Art. 7 
 
               Pubblicazione dell'elenco dei progetti 
                      ammessi al finanziamento 
 
  1. Entro quindici giorni dalla data  di  scadenza  del  termine  di
sessanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, il  Dipartimento  per
gli affari regionali e le autonomie  approva  l'elenco  dei  progetti
ammessi al finanziamento con i relativi importi. 
  2.  L'elenco  di  cui  al  comma  1  e'  pubblicato  sul  sito  del
Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro i  cinque
giorni successivi all'approvazione. 
  3. La pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 vale, a tutti gli
effetti di legge, quale  notifica  degli  esiti  della  procedura  di
verifica di rispondenza ai criteri di finanziamento.