Art. 5 Presentazione delle domande per l'accesso al finanziamento 1. La domanda di accesso al finanziamento e' presentata dai soggetti di cui al comma 2, nei limiti degli importi spettanti a ciascuno di essi a seguito del decreto di riparto di cui all'articolo 2, comma 1, e di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1. 2. Le domande di finanziamento possono essere presentate dai comuni singolarmente, ovvero dal comune capofila nel caso di aggregazioni temporanee tra comuni; in tal caso la formalizzazione delle aggregazioni temporanee deve essere perfezionata prima della presentazione della domanda con atto sottoscritto dai rappresentanti legali dei comuni interessati recante l'indicazione del comune capofila. Il comune capofila e' l'ente che assume tutti gli obblighi e le responsabilita' connesse alla presentazione dell'intervento e al quale e' erogato il finanziamento. Il comune capofila risponde della realizzazione dell'intervento finanziato anche nel caso in cui il finanziamento riguarda la sola progettazione. 3. Le domande sono redatte secondo quanto previsto dai commi da 6 a 9 e hanno ad oggetto il finanziamento di: a) uno o piu' progetti immediatamente eseguibili, fino al 100 per cento dell'importo indicato nel decreto di riparto di cui all'articolo 2, comma 1; b) per l'anno 2020, la progettazione di un intervento da realizzarsi a valere sulle successive annualita' del fondo, per un importo comunque non superiore all'annualita' stanziata per tale anno e in ogni caso non superiore al 30 per cento del valore dell'intervento da realizzare. 4. Le domande relative alla dotazione del Fondo, per gli anni 2020, 2021 e 2022 sono presentate entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di riparto di cui all'articolo 2, sul sito della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie. 5. Entro il mese di agosto 2022, possono essere presentate domande aventi ad oggetto il finanziamento di uno o piu' progetti immediatamente eseguibili, redatte secondo quanto illustrato nei commi 6, 7, 8 e 9; l'eventuale finanziamento e' disposto dal Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie a valere sulle somme di cui all'articolo 13, sulla base delle percentuali di riparto indicate nel decreto di cui all'articolo 2, tenendo conto dei soli comuni che abbiano formulato domande ammissibili al finanziamento. 6. Alle domande di finanziamento per la realizzazione di progetti immediatamente eseguibili e' allegata: a) la progettazione svolta all'ultimo livello previsto in materia di lavori pubblici dal comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) la progettazione concernente i servizi e forniture, svolta fino ai livelli previsti dal comma 14 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 7. Alle domande di finanziamento per la progettazione sono allegati gli elementi informativi riguardanti gli obiettivi da realizzare, le risorse da impiegare, le modalita', i tempi di attuazione degli interventi e la rispondenza degli stessi ai criteri di ammissione al finanziamento di cui all'articolo 3. 8. I comuni che prevedono cofinanziamenti pubblici o privati sugli interventi progettati o sulle progettazioni, per i quali presentano domanda di finanziamento, forniscono, al momento della presentazione della domanda, la documentazione che attesti la copertura finanziaria del cofinanziamento. 9. Alla domanda e' allegata una dichiarazione che attesti l'inserimento delle iniziative proposte nel Programma triennale dei lavori pubblici dell'ente, nei casi previsti.
Note all'art. 5: - Si riportano i commi 1 e 14 dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016, n. 91, S.O.: «1. La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici, in progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo ed e' intesa ad assicurare: a) il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita'; b) la qualita' architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera; c) la conformita' alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, nonche' il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza; d) un limitato consumo del suolo; e) il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonche' degli altri vincoli esistenti; f) il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera, nonche' la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita' delle opere; g) la compatibilita' con le preesistenze archeologiche; h) la razionalizzazione delle attivita' di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per l'edilizia e le infrastrutture; i) la compatibilita' geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera; l) accessibilita' e adattabilita' secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche.». «14. La progettazione di servizi e forniture e' articolata, di regola, in un unico livello ed e' predisposta dalle stazioni appaltanti, di regola, mediante propri dipendenti in servizio. In caso di concorso di progettazione relativa agli appalti, la stazione appaltante puo' prevedere che la progettazione sia suddivisa in uno o piu' livelli di approfondimento di cui la stessa stazione appaltante individua requisiti e caratteristiche.».