Art. 3 
 
                 Composizione delle sottocommissioni 
 
  1. Le sottocommissioni di cui all'articolo 22,  quarto  comma,  del
regio decreto-legge 27 novembre 1933,  n.  1578  e  all'articolo  47,
commi 2 e 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247  sono  composte  da
tre membri effettivi e tre membri supplenti, dei quali due  effettivi
e due supplenti  sono  avvocati  designati  dal  Consiglio  nazionale
forense tra gli iscritti all'albo speciale per il patrocinio  davanti
alle giurisdizioni  superiori  ed  il  residuo  membro,  effettivo  e
supplente,   e'   individuato   tra   magistrati,   anche   militari,
prioritariamente  in  pensione,  o  tra  professori  universitari   o
ricercatori confermati in materie giuridiche, anche  in  pensione,  o
tra ricercatori a tempo determinato, in materie  giuridiche,  di  cui
all'articolo 24, comma 3, lettera b), della legge 30  dicembre  2010,
n. 240. Ciascuna sottocommissione opera con la partecipazione di  tre
membri rappresentativi di  almeno  due  categorie  professionali.  Il
presidente e' un avvocato. 
  2. Con decreto del Ministro  della  giustizia  da  adottarsi  entro
trenta giorni dalla data di pubblicazione del  presente  decreto,  si
procede alla integrazione e rimodulazione, secondo i criteri  di  cui
al comma 1, delle sottocommissioni  gia'  nominate  con  decreto  del
Ministro della giustizia 20 gennaio 2021. Con lo  stesso  decreto  si
forniscono le indicazioni relative alla data di inizio  delle  prove,
alle modalita' di sorteggio per  l'espletamento  delle  prove  orali,
alla pubblicita' delle sedute di esame, all'accesso e alla permanenza
nelle  sedi  di  esame,  alle  prescrizioni  imposte  ai  fini  della
prevenzione e  protezione  dal  rischio  del  contagio  da  COVID-19,
nonche' alle modalita' di comunicazione della rinuncia  alla  domanda
di ammissione all'esame  e  alle  modalita'  di  comunicazione  delle
materie scelte dal candidato per la seconda prova orale. 
  3. Le funzioni di segretario di ciascuna  sottocommissione  possono
essere esercitate da  personale  amministrativo  in  servizio  presso
qualsiasi pubblica amministrazione, purche' in possesso di  qualifica
professionale per la quale e' richiesta almeno la laurea triennale. I
segretari sono designati dal presidente della Corte di appello presso
la quale e' costituita ciascuna sottocommissione e individuati tra il
personale  che  presta  servizio  nel   distretto,   su   indicazione
dell'amministrazione  interessata   nel   caso   di   personale   non
appartenente all'amministrazione della giustizia.