Art. 5 
 
                    Contratto di mandato sportivo 
 
  1. Il contratto di mandato  sportivo  deve,  a  pena  di  nullita',
essere redatto in forma scritta e contenere i seguenti elementi: 
    a) le generalita' complete delle parti contraenti; 
    b) l'oggetto del contratto; 
    c) la data di stipulazione del contratto; 
    d) il compenso dovuto all'agente sportivo, nonche' le modalita' e
le  condizioni  di  pagamento,  conformemente   a   quanto   previsto
dall'articolo 8; 
    e) la sottoscrizione delle parti del contratto. 
  2. Al contratto di mandato sportivo di cui al comma 1  deve  essere
apposto un termine di durata non superiore a due anni.  Nel  caso  di
apposizione di un termine superiore  o  di  mancata  indicazione  del
termine, la durata del contratto  e'  da  intendersi  automaticamente
pari a due anni.  Sono  nulle  le  clausole  di  tacito  rinnovo  del
contratto. 
  3.  Il  contratto  di  mandato  sportivo  puo'   essere   stipulato
dall'agente sportivo con non piu' di due soggetti da lui assistiti. 
  4. Il contratto di mandato sportivo puo' contenere una clausola  di
esclusiva in favore dell'agente sportivo, in assenza della  quale  si
intende a titolo non esclusivo. 
  5. Il contratto di mandato sportivo deve essere redatto  in  lingua
italiana o, in subordine, in una lingua di uno dei Paesi  dell'Unione
europea. In tale seconda  ipotesi,  le  parti  depositano  presso  la
Federazione Sportiva Nazionale anche un originale  del  contratto  in
lingua italiana, corredato della espressa dichiarazione che, in  caso
di contrasto interpretativo, prevale la versione redatta in italiano. 
  6. E' nullo il  contratto  di  mandato  sportivo  stipulato  da  un
soggetto non iscritto al Registro nazionale degli agenti  sportivi  o
che si trovi  in  una  delle  situazioni  di  incompatibilita'  o  di
conflitto d'interessi di cui all'articolo 6. La sopravvenienza di una
delle circostanze di cui  all'articolo  6  in  costanza  di  rapporto
contrattuale  determina  la  risoluzione  del  contratto  di  mandato
sportivo al termine della stagione sportiva in corso al momento della
sopraggiunta incompatibilita' o conflitto d'interessi. 
  7.  Il  contratto  di  mandato  sportivo  deve  essere   depositato
dall'agente sportivo presso la Federazione Sportiva Nazionale nel cui
ambito opera, a pena di inefficacia, entro venti  giorni  dalla  data
della sua stipulazione, secondo le modalita' stabilite dal decreto di
cui all'articolo 12, comma 1. 
  8. Presso ciascuna Federazione Sportiva Nazionale e'  istituito  un
Registro dei contratti di mandato sportivo.