Art. 12 Monitoraggio finale e revoca dei finanziamenti 1. Entro quaranta giorni dalla data di realizzazione dell'intervento o dell'effettuazione dei servizi o di acquisizione delle forniture di cui ai progetti finanziati, il beneficiario del finanziamento trasmette al Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie la relazione tecnica conclusiva sulle opere, i servizi e le forniture realizzati e le spese sostenute, che attesti, tra l'altro, la conformita' di quanto realizzato o effettuato con quanto previsto nel progetto finanziato, nonche' il rispetto dei termini stabiliti per il conseguimento dei relativi obiettivi, corredata dalle copie conformi dei seguenti documenti: a) elenco di tutti i mandati di pagamento emessi in ordine cronologico, con i relativi mandati adeguatamente quietanzati, gli stati d'avanzamento lavori e i relativi certificati di pagamento; b) documentazione fotografica degli interventi ante e post realizzazione; c) certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione; d) determina di approvazione dei certificati di collaudo ovvero di regolare esecuzione; e) determina di approvazione del quadro economico finale, che certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso; f) attestazione della rispondenza dell'intervento alle vigenti norme in materia di tutela del territorio e dell'ambiente e conformita' agli strumenti urbanistici. 2. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie puo' procedere all'accertamento, anche in corso d'opera, degli interventi di cui al progetto finanziato; nel caso di esito negativo, puo' provvedere al recupero delle risorse erogate. 3. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in caso di mancato rispetto degli adempimenti e termini di cui all'articolo 10, o di grave ritardo rispetto al cronoprogramma presentato, dispone la revoca del finanziamento attribuito, a meno che il comune dimostri la presenza di giustificati motivi, debitamente documentati. 4. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, trascorsi due anni dall'ultimazione della progettazione, in caso di mancato avvio della realizzazione dell'intervento, dispone la revoca del finanziamento attribuito per lo svolgimento della progettazione.