Art. 7 Pubblicazione dell'elenco dei progetti ammessi al finanziamento 1. Entro quindici giorni dalla data di scadenza del termine di sessanta giorni di cui all'articolo 6, comma 1, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie approva l'elenco dei progetti ammessi al finanziamento con i relativi importi. 2. L'elenco di cui al comma 1 e' pubblicato sul sito del Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie, entro i cinque giorni successivi all'approvazione. 3. La pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1 vale, a tutti gli effetti di legge, quale notifica degli esiti della procedura di verifica di rispondenza ai criteri di finanziamento.