Art. 7 
 
                      Disposizioni finanziarie 
 
  1. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al  presente  decreto
e' autorizzata la spesa di euro 1.820.000 per  l'anno  2021,  cui  si
provvede mediante corrispondente  riduzione  dello  stanziamento  del
fondo speciale di parte  corrente  iscritto,  ai  fini  del  bilancio
triennale 2021-2023, nell'ambito del Programma  Fondi  di  riserva  e
speciali  della  missione  «Fondi  da  ripartire»  dello   stato   di
previsione del Ministero dell'economia e  delle  finanze  per  l'anno
2021, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento  relativo
al Ministero della giustizia. 
  2. Il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e'  autorizzato  ad
apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.