Art. 4 
 
                      Accesso alla professione 
             e Registro nazionale degli agenti sportivi 
 
  1. Presso il CONI e' istituito il Registro nazionale  degli  agenti
sportivi, al quale deve essere iscritto l'agente  sportivo,  ai  fini
dello svolgimento della professione di cui all'articolo 3. 
  2. Al Registro di cui al comma 1 puo' iscriversi, dietro  pagamento
di un'imposta di bollo annuale di 250 euro, il cittadino  italiano  o
di altro Stato membro dell'Unione europea, nel  pieno  godimento  dei
diritti civili, che non abbia riportato condanne penali  per  delitti
non colposi nell'ultimo  quinquennio,  in  possesso  del  diploma  di
istruzione secondaria di secondo grado o equipollente,  e  che  abbia
validamente superato un esame di abilitazione diretto  ad  accertarne
l'idoneita'. 
  3. Il titolo abilitativo all'esercizio della professione di  agente
sportivo,  conseguito  a  seguito  del  superamento   dell'esame   di
abilitazione, ha carattere permanente ed e' personale e incedibile. 
  4.  Con  il  decreto  di  cui  all'articolo  12,  comma   1,   sono
disciplinati:  il  procedimento  per  l'iscrizione  al  Registro,  la
relativa durata e le modalita' di rinnovo; la tenuta e  gli  obblighi
di aggiornamento del Registro; le cause di  cancellazione;  l'obbligo
di frequenza di tirocini professionali  o  di  corsi  di  formazione;
l'obbligo di copertura assicurativa. Con  il  medesimo  decreto  sono
definite le regole  e  le  modalita'  di  svolgimento  dell'esame  di
abilitazione, che puo' articolarsi in piu' prove,  tra  cui  in  ogni
caso una prova generale presso il CONI, o presso il CIP se  si  vuole
operare in  ambito  paralimpico,  e  una  prova  speciale  presso  le
corrispondenti Federazioni Sportive Nazionali, organizzate in  almeno
due sessioni all'anno, nonche' la composizione e  le  funzioni  delle
commissioni giudicatrici. 
  5. I cittadini dell'Unione europea, abilitati in altro Stato membro
all'esercizio  dell'attivita'  di  agente  sportivo,  sussistendo  le
condizioni del riconoscimento di cui all'articolo 13 della  Direttiva
2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,  del  7  settembre
2005, possono essere iscritti nell'apposita sezione «Agenti  sportivi
stabiliti» del Registro nazionale  del  comma  1,  secondo  regole  e
procedure fissate dal decreto attuativo di cui all'articolo 12, comma
1. Il  suddetto  decreto  disciplina  anche  le  misure  compensative
richieste ai fini dell'iscrizione nel Registro ai sensi dell'articolo
14 della Direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio,
che possono consistere in una prova attitudinale o in un tirocinio di
adattamento. Decorsi tre anni dall'iscrizione nella sezione  speciale
del Registro nazionale, l'agente sportivo stabilito,  in  regola  con
gli obblighi di aggiornamento e che abbia esercitato  l'attivita'  in
Italia in modo effettivo e regolare, comprovato dal  conferimento  di
almeno cinque incarichi all'anno per tre anni consecutivi nell'ambito
della  medesima  Federazione  Sportiva  Nazionale,  puo'   richiedere
l'iscrizione ordinaria al Registro nazionale di cui al comma 1, senza
essere sottoposto all'esame di abilitazione. 
  6. Con il decreto di cui all'articolo 12, comma 1, da adottarsi  di
concerto con il Ministero degli affari esteri  e  della  cooperazione
internazionale, sono fissati i criteri  di  ammissione  di  cittadini
provenienti da Paesi  esterni  all'Unione  europea  all'attivita'  di
agente sportivo in Italia, nel rispetto della  pertinente  disciplina
del decreto legislativo 25  luglio  1998,  n.  286,  e  dei  relativi
provvedimenti attuativi. 
  7. Agli agenti sportivi, di cui ai commi  5  e  6,  si  applica  la
disciplina del presente decreto. 
  8. Ai lavoratori sportivi e alle Societa' o  Associazioni  Sportive
e' vietato avvalersi di soggetti non iscritti al Registro  del  comma
1. 
  9.  L'iscrizione  a  un  albo  circondariale  degli   avvocati   e'
compatibile con  l'iscrizione  al  Registro  nazionale  degli  agenti
sportivi, ricorrendone i relativi presupposti. 
 
          Note all'art. 4: 
              - Il  decreto  legislativo  25  luglio  1998,  n.  286,
          recante il «Testo unico delle disposizioni  concernenti  la
          disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello
          straniero» e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 18 agosto
          1998, n. 191 - S.O. 139. 
              - La direttiva 2005/36/CE del Parlamento europeo e  del
          Consiglio, del 7 settembre 2005 relativa al  riconoscimento
          delle qualifiche professionali e' pubblicata nella GUUE  30
          settembre 2005, L 255. In particolare l'art. 13 (Condizioni
          del riconoscimento) dispone che se,  in  uno  Stato  membro
          ospitante, l'accesso a una professione regolamentata  o  il
          suo esercizio sono subordinati al possesso  di  determinate
          qualifiche professionali, l'autorita'  competente  di  tale
          Stato membro da' accesso alla  professione  e  ne  consente
          l'esercizio, alle stesse condizioni dei suoi cittadini,  ai
          richiedenti in possesso dell'attestato di competenza o  del
          titolo di formazione prescritto, per accedere  alla  stessa
          professione o esercitarla sul suo territorio, da  un  altro
          Stato membro.