maggiorazione dello 0,5 per cento: 
    a) le tariffe forfettarie e la tariffa  su  base  oraria  per  il
riconoscimento condizionato e definitivo, per la registrazione e  per
i relativi aggiornamenti e per le autorizzazioni, di cui all'allegato
2, sezione 8, del presente decreto; 
    b)  le  tariffe  forfettarie  per  l'ispezione   effettuata   dal
veterinario dell'Azienda sanitaria locale in caso di macellazione  di
animali fuori dal macello  per  autoconsumo  e  in  caso  di  animali
selvatici oggetto  di  attivita'  venatoria  per  autoconsumo  o  per
cessione diretta, di cui  all'allegato  2,  sezione  9  del  presente
decreto; 
    c) le tariffe per la controversia, di cui all'allegato 3, sezione
3 del presente decreto; 
    d) le tariffe per i  controlli  ufficiali  svolti  dal  Ministero
della salute per il riconoscimento dei depositi di  cui  all'articolo
23 del regolamento (UE) 2019/2124, stabilite nell'allegato 1, sezione
3 del presente decreto; 
    e) le tariffe per i  controlli  ufficiali  svolti  dal  Ministero
della  salute  sulle  navi  officina  -  FV,  sulle   navi   deposito
frigorifero - ZV e sulle navi reefer vessel, di cui  all'allegato  1,
sezione 4 del presente decreto; 
    f) le tariffe per i controlli  ufficiali  e  le  altre  attivita'
ufficiali ai fini export,  di  cui  all'allegato  1,  sezione  5  del
presente decreto. 
  5. Per i controlli ufficiali richiamati all'articolo 3, comma 5, le
tariffe di cui allegato  1,  sezione  1  del  presente  decreto  sono
integrate  dalla  tariffa  calcolata  su   base   oraria   ai   sensi
dell'articolo 10, comma 3 prima di ogni altra maggiorazione. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il testo dell'articolo 1, commi 1 e 4, del
          decreto  legislativo  8  novembre  1990,  n.  374   recante
          riordinamento degli istituti  doganali  e  revisione  delle
          procedure di accertamento e controllo in  attuazione  delle
          direttive n. 79/695/CEE del 24 luglio 1979 e  n.  82/57/CEE
          del 17 dicembre 1981, in tema di procedure di immissione in
          libera pratica delle merci, e delle direttive n. 81/177/CEE
          del 24 febbraio 1981 e n. 82/347/CEE del 23 aprile 1982, in
          tema di procedure di esportazione delle merci  comunitarie,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14  dicembre  1990,
          n. 291, S.O.: 
                «Art. 1. (Orario degli uffici del dipartimento  delle
          dogane e delle imposte indirette). - 1. Ferme  restando  le
          disposizioni vigenti sull'orario ordinario di lavoro  degli
          impiegati  civili  dello  Stato,  l'orario   ordinario   di
          apertura degli uffici del dipartimento delle dogane e delle
          imposte indirette e' fissato dalle ore 8,00 alle ore  18,00
          nei giorni dal lunedi' al venerdi' e dalle  ore  8,00  alle
          ore 14,00 nella giornata  di  sabato,  con  esclusione  dei
          giorni festivi. 
                (Omissis). 
                4. I direttori  degli  uffici  possono  disporre  una
          diversa articolazione ovvero una riduzione  dell'orario  di
          apertura degli uffici qualora le esigenze  di  servizio  lo
          consentano. 
                (Omissis).». 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti  del  regolamento  (UE)  2019/2124,
          vedi nelle note alle premesse.