Art. 10 
 
 Tempi di avvio e conduzione dei progetti immediatamente eseguibili 
 
  1. Il soggetto beneficiario adotta la determina a  contrarre  entro
quarantacinque giorni dalla data di  ricezione  della  somma  di  cui
all'articolo 8, comma 1, lettera a). 
  2. Il soggetto beneficiario comunica al Dipartimento per gli affari
regionali e le autonomie la  data  di  ricevimento  delle  risorse  e
l'avvio dell'intervento, allegando un cronoprogramma dettagliato, con
le date delle varie fasi. 
  3. Con cadenza quadrimestrale il soggetto beneficiario presenta  al
Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie  il  rendiconto
delle attivita' svolte e del rispetto del cronoprogramma. 
  4.  Ciascun  progetto  immediatamente  eseguibile  e'  appaltato  e
realizzato entro due anni dalla data nella quale la  relativa  somma,
di cui all'articolo 8, comma 1, lettera  a),  entra  nella  effettiva
disponibilita' del soggetto beneficiario.