Art. 12 
 
                   Fonte di normazione secondaria 
 
  1.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  o
dell'Autorita' politica da esso delegata  in  materia  di  sport,  di
concerto con il Ministro degli affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, da adottarsi ai  sensi  dell'articolo  17,  comma  3,
della legge 23 agosto 1988, n. 400, sentito il CONI, previa intesa in
sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni
e le Province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi  dell'articolo
3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro 9 mesi  dalla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  e'  emanata  la
disciplina di attuazione e integrazione  delle  norme  contenute  nel
presente decreto. 
  2. Nel rispetto  delle  norme  contenute  nel  presente  decreto  e
tenendo conto dei principi dell'ordinamento sportivo  internazionale,
entro 9 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto, il CONI, in
accordo con il CIP, emana il  Codice  etico  degli  agenti  sportivi,
volto a garantire imparzialita', indipendenza, autonomia, trasparenza
e  correttezza  nell'attivita'  degli  agenti  sportivi,  nonche'   a
prevenire e dirimere situazioni di conflitto d'interessi nei rapporti
tra i lavoratori sportivi, le Societa' o Associazioni Sportive e  gli
agenti, anche nel caso  in  cui  l'attivita'  di  questi  ultimi  sia
esercitata in forma  societaria,  prevedendo  altresi'  modalita'  di
svolgimento delle  transazioni  economiche  che  ne  garantiscano  la
regolarita' e la trasparenza. La violazione  delle  disposizioni  del
Codice etico e' fonte di  responsabilita',  anche  disciplinare,  per
l'agente sportivo. 
 
          Note all'art. 12: 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23  agosto  1988,  n.  400,  recante  la  «Disciplina
          dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della  Presidenza
          del Consiglio  dei  ministri»,  e  pubblicata  in  Gazzetta
          Ufficiale 12 settembre 1988, 214, S.O. 86: 
                «3. Con decreto ministeriale possono essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione.». 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  3   del   decreto
          legislativo 28 agosto 1997, n. 281, recante «Definizione ed
          ampliamento delle attribuzioni della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  Province
          autonome di  Trento  e  Bolzano  ed  unificazione,  per  le
          materie ed i compiti di  interesse  comune  delle  regioni,
          delle province e dei comuni,  con  la  Conferenza  Stato  -
          citta' ed  autonomie  locali»,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 30 agosto 1997, n. 202: 
                «Art. 3 (Intese). - 1. Le disposizioni  del  presente
          articolo si applicano a tutti  i  procedimenti  in  cui  la
          legislazione vigente  prevede  un'intesa  nella  Conferenza
          Stato-regioni. 
                2.  Le  intese  si  perfezionano  con   l'espressione
          dell'assenso del Governo e dei presidenti delle  regioni  e
          delle province autonome di Trento e di Bolzano. 
                3.  Quando  un'intesa  espressamente  prevista  dalla
          legge non e' raggiunta  entro  trenta  giorni  dalla  prima
          seduta della Conferenza Stato-regioni in cui  l'oggetto  e'
          posto all'ordine del  giorno,  il  Consiglio  dei  ministri
          provvede con deliberazione motivata. 
                4. In caso  di  motivata  urgenza  il  Consiglio  dei
          ministri   puo'   provvedere   senza   l'osservanza   delle
          disposizioni  del  presente   articolo.   I   provvedimenti
          adottati  sono  sottoposti   all'esame   della   Conferenza
          Stato-regioni nei successivi quindici giorni. Il  Consiglio
          dei ministri e' tenuto ad esaminare le  osservazioni  della
          Conferenza Stato-regioni ai fini di eventuali deliberazioni
          successive.