IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; Visto il regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36; Vista la legge 31 dicembre 2012, n. 247; Visto il regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37; Ritenuta la straordinaria necessita' ed urgenza di introdurre una speciale disciplina, per la sola sessione 2020, che consenta lo svolgimento degli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione forense nel rispetto delle prescrizioni imposte al fine di prevenire fenomeni di diffusione del contagio da COVID-19; Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2021; Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; E m a n a il seguente decreto-legge: Art. 1 Disciplina dell'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato per la sessione 2020. 1. L'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato, limitatamente alla sessione indetta con decreto del Ministro della giustizia 14 settembre 2020, e' disciplinato dalle disposizioni del presente decreto. 2. Per quanto non espressamente regolato dalle disposizioni del presente decreto, si applicano le norme previgenti richiamate dall'articolo 49 della legge 31 dicembre 2012, n. 247 in quanto compatibili. I termini che, nelle medesime norme previgenti, decorrono dall'inizio delle prove scritte sono computati dalla data di inizio della prima prova orale, come indicata con il decreto del Ministro della giustizia di cui all'articolo 3, comma 2.