Art. 12 
 
           Monitoraggio finale e revoca dei finanziamenti 
 
  1.   Entro   quaranta   giorni   dalla   data   di    realizzazione
dell'intervento o dell'effettuazione dei servizi  o  di  acquisizione
delle forniture di cui ai progetti finanziati,  il  beneficiario  del
finanziamento trasmette al Dipartimento per gli affari regionali e le
autonomie la relazione tecnica conclusiva sulle opere, i servizi e le
forniture realizzati e le spese sostenute, che attesti, tra  l'altro,
la conformita' di quanto realizzato o effettuato con quanto  previsto
nel progetto finanziato, nonche' il rispetto  dei  termini  stabiliti
per il conseguimento dei relativi obiettivi,  corredata  dalle  copie
conformi dei seguenti documenti: 
    a) elenco di tutti  i  mandati  di  pagamento  emessi  in  ordine
cronologico, con i relativi mandati  adeguatamente  quietanzati,  gli
stati d'avanzamento lavori e i relativi certificati di pagamento; 
    b)  documentazione  fotografica  degli  interventi  ante  e  post
realizzazione; 
    c) certificato di collaudo ovvero di regolare esecuzione; 
    d) determina di approvazione dei certificati di  collaudo  ovvero
di regolare esecuzione; 
    e) determina di approvazione del  quadro  economico  finale,  che
certifichi l'eventuale economia sul finanziamento concesso; 
    f) attestazione della rispondenza  dell'intervento  alle  vigenti
norme  in  materia  di  tutela  del  territorio  e  dell'ambiente   e
conformita' agli strumenti urbanistici. 
  2. Il Dipartimento per gli affari regionali  e  le  autonomie  puo'
procedere all'accertamento, anche in corso d'opera, degli  interventi
di cui al progetto finanziato;  nel  caso  di  esito  negativo,  puo'
provvedere al recupero delle risorse erogate. 
  3. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, in caso
di mancato rispetto degli adempimenti e termini di  cui  all'articolo
10, o di grave ritardo rispetto al cronoprogramma presentato, dispone
la revoca del finanziamento attribuito, a meno che il comune dimostri
la presenza di giustificati motivi, debitamente documentati. 
  4. Il  Dipartimento  per  gli  affari  regionali  e  le  autonomie,
trascorsi due anni dall'ultimazione della progettazione, in  caso  di
mancato avvio della realizzazione dell'intervento, dispone la  revoca
del finanziamento attribuito per lo svolgimento della progettazione.