Art. 9 Tempi di avvio e modalita' di svolgimento delle progettazioni 1. Ciascuna progettazione ammessa al finanziamento e' avviata entro quattro mesi dalla ricezione dell'erogazione e completata entro tre anni dalla stessa. 2. Ciascuna progettazione e' svolta: a) per i progetti infrastrutturali, fino al completamento dei tre livelli - progetto di fattibilita' tecnica ed economica, progetto definitivo e progetto esecutivo - previsti per la progettazione in materia di lavori pubblici dal comma 1 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50; b) per i servizi e per le forniture fino ai livelli previsti dal comma 14 dell'articolo 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. 3. In caso di mancato avvio della progettazione entro quattro mesi dall'effettiva erogazione, o di mancato completamento della stessa progettazione entro tre anni dalla stessa, il Dipartimento per gli affari regionali e le autonomie dispone la revoca del relativo finanziamento nei confronti dei comuni beneficiari. 4. Le progettazioni svolte secondo quanto previsto dal comma 2, possono essere oggetto di domanda di finanziamento, ai sensi dell'articolo 5, commi 5 e 6.
Note all'art. 9: - Per i commi 1 e 14 dell'art. 23 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si veda nelle note all'art. 5.