Art. 2 
 
                         Criteri di riparto 
 
  1. Le risorse del  Fondo  sono  ripartite,  fra  i  comuni  di  cui
all'articolo 1, comma  1,  con  decreto  del  Ministro  degli  affari
regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e
delle finanze, previo parere favorevole della  Conferenza  unificata,
sulla base dei seguenti criteri: 
    a) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni che  hanno
sede giuridica nelle isole minori; 
    b) 20 per cento delle risorse sono destinate ai  comuni  nel  cui
territorio  insistono  isole  minori  stabilmente  abitate   e   sono
ripartite proporzionalmente al numero di isole, ivi  comprese  quelle
ove ha sede giuridica il comune; 
    c) 20 per  cento  delle  risorse  sono  destinate  ai  comuni  in
proporzione alla consistenza della popolazione residente nelle  isole
minori; 
    d) 20 per  cento  delle  risorse  sono  destinate  ai  comuni  in
proporzione all'estensione del loro territorio insulare; 
    e) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni,  in  base
alla distanza media delle loro isole  dalla  terraferma  secondo  una
suddivisione in tre classi: 
      1) alla prima classe appartengono i comuni con  distanza  media
delle loro isole dalla terraferma da 0 a 2 km; 
      2) alla seconda classe appartengono i comuni con distanza media
delle loro isole dalla terraferma superiore a 2 km e fino a 20 km; 
      3) alla terza classe appartengono i comuni con  distanza  media
delle loro isole dalla terraferma oltre i 20 km. 
  2. Con riferimento alle classi di cui al comma  1,  lettera  e),  a
ciascun comune della seconda classe e' assegnato un  importo  pari  a
due volte quello assegnato a ciascun comune  della  prima  classe;  a
ciascun comune della terza classe, e' assegnato un importo pari a tre
volte quello assegnato ai comuni della prima classe. 
  3. Il decreto di riparto di cui al comma 1 e' pubblicato  sul  sito
della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  Dipartimento  per  gli
affari regionali e le autonomie.