Art. 6 
 
              Incompatibilita' e conflitto d'interessi 
 
  1. E' fatto divieto di esercitare l'attivita'  di  agente  sportivo
per: 
    a)  i  dipendenti  delle   amministrazioni   pubbliche   di   cui
all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30  marzo  2001,  n.
165, dei relativi enti strumentali o loro consorzi e Associazioni per
qualsiasi fine istituiti,  degli  enti  pubblici  economici  e  delle
societa' a partecipazione pubblica ai sensi del  decreto  legislativo
19 agosto 2016, n. 175; 
    b) i soggetti che ricoprono cariche, anche elettive, o  incarichi
nelle amministrazioni, enti, Societa', Consorzi o Associazioni di cui
alla lettera a); 
    c) i titolari  di  incarichi  elettivi  o  di  rappresentanza  in
partiti politici o in organizzazioni sindacali; 
    d) i lavoratori sportivi; 
    e) gli  atleti  tesserati  alla  Federazione  Sportiva  Nazionale
presso la quale abbiano conseguito il titolo abilitativo; 
    f) i  soggetti  che  ricoprono  cariche  sociali  o  associative,
incarichi dirigenziali o tecnico-sportivi  o  che  sono  titolari  di
rapporti  di  lavoro  subordinato   o   autonomo,   anche   di   tipo
professionale  e  di  consulenza,   presso   il   Comitato   Olimpico
Internazionale, il Comitato Paralimpico Internazionale, il  CONI,  il
CIP, le Federazioni Sportive Internazionali, le Federazioni  Sportive
Nazionali, le Discipline Sportive Associate e gli Enti di  Promozione
Sportiva,  e  comunque  presso  Societa'  o  Associazioni   Sportive,
italiane o estere, operanti nel settore sportivo per il quale abbiano
conseguito l'abilitazione a svolgere l'attivita' di agente sportivo; 
    g) i soggetti che instaurano o mantengono rapporti  di  qualsiasi
altro genere, anche  di  fatto,  che  comportino  un'influenza  sulle
Associazioni o Societa' Sportive, italiane  o  estere,  operanti  nel
settore sportivo per il quale  abbiano  conseguito  l'abilitazione  a
svolgere l'attivita' di agente sportivo. 
  2. La situazione di incompatibilita', di cui al comma 1, lettere d)
ed e), cessa al  termine  della  stagione  sportiva  nella  quale  il
soggetto  abbia  concluso  l'attivita'  sportiva.  La  situazione  di
incompatibilita', di cui al comma 1, lettere  f)  e  g),  viene  meno
decorsi sei mesi  dalla  data  della  cessazione  di  ciascuna  delle
situazioni e dei rapporti ivi indicati. 
  3. E' fatto divieto all'agente sportivo di avere interessi  diretti
o indiretti, anche di  tipo  professionale  e  di  consulenza,  salvo
quelli derivanti dal  contratto  di  mandato  sportivo,  in  imprese,
Associazioni o Societa' operanti nel settore sportivo  per  il  quale
abbiano conseguito il titolo abilitativo. 
  4. E' fatto divieto all'agente sportivo di avere interesse  diretto
o indiretto nel trasferimento di un lavoratore sportivo e di assumere
cointeressenze o partecipazioni nei  diritti  economici  relativi  al
trasferimento di un lavoratore sportivo, fermo  restando  il  diritto
alla corresponsione del compenso di cui all'articolo 8. 
  5. E' fatto divieto all'agente sportivo  di  offrire,  a  qualunque
titolo, denaro o  altri  beni,  benefici  o  utilita'  economiche,  a
colleghi o a soggetti terzi, ivi compresi  i  potenziali  destinatari
delle attivita' di cui all'articolo 3,  al  fine  di  indurre  questi
ultimi  a  sottoscrivere  un  contratto  di  mandato  sportivo  o   a
risolverne uno in corso di validita'. 
  6. E' fatto divieto all'agente sportivo, o alla societa' di  agenti
sportivi di cui egli sia socio ai sensi dell'articolo 9,  di  avviare
trattative o di stipulare contratti con una Societa'  o  Associazione
Sportiva, in cui il coniuge o un parente o affine  entro  il  secondo
grado  dell'agente  detengano  partecipazioni  anche  indirettamente,
ricoprano cariche sociali o  associative,  incarichi  dirigenziali  o
tecnico-sportivi. Il medesimo divieto trova applicazione anche per la
stipulazione dei contratti che abbiano ad oggetto il trasferimento  e
il tesseramento  di  uno  sportivo  presso  la  suddetta  Societa'  o
Associazione. 
  7. Ulteriori cause di incompatibilita' o misure volte a prevenire o
a  reprimere  situazioni  di  conflitto  d'interessi  possono  essere
stabilite dal Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2. 
 
          Note all'art. 6: 
              - Si riporta il testo  del  comma  2  dell'art.  1  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  «Norme
          generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze  delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. n. 112: 
                «2. Per amministrazioni pubbliche si intendono  tutte
          le amministrazioni dello Stato, ivi compresi gli istituti e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le regioni, le province, i comuni,  le  comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  istituti  autonomi  case  popolari,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale.». 
              - Il  decreto  legislativo  19  agosto  2016,  n.  175,
          recante  il  «Testo  unico  in  materia   di   societa'   a
          partecipazione  pubblica»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 settembre 2016, n. 210.