Art. 6 Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti 1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro sessanta giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande, di cui all'articolo 5, valuta l'ammissibilita' dei progetti tenuto conto: a) della loro idoneita' a conseguire obiettivi riconducibili alle finalita' di cui all'articolo 1, comma 1; b) della loro rispondenza a una delle condizioni di cui all'articolo 3.