Art. 2 
 
              Congedi per genitori e bonus baby-sitting 
 
  1.  Il  genitore  di  figlio  convivente  minore  di  anni  sedici,
lavoratore  dipendente,  alternativamente  all'altro  genitore,  puo'
svolgere la prestazione di lavoro in modalita' agile per  un  periodo
corrispondente in tutto o in  parte  alla  durata  della  sospensione
dell'attivita'  didattica  in  presenza  del  figlio,   alla   durata
dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche' alla durata della
quarantena del figlio disposta dal Dipartimento di prevenzione  della
azienda sanitaria locale (ASL) territorialmente competente a  seguito
di contatto ovunque avvenuto. 
  2. Nelle sole ipotesi in cui la prestazione  lavorativa  non  possa
essere svolta in modalita' agile, il genitore  lavoratore  dipendente
di figlio convivente minore  di  anni  quattordici,  alternativamente
all'altro  genitore,  puo'  astenersi  dal  lavoro  per  un   periodo
corrispondente in tutto o in  parte  alla  durata  della  sospensione
dell'attivita'  didattica  in  presenza  del  figlio,   alla   durata
dell'infezione da SARS Covid-19 del figlio, nonche' alla durata della
quarantena del figlio. Il beneficio  di  cui  al  presente  comma  e'
riconosciuto anche ai genitori di figli con disabilita' in situazione
di gravita' accertata ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della  legge
5 febbraio 1992, n. 104, iscritti a scuole di ogni ordine e grado per
le quali sia stata disposta la sospensione  dell'attivita'  didattica
in presenza o ospitati in centri diurni a carattere assistenziale per
i quali sia stata disposta la chiusura. 
  3. Per i periodi di astensione fruiti ai  sensi  del  comma  2,  e'
riconosciuta in luogo della retribuzione e, nei limiti  di  spesa  di
cui al comma 8, un'indennita' pari al 50 per cento della retribuzione
stessa, calcolata secondo quanto previsto dall'articolo 23 del  testo
unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e  sostegno
della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26
marzo 2001, n. 151, ad eccezione del comma 2  del  medesimo  articolo
23. I suddetti periodi sono coperti da contribuzione figurativa. 
  4. Gli eventuali periodi di congedo parentale di cui agli  articoli
32 e 33 del decreto legislativo 26 marzo 2001,  n.  151,  fruiti  dai
genitori a decorrere dal 1° gennaio 2021, e fino alla data di entrata
in vigore del presente decreto,  durante  i  periodi  di  sospensione
dell'attivita'  didattica  in  presenza   del   figlio,   di   durata
dell'infezione  da  SARS  Covid-19  del  figlio,  di   durata   della
quarantena del  figlio,  possono  essere  convertiti  a  domanda  nel
congedo di cui al comma 2 con diritto all'indennita' di cui al  comma
3  e  non  sono  computati  ne'  indennizzati  a  titolo  di  congedo
parentale. 
  5. In caso di figli di eta' compresa fra 14  e  16  anni,  uno  dei
genitori, alternativamente all'altro, ha diritto, al ricorrere  delle
condizioni di cui al comma 2, primo periodo, di astenersi dal  lavoro
senza corresponsione di retribuzione o indennita' ne'  riconoscimento
di contribuzione figurativa, con divieto di licenziamento  e  diritto
alla conservazione del posto di lavoro. 
  6. I lavoratori iscritti alla gestione separata INPS, i  lavoratori
autonomi, il personale del  comparto  sicurezza,  difesa  e  soccorso
pubblico,  impiegato   per   le   esigenze   connesse   all'emergenza
epidemiologica da  COVID-19,  i  lavoratori  dipendenti  del  settore
sanitario,  pubblico  e  privato   accreditato,   appartenenti   alla
categoria dei medici, degli infermieri, dei  tecnici  di  laboratorio
biomedico,  dei  tecnici  di  radiologia  medica  e  degli  operatori
socio-sanitari, per i figli conviventi minori  di  anni  14,  possono
scegliere la corresponsione di uno o piu'  bonus  per  l'acquisto  di
servizi di baby-sitting nel limite massimo complessivo  di  100  euro
settimanali, da utilizzare per prestazioni effettuate per i  casi  di
cui al comma 1. Il bonus viene erogato mediante il libretto  famiglia
di cui all'articolo 54-bis del decreto-legge 24 aprile 2017,  n.  50,
convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.  Il
bonus e' erogato, in alternativa, direttamente al richiedente, per la
comprovata iscrizione ai centri estivi, ai  servizi  integrativi  per
l'infanzia di cui all'articolo 2, del decreto legislativo  13  aprile
2017, n. 65, ai servizi socio-educativi territoriali, ai  centri  con
funzione educativa e ricreativa e ai servizi integrativi o innovativi
per  la  prima  infanzia.  Il  bonus  e'  altresi'  riconosciuto   ai
lavoratori autonomi  non  iscritti  all'INPS,  subordinatamente  alla
comunicazione da  parte  delle  rispettive  casse  previdenziali  del
numero  dei  beneficiari.  La  fruizione  del   bonus   per   servizi
integrativi per l'infanzia di cui al terzo periodo  e'  incompatibile
con la fruizione del bonus asilo nido di cui  all'articolo  1,  comma
355, legge 11 dicembre 2016, n. 232, come modificato dall'articolo 1,
comma 343, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Il bonus di  cui  al
presente comma puo' essere fruito solo se l'altro genitore non accede
ad altre tutele o al  congedo  di  cui  al  comma  2  e  comunque  in
alternativa alle misure di cui ai commi 1, 2, 3 e 4. 
  7. Per i giorni in cui un genitore svolge la prestazione di  lavoro
in modalita' agile o fruisce del congedo di cui ai commi 2 e 5 oppure
non svolge alcuna attivita'  lavorativa  o  e'  sospeso  dal  lavoro,
l'altro genitore non puo' fruire dell'astensione di cui ai commi 2  e
5, o del bonus di cui al comma 6, salvo che  sia  genitore  anche  di
altri figli minori di anni quattordici avuti da  altri  soggetti  che
non stiano fruendo di alcuna delle misure di cui ai commi da 1 a 6. 
  8. I benefici di cui ai commi da 2 a 7 sono riconosciuti nel limite
di spesa di 282,8 milioni di  euro  per  l'anno  2021.  Le  modalita'
operative per accedere ai benefici di cui al presente  articolo  sono
stabilite dall'INPS.  Sulla  base  delle  domande  pervenute,  l'INPS
provvede al monitoraggio comunicandone le risultanze al Ministero del
lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle
finanze. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa  di  cui
al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio  emerga  che  e'
stato raggiunto anche in via prospettica il limite di  spesa,  l'INPS
non prende in considerazione ulteriori domande. 
  9. Al fine di garantire  la  sostituzione  del  personale  docente,
educativo, amministrativo, tecnico ed  ausiliario  delle  istituzioni
scolastiche che usufruisce dei benefici di cui al presente  articolo,
e' autorizzata la spesa di 10,2 milioni di euro per l'anno 2021. 
  10. Le misure di cui ai commi 1, 2, 3, 5, 6 e 7 si  applicano  fino
al 30 giugno 2021. 
  11. Agli oneri derivanti dai commi 8 e 9, pari  a  293  milioni  di
euro per l'anno 2021, si provvede ai sensi dell'articolo 3. 
  12. Le amministrazioni pubbliche provvedono alle attivita'  di  cui
al presente articolo con le risorse umane, strumentali e  finanziarie
previste a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la
finanza pubblica.