Art. 4 
 
                     Modalita' di finanziamento 
 
  1. Gli importi dei  progetti  vanno  riferiti  alle  annualita'  di
finanziamento; e' possibile fare riferimento a piu' di un'annualita',
purche' i relativi progetti siano strutturati  in  lotti  funzionali,
ciascuno di importo riferibile a una specifica annualita'. 
  2.  La  dotazione  del  Fondo  e'  destinata  prioritariamente   al
finanziamento di progetti immediatamente eseguibili; nel caso in  cui
i  comuni  destinatari  del  riparto  non  dispongano   di   progetti
immediatamente  eseguibili  o   nel   caso   in   cui   il   progetto
immediatamente eseguibile finanziato  sia  d'importo  inferiore  alla
somma indicata nel decreto di riparto,  la  suddetta  dotazione  puo'
essere destinata,  altresi',  al  finanziamento  della  progettazione
finalizzata alla realizzazione  di  interventi,  aventi  le  medesime
finalita', da realizzare a valere  sulle  successive  annualita'  del
Fondo o su altre fonti di finanziamento che in tal caso devono essere
indicate nel quadro economico. 
  3. In caso di comuni con piu' di due isole, i progetti finanziabili
riguardano almeno due isole. 
  4. Gli importi di ciascuna annualita' non  assegnati  in  occasione
della relativa procedura e le eventuali somme derivanti  da  residui,
economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e
revoche, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari
successivi.