Art. 7 
 
               Obblighi nell'esercizio dell'attivita' 
 
  1. L'agente sportivo esercita l'attivita' nel rispetto dei principi
di lealta', probita', dignita', diligenza e competenza e di  corretta
e leale  concorrenza,  con  autonomia,  trasparenza  e  indipendenza,
osservando il Codice etico di cui all'articolo 12, comma  2,  nonche'
ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle  formulate  dal
CONI, dal CIP e quelle  dell'ordinamento  sportivo  internazionale  e
nazionale, in particolare quelle  poste  dalle  Federazioni  Sportive
Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha
conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera. 
  2. L'agente sportivo  e'  tenuto  all'aggiornamento  professionale,
secondo le modalita' stabilite dal decreto di  cui  all'articolo  12,
comma 1.