Art. 4 Modalita' di finanziamento 1. Gli importi dei progetti vanno riferiti alle annualita' di finanziamento; e' possibile fare riferimento a piu' di un'annualita', purche' i relativi progetti siano strutturati in lotti funzionali, ciascuno di importo riferibile a una specifica annualita'. 2. La dotazione del Fondo e' destinata prioritariamente al finanziamento di progetti immediatamente eseguibili; nel caso in cui i comuni destinatari del riparto non dispongano di progetti immediatamente eseguibili o nel caso in cui il progetto immediatamente eseguibile finanziato sia d'importo inferiore alla somma indicata nel decreto di riparto, la suddetta dotazione puo' essere destinata, altresi', al finanziamento della progettazione finalizzata alla realizzazione di interventi, aventi le medesime finalita', da realizzare a valere sulle successive annualita' del Fondo o su altre fonti di finanziamento che in tal caso devono essere indicate nel quadro economico. 3. In caso di comuni con piu' di due isole, i progetti finanziabili riguardano almeno due isole. 4. Gli importi di ciascuna annualita' non assegnati in occasione della relativa procedura e le eventuali somme derivanti da residui, economie conseguite al termine della realizzazione degli interventi e revoche, integrano la dotazione del Fondo per gli esercizi finanziari successivi.