Art. 13 Rientro di importi nella disponibilita' del Fondo 1. Rientrano nella disponibilita' del Fondo: a) gli importi di cui all'articolo 4, comma 6; b) gli importi erogati ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), e comma 2, lettera a), nel caso in cui la realizzazione dei progetti non sia avvenuta entro il termine di due anni dall'effettiva disponibilita' dell'importo erogato da parte dell'ente beneficiario; c) gli importi revocati ai sensi dell'articolo 9, comma 3; d) gli importi recuperati e revocati ai sensi dell'articolo 12, commi 2 e 3 e 4;