Art. 5 
 
                     Presentazione delle domande 
                   per l'accesso al finanziamento 
 
  1. La  domanda  di  accesso  al  finanziamento  e'  presentata  dai
soggetti di cui al comma 2, nei  limiti  degli  importi  spettanti  a
ciascuno di essi a seguito del decreto di riparto di cui all'articolo
2, comma 1, e di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. 
  2. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni
singolarmente, ovvero dal comune capofila nel  caso  di  aggregazioni
temporanee  tra  comuni;  in  tal  caso  la   formalizzazione   delle
aggregazioni  temporanee  deve  essere   perfezionata   prima   della
presentazione della domanda con atto sottoscritto dai  rappresentanti
legali  dei  comuni  interessati  recante  l'indicazione  del  comune
capofila. Il comune capofila e' l'ente che assume tutti gli  obblighi
e le responsabilita' connesse alla presentazione dell'intervento e al
quale e' erogato il finanziamento. Il comune capofila risponde  della
realizzazione dell'intervento finanziato anche nel  caso  in  cui  il
finanziamento riguarda la sola progettazione. 
  3. Le domande sono redatte secondo quanto previsto dai commi da 6 a
9 e hanno ad oggetto il finanziamento di: 
    a) uno o piu' progetti immediatamente eseguibili, fino al 100 per
cento  dell'importo  indicato  nel  decreto   di   riparto   di   cui
all'articolo 2, comma 1; 
    b)  per  l'anno  2020,  la  progettazione  di  un  intervento  da
realizzarsi a valere sulle successive annualita' del  fondo,  per  un
importo comunque non superiore all'annualita' stanziata per tale anno
e  in  ogni  caso  non  superiore  al  30  per   cento   del   valore
dell'intervento da realizzare. 
  4. Le domande relative alla dotazione del Fondo, per gli anni 2020,
2021 e 2022  sono  presentate  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
pubblicazione del decreto di riparto di cui all'articolo 2, sul  sito
della Presidenza del Consiglio dei  ministri,  Dipartimento  per  gli
affari regionali e le autonomie. 
  5. Entro il mese di agosto 2022, possono essere presentate  domande
aventi  ad  oggetto  il  finanziamento  di  uno   o   piu'   progetti
immediatamente eseguibili,  redatte  secondo  quanto  illustrato  nei
commi 6,  7,  8  e  9;  l'eventuale  finanziamento  e'  disposto  dal
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie a  valere  sulle
somme di cui all'articolo 13, sulla base delle percentuali di riparto
indicate nel decreto di cui all'articolo 2, tenendo  conto  dei  soli
comuni che abbiano formulato domande ammissibili al finanziamento. 
  6. Alle domande di finanziamento per la realizzazione  di  progetti
immediatamente eseguibili e' allegata: 
    a) la progettazione svolta all'ultimo livello previsto in materia
di  lavori  pubblici  dal  comma  1  dell'articolo  23  del   decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b) la progettazione concernente i  servizi  e  forniture,  svolta
fino ai livelli previsti dal comma 14 dell'articolo  23  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 
  7. Alle domande di finanziamento per la progettazione sono allegati
gli elementi informativi riguardanti gli obiettivi da realizzare,  le
risorse da impiegare, le  modalita',  i  tempi  di  attuazione  degli
interventi e la rispondenza degli stessi ai criteri di ammissione  al
finanziamento di cui all'articolo 3. 
  8. I comuni che prevedono cofinanziamenti pubblici o privati  sugli
interventi progettati o sulle progettazioni, per i  quali  presentano
domanda di finanziamento, forniscono, al momento della  presentazione
della domanda, la documentazione che attesti la copertura finanziaria
del cofinanziamento. 
  9.  Alla  domanda  e'  allegata  una  dichiarazione   che   attesti
l'inserimento delle iniziative proposte nel Programma  triennale  dei
lavori pubblici dell'ente, nei casi previsti. 
 
          Note all'art. 5: 
              - Si riportano i commi 1 e 14 dell'art. 23 del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016, n.  50  (Codice  dei  contratti
          pubblici), pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  19  aprile
          2016, n. 91, S.O.: 
              «1. La progettazione in materia di lavori  pubblici  si
          articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti
          tecnici, in progetto di fattibilita' tecnica ed  economica,
          progetto definitivo e progetto esecutivo ed  e'  intesa  ad
          assicurare: 
                a)   il   soddisfacimento   dei   fabbisogni    della
          collettivita'; 
                b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale  e
          di relazione nel contesto dell'opera; 
                c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche
          e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche'  il
          rispetto di quanto previsto dalla normativa in  materia  di
          tutela della salute e della sicurezza; 
                d) un limitato consumo del suolo; 
                e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici  e
          forestali nonche' degli altri vincoli esistenti; 
                f) il risparmio e l'efficientamento  ed  il  recupero
          energetico nella  realizzazione  e  nella  successiva  vita
          dell'opera, nonche' la valutazione  del  ciclo  di  vita  e
          della manutenibilita' delle opere; 
                g)   la   compatibilita'    con    le    preesistenze
          archeologiche; 
                h)   la   razionalizzazione   delle   attivita'    di
          progettazione e  delle  connesse  verifiche  attraverso  il
          progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici
          quali  quelli  di  modellazione   per   l'edilizia   e   le
          infrastrutture; 
                i)  la  compatibilita'   geologica,   geomorfologica,
          idrogeologica dell'opera; 
                l)  accessibilita'  e  adattabilita'  secondo  quanto
          previsto dalle disposizioni vigenti in materia di  barriere
          architettoniche.». 
              «14.  La  progettazione  di  servizi  e  forniture   e'
          articolata,  di  regola,  in  un  unico   livello   ed   e'
          predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola,  mediante
          propri dipendenti in  servizio.  In  caso  di  concorso  di
          progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante
          puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno  o
          piu' livelli di approfondimento di cui la  stessa  stazione
          appaltante individua requisiti e caratteristiche.».