Art. 9 
 
Controlli  ufficiali  originariamente  non   programmati,   controlli
  ufficiali e altre attivita' ufficiali su richiesta degli  operatori
  effettuati dall'Azienda sanitaria locale 
 
  1. Per i controlli ufficiali originariamente non programmati di cui
all'articolo 79, paragrafo 2, lettera c)  del  regolamento  e  per  i
controlli ufficiali e le  altre  attivita'  ufficiali  effettuati  su
richiesta degli operatori si applica, ai sensi dell'articolo  80  del
regolamento, la tariffa calcolata su base oraria, di cui all'articolo
10,  comma  2,  del  presente  decreto,  inclusiva  degli   eventuali
certificati e attestati ufficiali. 
  2. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali originariamente  non
programmati, si intendono quelli che si sono resi necessari  in  caso
di  accertata   non   conformita',   o   sospetta   non   conformita'
successivamente  confermata,  da  parte   dell'Autorita'   competente
ufficiale o da parte dell'operatore. Qualora il  controllo  ufficiale
relativo alla verifica della risoluzione della  non  conformita',  di
cui al comma 1,  sia  contestuale  ad  un  controllo  ufficiale  gia'
programmato, non si applica  la  tariffa  prevista  per  i  controlli
ufficiali originariamente non programmati. 
  3. Ai fini del comma 1 per controlli ufficiali  e  altre  attivita'
ufficiali su richiesta, si intendono quelli richiesti  dall'operatore
interessato, compresi quelli: 
    a) per il rilascio di certificati e attestati ufficiali; 
    b) di cui all'articolo 5, commi 5, 6 e 7; 
    c) per l'ispezione ante mortem presso l'azienda di provenienza. 
  4.  Nessuna  riduzione   delle   tariffe   determinate   ai   sensi
dell'articolo 6, commi 1 e 3 e' prevista nel caso in cui  l'ispezione
ante mortem sia effettuata presso l'azienda di provenienza. 
  5. Per l'ispezione ante mortem in caso di macellazione d'urgenza al
di fuori del macello,  si  applica  la  tariffa  forfettaria  di  cui
all'allegato 2, sezione 7, che include la certificazione prevista. La
tariffa di cui  al  presente  comma  e'  applicata  indipendentemente
dall'esito  dell'ispezione  ante  mortem.  Nessuna  riduzione   delle
tariffe determinate ai sensi dell'articolo 6, commi 1 e 3 e' prevista
nel caso di macellazione d'urgenza al di fuori del macello. 
  6. La tariffa di cui ai  commi  1  e  5  si  applica  a  tutti  gli
operatori, senza esclusioni, compresi gli operatori della  produzione
primaria, gli  operatori  del  settore  dei  MOCA,  i  broker  e  gli
operatori responsabili della immissione in commercio e  dell'uso  dei
prodotti fitosanitari, ove pertinente. 
  7. Le tariffe per i controlli ufficiali di cui al presente articolo
sono aggiuntive alle altre tariffe, fatto salvo  quanto  previsto  al
comma 2. 
  8. I controlli ufficiali e le altre  attivita'  ufficiali,  inclusi
analisi, prove e diagnosi, effettuati sulla base di un reclamo  o  di
un sospetto di non conformita' sono tariffati a carico dell'operatore
solo  a  seguito  di  conferma  della  non   conformita'   ai   sensi
rispettivamente dell'articolo 83, paragrafo 1, e  dell'articolo  138,
paragrafo 4, del regolamento. 
  9.  Gli  importi  per  le  analisi  di  laboratorio  a  seguito  di
campionamenti effettuati in corso  di  controlli  ufficiali  e  altre
attivita' ufficiali di cui al comma 1 sono a carico dell'operatore. 
 
          Note all'art. 9: 
              - Per i riferimenti del regolamento (UE) 2017/625, vedi
          nelle note alle premesse.