Art. 13 
 
                 Clausola di invarianza finanziaria 
 
  1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico della finanza  pubblica.  Le  Amministrazioni
interessate provvedono agli adempimenti  del  presente  provvedimento
con  le  risorse  umane,  strumentali  e  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente.