Art. 11 
 
                   Regime disciplinare e sanzioni 
 
  1. Ferme restando  le  fattispecie  di  responsabilita',  civile  e
penale, secondo la disciplina legislativa vigente, con il decreto  di
cui all'articolo 12, comma 1, e' stabilito  il  regime  sanzionatorio
sportivo per il caso di violazione, da  parte  dell'agente  sportivo,
delle norme di cui al presente decreto e  ai  relativi  provvedimenti
attuativi, nonche' di quelle richiamate  dall'articolo  7,  comma  1,
tenendo conto dei  principi  di  proporzionalita'  ed  efficacia  del
quadro sanzionatorio. 
  2. Presso il CONI  e'  istituita  la  Commissione  per  gli  agenti
sportivi, con poteri di controllo e disciplinari nei confronti  degli
agenti sportivi iscritti al Registro nazionale di cui all'articolo 4,
comma 1. La composizione, le attribuzioni, inclusa quella di disporre
la cancellazione dal Registro nazionale degli agenti sportivi,  e  le
regole procedimentali e di funzionamento di  detta  Commissione  sono
determinate dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.