Art. 14 
 
                          Norme transitorie 
 
  1. In attesa della emanazione del decreto di cui  all'articolo  12,
comma 1,  continua  ad  applicarsi  la  disciplina  del  decreto  del
Ministro per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio  2020,
in materia di agente sportivo. 
  2. E' fatta salva la validita' dei titoli abilitativi all'esercizio
della professione di agente sportivo rilasciati prima  del  31  marzo
2015, nonche' quella  dei  titoli  abilitativi  rilasciati  ai  sensi
dell'articolo 1, comma 373, della legge 27 dicembre 2017,  n.  205  e
dei relativi provvedimenti attuativi. 
 
          Note all'art. 14: 
              - Si riporta il testo del comma 373 dell'art.  1  della
          legge 27 dicembre 2017, n. 205,  recante  il  «Bilancio  di
          previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e
          bilancio pluriennale per il triennio 2018-2020», pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2017, n. 302, S.O.  n.
          62: 
                «373. E' istituito presso il CONI, nell'ambito  delle
          risorse disponibili a  legislazione  vigente,  il  Registro
          nazionale degli  agenti  sportivi,  al  quale  deve  essere
          iscritto, dietro pagamento di un'imposta di  bollo  annuale
          di 250 euro, il soggetto  che,  in  forza  di  un  incarico
          redatto in forma scritta, mette in  relazione  due  o  piu'
          soggetti operanti nell'ambito di  una  disciplina  sportiva
          riconosciuta dal CONI  ai  fini  della  conclusione  di  un
          contratto    di    prestazione    sportiva    di     natura
          professionistica, del trasferimento di tale  prestazione  o
          del   tesseramento   presso   una   federazione    sportiva
          professionistica. Puo' iscriversi al suddetto  registro  il
          cittadino italiano o  di  altro  Stato  membro  dell'Unione
          europea, nel pieno godimento dei diritti  civili,  che  non
          abbia  riportato   condanne   per   delitti   non   colposi
          nell'ultimo  quinquennio,  in  possesso  del   diploma   di
          istruzione secondaria di secondo grado o equipollente,  che
          abbia superato una prova abilitativa diretta ad  accertarne
          l'idoneita'. E' fatta  salva  la  validita'  dei  pregressi
          titoli abilitativi rilasciati prima del 31 marzo 2015. Agli
          sportivi professionisti e alle  societa'  affiliate  a  una
          federazione sportiva professionistica e' vietato  avvalersi
          di soggetti non iscritti al Registro pena la  nullita'  dei
          contratti,  fatte   salve   le   competenze   professionali
          riconosciute  per  legge.  Con  uno  o  piu'  decreti   del
          Presidente del Consiglio dei  ministri,  sentito  il  CONI,
          sono definiti  le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove
          abilitative,  la   composizione   e   le   funzioni   delle
          commissioni giudicatrici, le  modalita'  di  tenuta  e  gli
          obblighi di aggiornamento del Registro, nonche' i parametri
          per  la  determinazione  dei   compensi.   Il   CONI,   con
          regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di
          entrata in vigore della presente legge, disciplina  i  casi
          di  incompatibilita',  fissando  il  consequenziale  regime
          sanzionatorio sportivo.».