Art. 2 
 
                  Sostegno alla ricerca scientifica 
 
  1. In occasione della Giornata nazionale, al fine di commemorare  i
lavoratori deceduti in  servizio  durante  l'epidemia,  i  dipendenti
delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma  2,  del
decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,   possono   delegare
l'amministrazione di appartenenza ad  effettuare  una  trattenuta  di
importo corrispondente alla retribuzione loro  spettante  per  una  o
piu' ore di lavoro in favore del Fondo  per  gli  investimenti  nella
ricerca scientifica e tecnologica, di cui all'articolo 1, comma  870,
della legge 27 dicembre 2006, n. 296, al fine di sostenere la ricerca
scientifica. 
  2. La  facolta'  di  cui  al  comma  1  e'  riconosciuta  anche  ai
lavoratori del settore privato. 
  3. Con decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia  e  delle  finanze  e,  per
quanto  di  sua  competenza,  con  il  Ministro   per   la   pubblica
amministrazione, da  adottare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
entrata  in  vigore  della  presente  legge,  sono  disciplinate   le
modalita' di applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2. 
 
          Note all'art. 2: 
              -  Il  testo  dell'art.  1,  comma   2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme  generali
          sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
          amministrazioni  pubbliche»,  pubblicato  nel   Supplemento
          ordinario n. 112 alla  Gazzetta  Ufficiale  n.  106  del  9
          maggio 2001, e' il seguente: 
              «Art.  1  (Finalita'  ed  ambito  di  applicazione).  -
          (Omissis). 
              2. Per amministrazioni pubbliche si intendono tutte  le
          amministrazioni dello Stato, ivi compresi  gli  istituti  e
          scuole di ogni ordine e grado e le  istituzioni  educative,
          le aziende ed amministrazioni dello  Stato  ad  ordinamento
          autonomo, le regioni, le Province, i Comuni,  le  Comunita'
          montane, e loro consorzi  e  associazioni,  le  istituzioni
          universitarie, gli  Istituti  autonomi  case  popolari,  le
          camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e
          loro associazioni, tutti gli enti  pubblici  non  economici
          nazionali,  regionali  e  locali,  le  amministrazioni,  le
          aziende  e  gli  enti  del  Servizio  sanitario  nazionale,
          l'Agenzia per la rappresentanza negoziale  delle  pubbliche
          amministrazioni (ARAN) e  le  agenzie  di  cui  al  decreto
          legislativo 30 luglio 1999, n.  300.  Fino  alla  revisione
          organica della disciplina di settore,  le  disposizioni  di
          cui al presente decreto continuano ad applicarsi  anche  al
          CONI. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  870,  della  legge  27
          dicembre  2006,  n.  296,  recante  «Disposizioni  per   la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale  dello  Stato
          (legge  finanziaria  2007)»,  pubblicata  nel   Supplemento
          ordinario n. 244 alla Gazzetta  Ufficiale  n.  299  del  27
          dicembre 2006, e' il seguente: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              870. Al fine di garantire la  massima  efficacia  degli
          interventi nel settore della ricerca, e'  istituito,  nello
          stato di previsione del Ministero dell'universita' e  della
          ricerca,  il  Fondo  per  gli  investimenti  nella  ricerca
          scientifica e tecnologica (FIRST). Al Fondo confluiscono le
          risorse annuali per i  progetti  di  ricerca  di  interesse
          nazionale delle universita', nonche' le risorse  del  Fondo
          per le agevolazioni alla ricerca, di  cui  all'art.  5  del
          decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297, del  Fondo  per
          gli investimenti della ricerca di base, di cui all'art. 104
          della legge 23 dicembre 2000, n.  388,  e,  per  quanto  di
          competenza del Ministero dell'universita' e della  ricerca,
          del Fondo per le aree sottoutilizzate di  cui  all'art.  61
          della  legge  27  dicembre  2002,  n.  289,  e   successive
          modificazioni. 
              (Omissis).».