Art. 8 
 
                              Compenso 
 
  1. Il compenso spettante all'agente  sportivo,  come  corrispettivo
dell'attivita'  svolta  in  esecuzione  del  contratto   di   mandato
sportivo, e' determinato dalle  parti  in  misura  forfettaria  o  in
termini  percentuali  sul  valore  della  transazione,  in  caso   di
trasferimento di una prestazione sportiva, ovvero sulla  retribuzione
lorda complessiva del lavoratore  sportivo  risultante  dal  relativo
contratto  di   lavoro   sportivo   sottoscritto   con   l'assistenza
dell'agente sportivo. 
  2. Il  compenso  deve  essere  corrisposto  mediante  modalita'  di
pagamento tracciabile. 
  3.  Il  pagamento  di  cui  al  comma  2  deve  essere   effettuato
esclusivamente dal soggetto o dai soggetti  che  hanno  stipulato  il
contratto di mandato con l'agente sportivo.  Il  lavoratore  sportivo
assistito dall'agente sportivo, dopo la conclusione del contratto  di
lavoro sportivo, puo' autorizzare la Societa' o Associazione Sportiva
datrice di lavoro a provvedere  direttamente,  per  suo  conto,  alla
corresponsione del compenso dovuto all'agente  sportivo,  secondo  le
modalita' e i termini stabiliti dal  relativo  contratto  di  mandato
sportivo. 
  4. Entro il 31 dicembre di ogni anno  le  Societa'  e  Associazioni
Sportive e i lavoratori sportivi sono tenuti a comunicare al CONI, al
CIP e alla Federazione  Sportiva  Nazionale  competente,  secondo  il
modello  di  dichiarazione  predisposto  dal  CONI,  le  modalita'  e
l'ammontare  del  trattamento  economico  effettivamente  erogato   a
ciascun agente sportivo per ogni attivita' posta in essere nei dodici
mesi precedenti nonche' l'istituto bancario presso il quale e'  stato
effettuato  l'accredito  e  il  Paese  ove  e'  ubicato  il  medesimo
istituto. 
  5. Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri
o dell'Autorita' politica da esso delegata in materia  di  sport,  da
adottarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge  23  agosto
1988, n. 400, sentiti il CONI,  il  CIP  e  le  Federazioni  Sportive
Nazionali competenti, entro 6 mesi dalla data di  entrata  in  vigore
del presente decreto, sono definiti i parametri per la determinazione
dei compensi degli agenti sportivi. Con  le  stesse  modalita',  ogni
cinque  anni,  tali  parametri  possono  essere  aggiornati,   previa
verifica di adeguatezza e congruita'.