Art. 6 
 
        Istruttoria delle domande e valutazione dei progetti 
 
  1. Il Dipartimento per gli affari regionali e le  autonomie,  entro
sessanta  giorni  dalla  data  di  scadenza  del   termine   per   la
presentazione  delle  domande,  di   cui   all'articolo   5,   valuta
l'ammissibilita' dei progetti tenuto conto: 
    a) della loro idoneita' a conseguire obiettivi riconducibili alle
finalita' di cui all'articolo 1, comma 1; 
    b)  della  loro  rispondenza  a  una  delle  condizioni  di   cui
all'articolo 3.