Art. 8 Modalita' di erogazione del finanziamento 1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di cui all'articolo 7, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie provvede ad erogare a ciascun soggetto beneficiario: a) il 50 per cento dell'importo destinato alla realizzazione dei progetti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture, indicato nell'elenco di cui all'articolo 7; b) per le progettazioni richieste per l'anno 2020, il 50 per cento dell'importo destinato alla progettazione indicato nell'elenco di cui all'articolo 7. 2. I saldi degli importi previsti nell'elenco di cui all'articolo 7 sono erogati: a) per le realizzazioni di progetti relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture al raggiungimento di uno stato di avanzamento di almeno il 50 per cento; b) per le progettazioni, una volta completata la progettazione prevista nell'elenco di cui all'articolo 7. 3. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non puo' procedere, in ogni caso, all'erogazione ai soggetti beneficiari delle risorse, di cui ai commi 1 e 2, fintanto che i medesimi non abbiano restituito le somme revocate o abbiano rendicontato i lavori e restituito le eventuali economie, con riferimento ai finanziamenti delle annualita' 2008 e 2009 a valere sul Fondo per lo sviluppo delle isole minori, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244.
Note all'art. 8: - Si riporta il comma 41 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato -legge finanziaria 2008-), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O., come modificato dal comma 14 dell'art. 27 della legge 23 luglio 2009, n. 99 (Disposizioni per lo sviluppo e l'internazionalizzazione delle imprese, nonche' in materia di energia), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.: «41. E' istituito, presso la Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per gli affari regionali, il Fondo di sviluppo delle isole minori, con una dotazione finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2008. Il Fondo finanzia interventi specifici nei settori dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti a migliorare le condizioni e la qualita' della vita nelle suddette zone, assegnando priorita' ai progetti realizzati nelle aree protette e nella rete «Natura 2000», prevista dall'art. 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, ovvero improntati alla sostenibilita' ambientale, con particolare riferimento all'utilizzo delle energie rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla gestione dei rifiuti, alla gestione delle acque, alla mobilita' e alla nautica da diporto ecosostenibili, al recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente, al contingentamento dei flussi turistici, alla destagionalizzazione, alla protezione degli habitat prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei prodotti tipici, alla certificazione ambientale dei servizi, oltre a misure dirette a favorire le imprese insulari in modo che le stesse possano essere ugualmente competitive. I criteri per l'erogazione del Fondo di sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con il Ministro dell'interno e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei comuni delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con i Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, sono individuati gli interventi ammessi al relativo finanziamento, previa intesa con gli enti locali interessati.».