Art. 10 Tempi di avvio e conduzione dei progetti immediatamente eseguibili 1. Il soggetto beneficiario adotta la determina a contrarre entro quarantacinque giorni dalla data di ricezione della somma di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a). 2. Il soggetto beneficiario comunica al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie la data di ricevimento delle risorse e l'avvio dell'intervento, allegando un cronoprogramma dettagliato, con le date delle varie fasi. 3. Con cadenza quadrimestrale il soggetto beneficiario presenta al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie il rendiconto delle attivita' svolte e del rispetto del cronoprogramma. 4. Ciascun progetto immediatamente eseguibile e' appaltato e realizzato entro due anni dalla data nella quale la relativa somma, di cui all'articolo 8, comma 1, lettera a), entra nella effettiva disponibilita' del soggetto beneficiario.