Art. 7 Obblighi nell'esercizio dell'attivita' 1. L'agente sportivo esercita l'attivita' nel rispetto dei principi di lealta', probita', dignita', diligenza e competenza e di corretta e leale concorrenza, con autonomia, trasparenza e indipendenza, osservando il Codice etico di cui all'articolo 12, comma 2, nonche' ogni altra normativa applicabile, ivi comprese quelle formulate dal CONI, dal CIP e quelle dell'ordinamento sportivo internazionale e nazionale, in particolare quelle poste dalle Federazioni Sportive Internazionali e nazionali del settore sportivo nel quale l'agente ha conseguito il titolo abilitativo e presso le quali opera. 2. L'agente sportivo e' tenuto all'aggiornamento professionale, secondo le modalita' stabilite dal decreto di cui all'articolo 12, comma 1.