Art. 9 
 
                     Tempi di avvio e modalita' 
                 di svolgimento delle progettazioni 
 
  1. Ciascuna progettazione ammessa al finanziamento e' avviata entro
quattro mesi dalla ricezione dell'erogazione e completata  entro  tre
anni dalla stessa. 
  2. Ciascuna progettazione e' svolta: 
    a) per i progetti infrastrutturali, fino al completamento dei tre
livelli - progetto di fattibilita'  tecnica  ed  economica,  progetto
definitivo e progetto esecutivo - previsti per  la  progettazione  in
materia di lavori pubblici dal comma 1 dell'articolo 23  del  decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50; 
    b) per i servizi e per le forniture fino ai livelli previsti  dal
comma 14 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.
50. 
  3. In caso di mancato avvio della progettazione entro quattro  mesi
dall'effettiva erogazione, o di mancato  completamento  della  stessa
progettazione entro tre anni dalla stessa, il  Dipartimento  per  gli
affari regionali e  le  autonomie  dispone  la  revoca  del  relativo
finanziamento nei confronti dei comuni beneficiari. 
  4. Le progettazioni svolte secondo quanto  previsto  dal  comma  2,
possono  essere  oggetto  di  domanda  di  finanziamento,  ai   sensi
dell'articolo 5, commi 5 e 6. 
 
          Note all'art. 9: 
              -  Per  i  commi  1  e  14  dell'art.  23  del  decreto
          legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  si  veda  nelle  note
          all'art. 5.