Art. 13 
 
          Rientro di importi nella disponibilita' del Fondo 
 
  1. Rientrano nella disponibilita' del Fondo: 
    a) gli importi di cui all'articolo 4, comma 6; 
    b) gli importi erogati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera
a), e comma 2, lettera a), nel  caso  in  cui  la  realizzazione  dei
progetti non sia avvenuta entro il termine di due anni dall'effettiva
disponibilita' dell'importo erogato da parte dell'ente beneficiario; 
    c) gli importi revocati ai sensi dell'articolo 9, comma 3; 
    d) gli importi recuperati e revocati ai sensi  dell'articolo  12,
commi 2 e 3 e 4;