Art. 3 
 
                           Agente sportivo 
 
  1.  L'agente  sportivo  e'  il  soggetto  che,  in  esecuzione  del
contratto di mandato sportivo, mette in contatto due o piu'  soggetti
operanti nell'ambito di una disciplina sportiva riconosciuta dal CONI
e dal CIO, nonche' dal CIP e dall'IPC, siano essi lavoratori sportivi
o Societa' o Associazioni Sportive, ai fini della conclusione,  della
risoluzione o del rinnovo di un contratto  di  lavoro  sportivo,  del
trasferimento  della  prestazione  sportiva  mediante  cessione   del
relativo contratto di lavoro, del tesseramento di uno sportivo presso
una Federazione Sportiva Nazionale, fornendo servizi professionali di
assistenza, consulenza e mediazione. 
  2. Le disposizioni del  presente  decreto  definiscono  i  principi
fondamentali della materia, al fine di garantire l'esercizio unitario
della funzione di agente sportivo su tutto il territorio nazionale  e
non  attribuiscono  all'agente  sportivo  competenze  riservate  agli
avvocati ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 247. 
  3. Sono fatte salve le competenze degli avvocati iscritti a un albo
circondariale in materia di consulenza  legale  e  assistenza  legale
stragiudiziale  dei  lavoratori  sportivi,  delle  Societa'  e  delle
Associazioni Sportive. 
 
          Note all'art. 3: 
              - Legge 31 dicembre  2012,  n.  247,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 gennaio 2013,  n.  15  e  recante  la
          «Nuova  disciplina   dell'ordinamento   della   professione
          forense».  L'obiettivo  delle  nuove  disposizioni  e'   di
          consentire l'accesso e la permanenza nella  professione  di
          avvocato   ai   piu'   meritevoli   e   a   chi    esercita
          effettivamente, garantire  una  maggiore  qualificazione  e
          preparazione dei professionisti,  la  trasparenza  verso  i
          cittadini ed un maggiore controllo sulla correttezza.