Art. 10 
 
                          Tutela dei minori 
 
  1. Il lavoratore  sportivo  puo'  essere  assistito  da  un  agente
sportivo a partire dal compimento del quattordicesimo anno di eta'. 
  2. Il contratto di mandato sportivo, qualora abbia  ad  oggetto  le
prestazioni sportive di un lavoratore  sportivo  minore  di  eta'  ai
sensi del comma 1, deve essere sottoscritto, a pena di  nullita',  da
uno degli esercenti la responsabilita' genitoriale  o  dall'esercente
la tutela o la curatela legale del lavoratore sportivo. 
  3. Nessun pagamento, utilita'  o  beneficio  e'  dovuto  all'agente
sportivo da parte del minore in relazione alle  attivita'  svolte  in
suo favore, ferma restando  la  possibile  remunerazione  dell'agente
sportivo da parte della Societa' o Associazione Sportiva contraente. 
  4. Fermo restando quanto disposto  dall'articolo  5,  comma  5,  il
contratto di mandato sportivo che abbia  ad  oggetto  le  prestazioni
sportive di un minore di eta', ai sensi  del  comma  1,  deve  essere
redatto e depositato anche nella lingua di nazionalita' del minore.