Art. 9 
 
                     Societa' di agenti sportivi 
 
  1. L'organizzazione, da parte dell'agente sportivo,  dell'attivita'
in forma societaria, attraverso la costituzione di  una  societa'  di
persone o di capitali, secondo la disciplina legislativa vigente,  e'
ammessa al ricorrere delle seguenti condizioni: 
    a) l'oggetto sociale deve essere costituito  dalle  attivita'  di
cui all'articolo 3 e da eventuali attivita' connesse o strumentali; 
    b) la maggioranza assoluta delle quote della societa' deve essere
detenuta da soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo 4; 
    c) la rappresentanza e i poteri di gestione della societa' devono
essere conferiti a soggetti iscritti nel Registro di cui all'articolo
4; 
    d) i soci non devono possedere, in via diretta o  mediata,  quote
di partecipazione in altre societa' di agenti sportivi. 
  2. La  possibilita'  di  sottoscrizione  di  contratti  di  mandato
sportivo, in nome della societa' di agenti sportivi,  e'  subordinata
all'iscrizione  della   societa'   medesima   nell'apposita   sezione
«Societa' di agenti sportivi» del  Registro  nazionale  degli  agenti
sportivi. 
  3. All'atto dell'iscrizione di cui  al  comma  2,  presso  il  CONI
devono essere depositati la copia autenticata  dell'atto  costitutivo
della  societa',  dello  statuto  e  del  libro  dei  soci,  l'elenco
nominativo degli  organi  sociali  e  quello  dei  dipendenti  e  dei
collaboratori. Eventuali variazioni sopravvenute degli stessi  devono
essere  comunicate  e  depositate  entro  venti   giorni   dal   loro
verificarsi. 
  4. I soci, i collaboratori e i dipendenti della societa' di  agenti
sportivi non possono svolgere l'attivita' di cui  all'articolo  3  in
operazioni in cui sia parte la medesima societa' di agenti sportivi.