Art. 2 Criteri di riparto 1. Le risorse del Fondo sono ripartite, fra i comuni di cui all'articolo 1, comma 1, con decreto del Ministro degli affari regionali e le autonomie, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere favorevole della Conferenza unificata, sulla base dei seguenti criteri: a) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni che hanno sede giuridica nelle isole minori; b) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni nel cui territorio insistono isole minori stabilmente abitate e sono ripartite proporzionalmente al numero di isole, ivi comprese quelle ove ha sede giuridica il comune; c) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione alla consistenza della popolazione residente nelle isole minori; d) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni in proporzione all'estensione del loro territorio insulare; e) 20 per cento delle risorse sono destinate ai comuni, in base alla distanza media delle loro isole dalla terraferma secondo una suddivisione in tre classi: 1) alla prima classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma da 0 a 2 km; 2) alla seconda classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma superiore a 2 km e fino a 20 km; 3) alla terza classe appartengono i comuni con distanza media delle loro isole dalla terraferma oltre i 20 km. 2. Con riferimento alle classi di cui al comma 1, lettera e), a ciascun comune della seconda classe e' assegnato un importo pari a due volte quello assegnato a ciascun comune della prima classe; a ciascun comune della terza classe, e' assegnato un importo pari a tre volte quello assegnato ai comuni della prima classe. 3. Il decreto di riparto di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie.