Art. 8 
 
              Modalita' di erogazione del finanziamento 
 
  1. Entro quindici giorni dalla data di pubblicazione dell'elenco di
cui all'articolo 7, il Dipartimento per gli  affari  regionali  e  le
autonomie provvede ad erogare a ciascun soggetto beneficiario: 
    a) il 50 per cento dell'importo destinato alla realizzazione  dei
progetti relativi ai lavori, ai servizi e  alle  forniture,  indicato
nell'elenco di cui all'articolo 7; 
    b) per le progettazioni richieste per  l'anno  2020,  il  50  per
cento dell'importo destinato alla progettazione indicato  nell'elenco
di cui all'articolo 7. 
  2. I saldi degli importi previsti nell'elenco di cui all'articolo 7
sono erogati: 
    a) per le  realizzazioni  di  progetti  relativi  ai  lavori,  ai
servizi  e  alle  forniture  al  raggiungimento  di  uno   stato   di
avanzamento di almeno il 50 per cento; 
    b) per le progettazioni, una volta  completata  la  progettazione
prevista nell'elenco di cui all'articolo 7. 
  3. Il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie non puo'
procedere, in ogni caso, all'erogazione ai soggetti beneficiari delle
risorse, di cui ai commi 1 e 2, fintanto che i medesimi  non  abbiano
restituito le somme  revocate  o  abbiano  rendicontato  i  lavori  e
restituito le eventuali economie, con  riferimento  ai  finanziamenti
delle annualita' 2008 e 2009 a valere sul Fondo per lo sviluppo delle
isole minori, di cui alla legge 24 dicembre 2007, n. 244. 
 
          Note all'art. 8: 
              - Si riporta il comma 41 dell'art.  2  della  legge  24
          dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   -legge
          finanziaria 2008-), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  28
          dicembre 2007, n. 300, S.O., come modificato dal  comma  14
          dell'art.  27  della  legge   23   luglio   2009,   n.   99
          (Disposizioni per lo  sviluppo  e  l'internazionalizzazione
          delle imprese, nonche' in materia di  energia),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2009, n. 176, S.O.: 
              «41. E' istituito, presso la Presidenza  del  Consiglio
          dei ministri - Dipartimento per gli  affari  regionali,  il
          Fondo di sviluppo delle isole  minori,  con  una  dotazione
          finanziaria pari a 20 milioni di euro a decorrere dall'anno
          2008. Il Fondo finanzia interventi  specifici  nei  settori
          dell'energia, dei trasporti e della concorrenza, diretti  a
          migliorare le condizioni e la  qualita'  della  vita  nelle
          suddette zone, assegnando priorita' ai progetti  realizzati
          nelle aree protette e nella rete  «Natura  2000»,  prevista
          dall'art.  3  del  regolamento  di  cui  al   decreto   del
          Presidente della  Repubblica  8  settembre  1997,  n.  357,
          ovvero  improntati  alla  sostenibilita'  ambientale,   con
          particolare   riferimento   all'utilizzo   delle    energie
          rinnovabili, al risparmio e all'efficienza energetica, alla
          gestione dei  rifiuti,  alla  gestione  delle  acque,  alla
          mobilita' e alla  nautica  da  diporto  ecosostenibili,  al
          recupero e al riutilizzo del patrimonio edilizio esistente,
          al   contingentamento   dei    flussi    turistici,    alla
          destagionalizzazione,   alla   protezione   degli   habitat
          prioritari e delle specie protette, alla valorizzazione dei
          prodotti  tipici,  alla   certificazione   ambientale   dei
          servizi, oltre a  misure  dirette  a  favorire  le  imprese
          insulari in modo che le stesse  possano  essere  ugualmente
          competitive.  I  criteri  per  l'erogazione  del  Fondo  di
          sviluppo delle isole minori sono stabiliti con decreto  del
          Presidente del Consiglio  dei  ministri,  su  proposta  del
          Ministro per i rapporti con le regioni, di concerto con  il
          Ministro dell'interno e con  il  Ministro  dell'economia  e
          delle finanze, sentite l'Associazione nazionale dei  comuni
          delle isole minori (ANCIM) e la Conferenza unificata di cui
          all'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.  281,
          e successive modificazioni. Con decreto del Ministro per  i
          rapporti  con  le  regioni,  di  concerto  con  i  Ministri
          dell'interno  e  dell'economia  e   delle   finanze,   sono
          individuati   gli   interventi    ammessi    al    relativo
          finanziamento,  previa   intesa   con   gli   enti   locali
          interessati.».