IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e,  in  particolare,
l'articolo 17, comma 3; 
  Visto l'articolo 1, comma 553, della legge  27  dicembre  2019,  n.
160,  che  istituisce  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, per  il  successivo  trasferimento  al
bilancio autonomo della Presidenza del  Consiglio  dei  ministri,  il
Fondo per gli investimenti nelle isole minori, con una  dotazione  di
14,5 milioni di euro per l'anno 2020, 14 milioni di euro  per  l'anno
2021 e 13 milioni di euro per l'anno  2022,  destinato  a  finanziare
progetti di  sviluppo  infrastrutturale  o  di  riqualificazione  del
territorio di  comuni  ricompresi  nell'ambito  delle  isole  di  cui
all'allegato «A» annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448; 
  Visti gli ultimi due periodi del citato articolo 1, comma 553,  che
prevedono che i criteri e le modalita' di erogazione  delle  predette
risorse siano stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio  dei
ministri, su proposta del Ministro per  gli  affari  regionali  e  le
autonomie,  previo  parere  della   Conferenza   unificata   di   cui
all'articolo 8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281,  e
successive modificazioni, e che il Fondo sia ripartito, tra i  Comuni
destinatari, con decreto del Ministro per gli affari regionali  e  le
autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
previo parere favorevole della Conferenza unificata; 
  Visto il citato allegato «A» richiamato dall'articolo 25, comma  7,
della legge 28 dicembre 2001, n. 448, come  modificato  dall'articolo
1, comma 238, della legge 28 dicembre 2015, n. 208,  che  indica  gli
ambiti territoriali ai fini dell'individuazione delle isole minori; 
  Ritenuto di individuare nei  comuni  delle  isole  minori,  di  cui
all'allegato A annesso  alla  legge  28  dicembre  2001,  n.  448,  i
soggetti legittimati a chiedere il finanziamento dei sopra richiamati
progetti; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata, di cui all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella seduta del 27
luglio 2020; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  24  settembre
2020; 
  Considerato che  la  norma,  di  cui  all'articolo  1,  comma  553,
ancorche' faccia riferimento in  senso  non  tecnico  a  progetti  di
sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione  del  territorio,  ha
tuttavia lo scopo di  finalizzare  i  contributi  alla  realizzazione
delle opere, come emerge anche dalla denominazione del Fondo  che  fa
riferimento esplicito ad investimenti; 
  Considerato, altresi', che l'ordinamento vigente  risulta  ispirato
al criterio, rispondente a  finalita'  di  contenimento  della  spesa
pubblica, secondo il quale la  progettazione  di  un'opera  non  puo'
andare  disgiunta  da  una  concreta  ed  immediata  possibilita'  di
realizzazione, non potendo neppure  considerarsi  vantaggio  comunque
conseguito dall'amministrazione l'acquisizione del progetto disgiunta
da una concreta ed effettiva possibilita' di realizzazione,  come  da
costante giurisprudenza della Corte dei conti; 
  Considerato,  inoltre,  che  la  possibilita'   di   ammettere   al
finanziamento la sola progettazione, per tutte  le  annualita',  deve
essere controbilanciata da previsioni che consentano di recuperare le
risorse, ove alla progettazione non segua,  in  un  determinato  arco
pluriennale, l'avvio delle relative opere; 
  Su proposta del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
               Fondo di cui all'articolo 1, comma 553, 
                della legge 27 dicembre 2019, n. 160 
 
  1. Il Fondo istituito dall'articolo 1, comma 553,  della  legge  27
dicembre  2019,  n.  160,   di   seguito   denominato   «Fondo»,   e'
prioritariamente   destinato    al    finanziamento    di    progetti
immediatamente eseguibili finalizzati allo sviluppo  infrastrutturale
o  di  riqualificazione  del   territorio   dei   comuni   ricompresi
nell'ambito delle isole minori di cui all'allegato «A», annesso  alla
legge 28 dicembre 2001, n. 448. 
  2. Per l'annualita' 2020, ove i soggetti  beneficiari  non  abbiano
interventi  immediatamente   eseguibili,   puo'   essere,   altresi',
finanziata, la progettazione di interventi  destinati  alle  medesime
finalita', da realizzarsi a valere sulle  successive  annualita'  del
Fondo o su altre fonti di finanziamento. 
 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il comma 3 dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 214 del 12 settembre
          1988, S.O.: 
              «3. Con decreto ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.» 
              - Si riporta il comma 553 dell'art. 1  della  legge  27
          dicembre 2019, n. 160 (Bilancio di previsione  dello  Stato
          per l'anno finanziario 2020 e bilancio pluriennale  per  il
          triennio 2020-2022), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 30
          dicembre 2019, n. 304, S.O.: 
              «553.  E'  istituito  nello  stato  di  previsione  del
          Ministero dell'economia e delle finanze, per il  successivo
          trasferimento al bilancio  autonomo  della  Presidenza  del
          Consiglio dei ministri, il Fondo per gli investimenti nelle
          isole minori, con una dotazione di 14,5 milioni di euro per
          l'anno 2020, di 14 milioni di euro per l'anno 2021 e di  13
          milioni di euro per l'anno 2022. Il Fondo  e'  destinato  a
          finanziare  progetti  di  sviluppo  infrastrutturale  o  di
          riqualificazione  del  territorio  di   comuni   ricompresi
          nell'ambito delle predette isole,  di  cui  all'allegato  A
          annesso alla legge 28 dicembre 2001, n.  448.  Con  decreto
          del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta  del
          Ministro per gli affari regionali e  le  autonomie,  previo
          parere della Conferenza unificata, sono stabiliti i criteri
          e le modalita' di erogazione  delle  predette  risorse.  Il
          Fondo e' ripartito tra i comuni destinatari con decreto del
          Ministro per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,  di
          concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,
          previo parere favorevole della Conferenza unificata.» 
              - Si riporta l'allegato «A»  della  legge  28  dicembre
          2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione  del  bilancio
          annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2002),
          e  successive  modificazioni,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale 29 dicembre 2001, n. 301, S.O. 
 
                                  «Allegato A 
                              (Art. 25, comma 7) 
 
          Isole Tremiti 
              1. San Nicola: San Domino, Capraia, Pianosa. 
              Mare: da un miglio dalla  costa  continentale  fino  al
          limite delle acque territoriali. 
          Pantelleria 
              2. Pantelleria. 
              Mare: per un raggio di 20 miglia intorno all'isola. 
          Isole Pelagie 
              3. Lampedusa: Lampedusa, Lampione, Linosa. 
              Mare: per un raggio di 40  miglia  intorno  a  ciascuna
          isola. 
          Isole Egadi 
              4. Favignana: Favignana, Levanzo, Marettimo, Formica. 
              Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana  e  per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              5. Ustica: Ustica. 
              Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana  e  per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
          Isole Eolie 
              6.  Lipari:   Lipari,   Vulcano,   Alicudi,   Filicudi,
          Stromboli, Panarea. 
              Mare: fino a 1 miglio dalla costa siciliana  e  per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni, ma non oltre  la
          meta' della distanza tra Lipari e Salina. 
              7. Salina: Salina. 
              Mare: fino alla meta' della distanza da Lipari e per un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
          Isole Sulcitane 
              8. San Pietro: Sant'Antioco, San Pietro. 
              Mare: fino alla costa  sarda  da  Capo  Pecora  a  Capo
          Teulada e per un raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
          Isole del Nord Sardegna 
              9. La Maddalena: La Maddalena, Caprera, Santo  Stefano,
          Spargi, Santa Maria, Budelli, Razzoli, Mortorio,  Tavolara,
          Molara, Asinara. 
              Mare: fino al confine delle acque territoriali  con  la
          Corsica, fino alla costa sarda e per un raggio di 20 miglia
          nelle altre direzioni. 
          Isole Partenopee 
              10. Procida: Capri, Ischia, Procida, Nisida, Vivara. 
              Mare: l'intero golfo di Napoli. 
          Isole Ponziane 
              11. Ponza, Palmarola, Zannone. 
              Mare: fino a 1 miglio dalla  costa  laziale  e  per  un
          raggio di 20 miglia nelle altre direzioni. 
              12. Ventotene: Ventotene, Santo Stefano. 
              Mare: per un raggio di 20  miglia  intorno  a  ciascuna
          isola. 
          Isole Toscane 
              13. Elba: Elba, Pianosa, Montecristo. 
              Mare: fino alla costa toscana da Piombino a Punta Ala e
          fino al confine delle acque territoriali con la Corsica. 
              14. Giglio: Isola del Giglio,  Giannutri,  Formiche  di
          Grosseto. 
              Mare: fino alla costa da Punta Ala all'Argentario e per
          un raggio di 15 miglia nelle altre direzioni. 
              15. Capraia: Capraia, Gorgona, Secche della Meloria. 
              Mare: fino al confine delle acque territoriali  con  la
          Corsica e fino alla costa toscana da Piombino a Livorno. 
          Isole del Mare Ligure 
              16.  Arcipelago  di  Porto  Venere:   Palmaria,   Tino,
          Tinetto. 
              Mare:  fino  alla  costa  della  punta  di  San  Pietro
          all'altezza della diga foranea di La Spezia e per un raggio
          di 20 miglia nelle altre direzioni. 
          Isola del lago d'Iseo 
              16-bis. Monte Isola.». 
              - Si riporta l'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto
          1997, n. 281 (Definizione ed ampliamento delle attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le Province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali),  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: 
              «Art. 8 (Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  e
          Conferenza unificata). - 1. La Conferenza  Stato-citta'  ed
          autonomie locali e' unificata per le materie ed  i  compiti
          di interesse comune  delle  regioni,  delle  province,  dei
          comuni  e  delle  comunita'  montane,  con  la   Conferenza
          Stato-regioni. 
              2. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o, per
          sua delega, dal Ministro dell'interno o  dal  Ministro  per
          gli  affari   regionali   nella   materia   di   rispettiva
          competenza; ne fanno parte altresi' il Ministro del  tesoro
          e  del  bilancio  e  della  programmazione  economica,   il
          Ministro delle finanze, il Ministro dei lavori pubblici, il
          Ministro della  sanita',  il  presidente  dell'Associazione
          nazionale  dei  comuni  d'Italia  -  ANCI,  il   presidente
          dell'Unione  province  d'Italia  -  UPI  ed  il  presidente
          dell'Unione nazionale comuni, comunita' ed enti  montani  -
          UNCEM. Ne fanno parte inoltre quattordici sindaci designati
          dall'ANCI e sei presidenti di provincia designati dall'UPI.
          Dei  quattordici   sindaci   designati   dall'ANCI   cinque
          rappresentano le  citta'  individuate  dall'art.  17  della
          legge 8 giugno 1990, n. 142. Alle riunioni  possono  essere
          invitati altri membri del Governo,  nonche'  rappresentanti
          di amministrazioni statali, locali o di enti pubblici. 
              3. La Conferenza Stato-citta' ed  autonomie  locali  e'
          convocata almeno ogni tre mesi, e comunque in tutti i  casi
          il presidente ne ravvisi la necessita' o qualora ne  faccia
          richiesta il presidente dell'ANCI, dell'UPI o dell'UNCEM. 
              4. La  Conferenza  unificata  di  cui  al  comma  1  e'
          convocata dal Presidente del  Consiglio  dei  ministri.  Le
          sedute sono presiedute dal  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri o, su sua delega,  dal  Ministro  per  gli  affari
          regionali  o,  se  tale  incarico  non  e'  conferito,  dal
          Ministro dell'interno.». 
              -  Si  riporta  il  comma  7  dell'art.   25   (Finanza
          decentrata) della citata legge 28 dicembre 2001, n. 448: 
              «7. Per l'adozione urgente di  misure  di  salvaguardia
          ambientale e sviluppo socio-economico delle  isole  minori,
          individuate   tra   gli   ambiti   territoriali    indicati
          nell'allegato A annesso alla presente legge,  e'  istituito
          presso il Ministero dell'interno il Fondo per la  tutela  e
          lo sviluppo economico-sociale delle isole minori.». 
              - Si riporta il comma 238 dell'art. 1  della  legge  28
          dicembre 2015, n. 208 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge  di
          stabilita' 2016)), pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale  30
          dicembre 2015, n. 302, S.O.: 
              «238. All'allegato A della legge 28 dicembre  2001,  n.
          448, e' aggiunta, in fine, la  seguente  voce:  «Isola  del
          lago d'Iseo. 16-bis. Monte Isola».». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il comma 553 dell'art. 1 della legge 27  dicembre
          2019, n. 160, si veda nelle note alle premesse. 
              - Per l'allegato «A», annesso alla  legge  28  dicembre
          2001, n. 448, si veda nelle note alle premesse.