Art. 4 
 
                    Lavori delle sottocommissioni 
 
  1.  La  prima   prova   orale   e'   sostenuta   dinnanzi   a   una
sottocommissione diversa da quella insediata presso la  sede  di  cui
all'articolo 45, comma 3, della  legge  31  dicembre  2012,  n.  247,
individuata mediante sorteggio da effettuarsi, previo  raggruppamento
delle  sedi  che  presentano  un  numero  di  domande  di  ammissione
tendenzialmente omogeneo, entro il  termine  di  dieci  giorni  prima
dello svolgimento della prova, a cura della commissione centrale. 
  2. La prima prova orale si svolge con modalita' di collegamento  da
remoto ai sensi dell'articolo 247,  comma  3,  del  decreto-legge  19
maggio 2020, n. 34, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  17
luglio 2020, n. 77, ferma restando la presenza, presso la sede  della
prova di esame di cui  all'articolo  45,  comma  3,  della  legge  31
dicembre 2012, n. 247, del segretario della seduta e del candidato da
esaminare, nel rispetto  delle  prescrizioni  sanitarie,  vigenti  al
momento  dell'espletamento  della   prova,   relative   all'emergenza
epidemiologica da COVID-19 a tutela della salute dei  candidati,  dei
commissari e del personale amministrativo. 
  3. Lo svolgimento della prima prova orale puo' avvenire presso  gli
uffici giudiziari di ogni distretto di Corte di appello  o  presso  i
locali dei consigli dell'Ordine degli avvocati ivi ubicati secondo le
disposizioni  dei  presidenti  delle  Corti  di  appello,  sentiti  i
presidenti dei consigli dell'Ordine degli  avvocati  interessati.  La
sottocommissione cura l'assegnazione dei candidati alle singole  sedi
sulla base della residenza dichiarata  nella  domanda  di  ammissione
all'esame di abilitazione. 
  4.  La   seconda   prova   orale   e'   sostenuta   dinnanzi   alla
sottocommissione insediata presso la sede  di  cui  all'articolo  45,
comma 3, della legge 31 dicembre 2012, n. 247, e puo'  svolgersi  con
le modalita' di cui al comma 2. In tale ultima ipotesi, si applica la
disposizione del comma 3. 
  5.  A  ciascun  candidato,  almeno  venti  giorni  prima,  e'  data
comunicazione  del  giorno,  dell'ora  e  del  luogo  in  cui  dovra'
presentarsi per le prove orali. 
  6. La commissione centrale stabilisce le linee generali da  seguire
per la formulazione dei quesiti da porre nella prima  prova  orale  e
per la valutazione dei candidati, in modo da garantire  l'omogeneita'
e la coerenza dei criteri di esame. 
  7. In caso di positivita'  al  virus  COVID-19,  di  sintomatologia
compatibile con l'infezione  da  COVID-19,  quarantena  o  isolamento
fiduciario, il candidato puo' richiedere, con istanza  al  presidente
della   sottocommissione    distrettuale    corredata    da    idonea
documentazione, di fissare una nuova data per  lo  svolgimento  della
prova  stessa.  Il  presidente  puo'  disporre  la   visita   fiscale
domiciliare secondo le disposizioni relative al controllo dello stato
di malattia dei pubblici dipendenti. In ogni caso,  quando  l'istanza
e' accolta, la prova deve essere svolta entro dieci giorni dalla data
di cessazione dell'impedimento.